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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 18/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
IA RL , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato CP_1
e difeso dall' MATTIA MARCELLA
resistente
oggetto: pagamento assegno ordinario di invalidità
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/10/2023 parte ricorrente, premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decreto di omologa emesso in data 18/04/2023 dal Tribunale di Brindisi, ha concluso per la condanna di al pagamento CP_1 di quanto dovuto, avendo provveduto alla notifica del predetto titolo e delle ulteriori informazioni necessarie per l'accredito del dovuto, avvenuta mediante pec del 05.05.2023.
, costituendosi in giudizio, ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere, avendo provveduto ad eseguire l'omologa con la liquidazione del dovuto in data 16.08.2023, posta in pagamento con la rata di novembre 2023. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna di alle spese di lite. CP_1
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto alla CP_1 liquidazione di quanto dovuto con la rata di novembre 2023, solo dopo la notifica del ricorso avvenuta presso le sedi competenti via pec in data 25/10/2023. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, deve CP_1 essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 1865,00, secondo i parametri minimi del d.m. 147/2022 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 20.10.2023 da ei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € 1865,00 CP_1 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 18/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
IA RL , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato CP_1
e difeso dall' MATTIA MARCELLA
resistente
oggetto: pagamento assegno ordinario di invalidità
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/10/2023 parte ricorrente, premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decreto di omologa emesso in data 18/04/2023 dal Tribunale di Brindisi, ha concluso per la condanna di al pagamento CP_1 di quanto dovuto, avendo provveduto alla notifica del predetto titolo e delle ulteriori informazioni necessarie per l'accredito del dovuto, avvenuta mediante pec del 05.05.2023.
, costituendosi in giudizio, ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere, avendo provveduto ad eseguire l'omologa con la liquidazione del dovuto in data 16.08.2023, posta in pagamento con la rata di novembre 2023. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna di alle spese di lite. CP_1
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto alla CP_1 liquidazione di quanto dovuto con la rata di novembre 2023, solo dopo la notifica del ricorso avvenuta presso le sedi competenti via pec in data 25/10/2023. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, deve CP_1 essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 1865,00, secondo i parametri minimi del d.m. 147/2022 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 20.10.2023 da ei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € 1865,00 CP_1 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 18/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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