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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5984/2024 RGL, promosso da
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. CANTO DO per parte ricorrente nonché
l'avv. Maurizio Guerrieri in sostituzione dell'avv. Rizzo per la parte resistente
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Silvia Messina.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5984 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
n.q. DI , con l'avv. CANTO Parte_1 Parte_2
DO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: ratei indennità avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando;
condanna l' a corrispondere a , nella qualità di figlia ed erede del signor CP_1 Parte_1
i ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati relativamente Persona_1
ai mesi da Ottobre 2021 a Ottobre 2023, oltre accessori come per legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in CP_1
complessivi € 1.600,00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/04/2024, nato a [...] il [...] Persona_1 (C.F. ), conveniva in giudizio l' per avere liquidata l'indennità C.F._1 CP_1
di accompagnamento per il periodo ottobre 2021/ottobre 2023.
L' si costituiva contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, in particolare CP_1
rappresentava che in fase di liquidazione della prestazione intestata al sig. Per_1
si era tenuto conto del periodo di irreperibilità comunicato dal comune di Torretta
[...]
nel periodo dal 06/10/2021 al 10/10/2023.
Nelle more del giudizio il sig. decedeva e si costituiva la figlia. Pt_1
La causa, istruita a mezzo audizione del funzionario, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
La dichiarazione di irreperibilità effettuata dai Comuni nei confronti delle persone residenti nel proprio territorio, comporta la cancellazione dall'anagrafe comunale, cui consegue la perdita di alcuni diritti civili, diritto al voto, al rilascio di certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, diritto all'assistenza sanitaria .
L'art. 11 lettera c) lettera c) del D.P.R.del D.P.R. n.n.223/1989 dispone che “223/1989 dispone che “La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”.
L'ISTAT, con la circolare n. 21 del 5 aprile 1990, chiarisce che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Deve rilevarsi che, in seguito a comunicazione dell'irreperibilità di un soggetto effettuata dai comuni, l' sarebbe tenuta alla sospensione della prestazione da comunicare CP_1
all'interessato e, in caso di mancati chiarimenti, alla revoca della prestazione.
La comunicazione all'interessato è modellata sulla procedura di dichiarazione d'irreperibilità ove per poter procedere alla effettiva cancellazione è necessaria una notificazione effettuata all'irreperibile, ai sensi dell'art. 143 C.p.c..
Ciò posto, la parte ricorrente, nella sopra spiegata qualità, ha contestato tale irreperibilità, documentando che il de cuius, è stato residente a [...] dal 1999 Persona_1
sino alla data di presentazione del ricorso, e precisamente di essere stato residente, dal 2021 al 2023 in Via Rosa Columbrina Snc., come da certificato storico di residenza agli atti. Ciò posto, in assenza di allegazioni o prove fornite dall' rimaste dichiarazioni labiali e CP_1
supportate solo da un documento estratto dal sistema informatico, non avente valore legale, la domanda avanzata in ricorso va accolta e deve quindi affermarsi il diritto dell'odierna ricorrente, nella sopra spiegata qualità, alla percezione della indennità di accompagnamento spettante al de cuius per i mesi da ottobre 2021 ad ottobre 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo
Così deciso in Palermo il 25/11/2025
IL GIUDICE ONORARIO
ON Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5984/2024 RGL, promosso da
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. CANTO DO per parte ricorrente nonché
l'avv. Maurizio Guerrieri in sostituzione dell'avv. Rizzo per la parte resistente
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Silvia Messina.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5984 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
n.q. DI , con l'avv. CANTO Parte_1 Parte_2
DO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: ratei indennità avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando;
condanna l' a corrispondere a , nella qualità di figlia ed erede del signor CP_1 Parte_1
i ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati relativamente Persona_1
ai mesi da Ottobre 2021 a Ottobre 2023, oltre accessori come per legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in CP_1
complessivi € 1.600,00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/04/2024, nato a [...] il [...] Persona_1 (C.F. ), conveniva in giudizio l' per avere liquidata l'indennità C.F._1 CP_1
di accompagnamento per il periodo ottobre 2021/ottobre 2023.
L' si costituiva contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, in particolare CP_1
rappresentava che in fase di liquidazione della prestazione intestata al sig. Per_1
si era tenuto conto del periodo di irreperibilità comunicato dal comune di Torretta
[...]
nel periodo dal 06/10/2021 al 10/10/2023.
Nelle more del giudizio il sig. decedeva e si costituiva la figlia. Pt_1
La causa, istruita a mezzo audizione del funzionario, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
La dichiarazione di irreperibilità effettuata dai Comuni nei confronti delle persone residenti nel proprio territorio, comporta la cancellazione dall'anagrafe comunale, cui consegue la perdita di alcuni diritti civili, diritto al voto, al rilascio di certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, diritto all'assistenza sanitaria .
L'art. 11 lettera c) lettera c) del D.P.R.del D.P.R. n.n.223/1989 dispone che “223/1989 dispone che “La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”.
L'ISTAT, con la circolare n. 21 del 5 aprile 1990, chiarisce che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Deve rilevarsi che, in seguito a comunicazione dell'irreperibilità di un soggetto effettuata dai comuni, l' sarebbe tenuta alla sospensione della prestazione da comunicare CP_1
all'interessato e, in caso di mancati chiarimenti, alla revoca della prestazione.
La comunicazione all'interessato è modellata sulla procedura di dichiarazione d'irreperibilità ove per poter procedere alla effettiva cancellazione è necessaria una notificazione effettuata all'irreperibile, ai sensi dell'art. 143 C.p.c..
Ciò posto, la parte ricorrente, nella sopra spiegata qualità, ha contestato tale irreperibilità, documentando che il de cuius, è stato residente a [...] dal 1999 Persona_1
sino alla data di presentazione del ricorso, e precisamente di essere stato residente, dal 2021 al 2023 in Via Rosa Columbrina Snc., come da certificato storico di residenza agli atti. Ciò posto, in assenza di allegazioni o prove fornite dall' rimaste dichiarazioni labiali e CP_1
supportate solo da un documento estratto dal sistema informatico, non avente valore legale, la domanda avanzata in ricorso va accolta e deve quindi affermarsi il diritto dell'odierna ricorrente, nella sopra spiegata qualità, alla percezione della indennità di accompagnamento spettante al de cuius per i mesi da ottobre 2021 ad ottobre 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo
Così deciso in Palermo il 25/11/2025
IL GIUDICE ONORARIO
ON Di Maio