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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8025 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Milano Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. MA IF, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 23249/2024 avente ad oggetto: noleggio
TRA
, in persona del suo l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cupello del Foro di Milano
ATTRICE
E
), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maio del Foro di Milano CONVENUTA RICONVENZIONALISTA
Conclusioni:
All'udienza di discussione del 2.7.2025:
La così concludeva: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: Nel merito:
- previo il rigetto delle eccezioni avversarie, accertare il diritto di parte attrice al pagamento di Euro 44.534,10 oltre iva (tot. 54.331,60) e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te pro tempore, a pagare alla stessa detto importo o la somma che sarà meglio vista;
1 - accertare l'inadempimento e la responsabilità contrattuale della convenuta e per l'effetto dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento di tutti i danni arrecati a parte attrice con la propria condotta, quali a titolo indicativo gli interessi di mora sulla somma citata, a decorrere dalla data di esecuzione delle singole prestazioni, oltre alle spese legali stragiudiziali e per la negoziazione assistita, da calcolare secondo il DM 55/2014;
- accertare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria di parte convenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni arrecati a parte attrice, da stimare equitativamente;
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita. Ogni istanza istruttoria è da intendersi qui richiamata.”
La così concludeva: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE e/o PRELIMINARE Previa l'adozione di ogni più opportuna ed ulteriore declaratoria, rigettata ogni contraria eccezione ed istanza avverse:
1. Accertare e dare atto che la condotta di controparte, di cui in narrativa, rileva ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 1460 e/o 1218 e/o 1453 e/o 1175-1176-1375 e/o 1384, c.c., per le ragioni in atti argomentate;
2. Accertare e dichiarare legittimo il rifiuto di pagamento opposto da anche ai sensi dell'art. 1460, in relazione alle CP_1 pretese creditorie di cui è causa, per le ragioni in atti argomentate;
3. Accertare e dichiarare l'infondatezza, l'inesigibilità e la mancanza di prova, a supporto del contestato credito avverso, ai fini e per gli effetti delle disposizioni citate e per i motivi in atti indicati IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Previe le più opportune ulteriori declaratorie, rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione avversa e dichiarato all'occorrenza, anche in via principale, quanto già chiesto e statuito in via pregiudiziale e/o preliminare, nonché assunta ogni altra più opportuna declaratoria:
Controparte_2
4. Accertare e dichiarare legittimo il rifiuto di pagamento opposto da anche ai sensi dell'art. 1460, in relazione alle CP_1 pretese creditorie di cui è causa, per le ragioni in atti argomentate;
5. Accertare e dichiarare l'infondatezza, l'inesigibilità e la mancanza di prova, a supporto del contestato credito avverso, ai fini e per gli effetti delle disposizioni citate e per i motivi in atti indicati, per l'effetto
2
6. Rigettare ogni avversaria pretesa, argomentazione, deduzione e domanda, perché infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui alla superiore narrativa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, dichiarato all'occorrenza, anche in via subordinata, quanto già chiesto e statuito in via principale e/o in via pregiudiziale e/o preliminare, adottata ogni più utile ulteriore declaratoria.
7. Ridurre il denegato e contestato credito avverso, purché rigorosamente provato, giacché del tutto indimostrato e contestato, operando ogni più opportuna compensazione reciproca, in ragione di quanto emergerà a seguito di istruttoria. IN VIA RICONVENZIONALE Previe le più opportune ulteriori declaratorie, rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione avversa e dichiarato all'occorrenza, anche in via riconvenzionale, quanto già chiesto e statuito in via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale e/o subordinata, nonché assunta ogni altra più opportuna declaratoria ed, in particolare:
8. Accertato e dato atto che la condotta di controparte, di cui in narrativa, rileva ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 1218, 1453 e/o 1175-1176-1375, c.c., per le ragioni in atti argomentate, per l'effetto
9. Condannare a risarcire a i danni da Parte_1 CP_1 inadempimento contrattuale conseguente cagionati, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, in una misura che appare congruo e prudenziale indicare in € 10.000,00, per le ragioni in atti argomentate ed argomentande, o nella diversa somma che verrà acclarata, o di giustizia ritenuta, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
10. Accertato e dato atto che la condotta di controparte, di cui in narrativa, rileva ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1384 c.c., per le ragioni in atti argomentate, per l'effetto
11. Condannare a rifondere a l'ulteriore Parte_1 CP_1 importo di € 2.500,00, a titolo di penale per il ritardo, per le ragioni argomentate, o la diversa somma che verrà acclarata, o di giustizia ritenuta, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo. IN VIA RICONVEZIONALE SUBORDINATA In non creduta ipotesi di mancato accoglimento, totale o parziale, della superiore domanda principale, ovvero in denegato caso di accoglimento, anche solo parziale, delle contestate pretese avverse
12. Compensare in tutto o in parte le contrapposte pretese creditorie, riducendole per quanto di ragione, per i motivi in atti e pronunciare condanna in favore di ed a carico Controparte_1
3 della società avversaria, per il pagamento di quanto eventualmente sopravanzi il tutto oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO
13. Mandare esente da qualsivoglia responsabilità, Controparte_2 domanda avversaria, conseguenza pregiudizievole originata dai fatti di causa, così come dedotta e/o deducenda da controparte.
14. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.” La inoltre, in sede di definitiva Controparte_1 precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la in Parte_1 sintesi, deduceva: a) che, in data 23.12.2022, aveva stipulato con la
[...] un contratto avente ad oggetto Controparte_1
l'installazione ed il noleggio di un ponteggio e di un montacarichi presso il cantiere di via Udine n. 2 di Monza;
b) che essa attrice aveva regolarmente provveduto, a partire dal 16.12.2022, all'installazione sia del ponteggio che del montacarichi il cui smontaggio era, poi, iniziato rispettivamente il 16.2.2024 ed 20.2.2024; c) che il contratto inter partes prevedeva che i corrispettivi dovuti ad essa attrice, l'ammontare dei quali era stato espressamente concordato tra le parti, sarebbe avvenuto mensilmente a seguito dell'approvazione, da parte della CP_1 di un apposito SAL;
d) che era, tuttavia, avvenuto che mentre la CP_1 sia pure “con qualche irregolarità”, aveva approvato i primi otto SAL emessi, provvedendo alla relativa liquidazione, a decorrere dal mese di settembre 2023, non aveva più trasmesso alcun SAL approvato né aveva effettuato alcun ulteriore pagamento;
e) che, pertanto, in relazione alle prestazioni rese tra il settembre 2023 ed il febbraio 2024 essa attrice aveva maturato un credito nei confronti della di € CP_1
37.288,43 oltre IVA;
f) che, inoltre, come già cennato, la in sede CP_1 di approvazione dei SAL n.ri 2, 3, 4 e 6, aveva arbitrariamente escluso alcuni corrispettivi dovuti in relazione a prestazioni pacificamente rese da essa attrice, di guisa che residuava al riguardo un ulteriore complessivo credito di € 7.245,67 oltre IVA;
g) che essa attrice, indipendentemente dall'approvazione dei vari SAL da parte della CP_1 aveva certamente diritto a conseguire gli indicati corrispettivi tutti, avendo reso le relative controprestazioni.
L'attrice formulava, pertanto, le domande di cui alle conclusioni sopra riportate.
4 La costituitasi, a sua volta, sempre in Controparte_1 sintesi, deduceva: a) che essa convenuta aveva omesso il pagamento dei corrispettivi domandati dalla comunque “non provati” e Parte_1
“contestati”, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la condotta inadempiente di quest'ultima; b) che, infatti, l'art.
5.4 del contratto prevedeva che il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto avvenire a seguito dell'approvazione dei vari SAL da parte di essa convenuta
“previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi a carico dell'impresa esecutrice nonché previa presentazione del DURC valido” mentre la in occasione Parte_1 della presentazione dei vari SAL, “mai a[veva] dato prova della regolarità dei propri adempimenti contributivi e assicurativi, né a[veva] mai presentato il documento unico di regolarità contributiva”; c) che, inoltre, la nonostante le parti si fossero accordate Parte_1 nel senso che lo smontaggio dei ponteggi e del montacarichi sarebbe dovuto avvenire a decorrere dal 26.1.2024, aveva iniziato a smontare il ponteggio solo il 16.2.2024 ed il montacarichi solo il 20.2.2024; d) che, ancora, gli importi liquidati nei primi SAL approvati da essa convenuta corrispondevano a “quanto concordato dalle parti in corso d'esecuzione” del contratto anche al fine di “<
La rendeva, pertanto, le conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
Tutto ciò premesso, la domanda di pagamento attorea, nei limiti di cui in appresso, è fondata e, pertanto, entro i medesimi limiti, va accolta, dovendosi, per converso, respingere le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta.
Pacifica la circostanza per cui la in relazione al noleggio dei CP_1 ponteggi e del montacarichi di cui si tratta, non ha corrisposto alla alcun corrispettivo a partire dal settembre 2023, deve Parte_1 rilevarsi come tale condotta non possa dirsi in alcun modo
“giustificata” ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Premesso, infatti, che, come è noto, l'eccezione di inadempimento può essere legittimamente proposta solo ove non sia contraria a buona fede, con riferimento al caso di specie, deve osservarsi che, se è vero che l'art.
