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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel.
dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2509/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Danzi per mandato in atti
RICORRENTE
contro
( ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Erika Lorenzetti per mandato in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di
divorzio.
Conclusioni del PM: “ si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con formulando ulteriori domande. Controparte_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, mentre contestava le avverse deduzioni e le domande proposte dalla parte ricorrente, formulandone di proprie.
Alla prima udienza di comparizione è stata sentita la parte ricorrente e all'esito sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ed attivati i servizi sociali.
All'udienza del 25.11.2025 è stata chiesta la pronuncia immediata sulla domanda di scioglimento del matrimonio e le parti precisavano le conclusioni in tal senso.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BOVOLONE
(v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa,
sono decorsi i termini di legge dalla pronuncia di separazione, le parti vivono separate,
senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato dalle parti e ricavabile pagina 2 di 3 dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore trattazione in merito.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in BOVOLONE il
03/07/2019 tra e regolarmente trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri di stato civile del Comune di BOVOLONE (BOVOLONE (anno 2019
parte I , n. 15, Anno 2019);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato/cui le parti hanno prestato acquiescenza,
all'ufficiale dello stato civile del Comune di BOVOLONE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 2.12.2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel.
dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2509/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Danzi per mandato in atti
RICORRENTE
contro
( ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Erika Lorenzetti per mandato in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di
divorzio.
Conclusioni del PM: “ si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con formulando ulteriori domande. Controparte_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, mentre contestava le avverse deduzioni e le domande proposte dalla parte ricorrente, formulandone di proprie.
Alla prima udienza di comparizione è stata sentita la parte ricorrente e all'esito sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ed attivati i servizi sociali.
All'udienza del 25.11.2025 è stata chiesta la pronuncia immediata sulla domanda di scioglimento del matrimonio e le parti precisavano le conclusioni in tal senso.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BOVOLONE
(v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa,
sono decorsi i termini di legge dalla pronuncia di separazione, le parti vivono separate,
senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato dalle parti e ricavabile pagina 2 di 3 dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore trattazione in merito.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in BOVOLONE il
03/07/2019 tra e regolarmente trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri di stato civile del Comune di BOVOLONE (BOVOLONE (anno 2019
parte I , n. 15, Anno 2019);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato/cui le parti hanno prestato acquiescenza,
all'ufficiale dello stato civile del Comune di BOVOLONE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 2.12.2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3