5.4 del contratto inter partes effettivamente prevedeva che, in occasione di ciascun pagamento, “la Ditta Esecutrice” era tenuta a 5 consegnare all' “Appaltatore” alcuni documenti tra i quali (per quanto qui interessa) il DURC e la “dichiarazione sostitutiva per il versamento delle ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti”, tuttavia, sempre nella specie, non risulta, in alcun modo, che la a fronte dell'inoltro da CP_1 parte della dei vari SAL successivi all'ottavo1, abbia Parte_1 effettivamente richiesto alla stessa la consegna della Parte_1 predetta documentazione, evidenziandole di non poter procedere al pagamento del dovuto in assenza di tale adempimento, di guisa che, in definitiva, deve ritenersi l'esistenza, in proposito, di una condotta della nella fase di esecuzione del contratto, non conforme, appunto, al CP_1 canone generale di buona fede.
Sotto altro angolo prospettico, poi, fermo restando che la Parte_1 ha, in ogni caso, prodotto in giudizio DURC regolare scadente il 13.6.2024, deve rilevarsi che l'eccezione di inadempimento avanzata dalla – lo si ribadisce, solo in questa sede giudiziale – in relazione CP_1 alla mancata ricezione dei cennati documenti relativi alla regolarità contributiva, assicurativa e fiscale risulta, in ogni caso, contraria a buona fede anche sul piano della proporzionalità delle rispettive condotte esecutive avuto riguardo all'effettiva consistenza dell'interesse contrattuale dell'odierna convenuta ad ottenere i predetti documenti, dovendosi in proposito considerare che, avendo il contratto inter partes ad oggetto il noleggio di ponteggi e di un montacarichi, sia pure accompagnato dalle prestazioni accessorie relative al montaggio e smontaggio degli stessi, e non vertendosi, dunque, né in ipotesi di subappalto né in ipotesi di prestazione d'opera o di servizio caratterizzata “da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, per un verso, non risultava ipotizzabile alcuna responsabilità solidale della ai CP_1 sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e, per altro verso, non risultava applicabile l'invocato disposto dell'allora vigente art. 17 bis del D.lgs. 241/1997.
Considerato quanto appena esposto, deve, invece, per converso, ritenersi che il (modesto) ritardo con il quale la ha Parte_1 provveduto allo smontaggio dei ponteggi e del montacarichi sia, questo sì, legittima espressione del principio inadimplenti non est adimplendum, atteso che, a fine gennaio 2024, la per quanto sopra CP_1 detto, risultava inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento mensile dei canoni di noleggio già da diversi mesi e cioè da settembre 2023. In relazione alla domanda di pagamento complessivamente avanzata dalla deve, poi, ulteriormente rilevarsi che la entro Parte_1 CP_1
i termini decadenziali di rito, per un verso, si è limitata ad un generico rilievo di assenza di prova - in quanto tale inidoneo a porre effettivamente in contestazione i fatti costitutivi della pretesa così analiticamente allegati dall'attrice - e per altro verso, e quanto in particolare ai corrispettivi “aggiuntivi” rivendicati dalla Parte_1 in relazione al periodo fino ad agosto 2023, a genericamente dedurre l'esistenza di non meglio precisati “accordi” e “compensazioni” - in tesi
– intervenuti tra le parti in corso di esecuzione del contratto.
Per tutto quanto sopra, devono, dunque, respingersi le domande riconvenzionali avanzate dalla e deve accogliersi la domanda di CP_1 pagamento avanzata dalla Parte_1
In relazione a tale ultima domanda deve, tuttavia, rilevarsi come l'importo di € 44.534,10, oltre IVA, domandato dall'attrice non possa ritenersi integralmente dovuto.
Quanto, infatti, al periodo successivo al 26.1.2024, fermo restando quanto sopra si è detto circa il fatto che il ritardo con il quale la ha provveduto allo smontaggio del ponteggio e del Parte_1 montacarichi deve ritenersi “giustificato” ai sensi dell'art. 1460 c.c., deve, tuttavia, osservarsi che la conseguente ulteriore detenzione dei beni di cui si tratta da parte della non può ritenersi avvenuta in CP_1 esecuzione del contratto di noleggio, essendo stata, appunto, determinata unicamente dal (pur legittimo) esercizio del proprio potere di autotutela contrattuale da parte dell'odierna attrice.
Pertanto, alcun canone di noleggio deve ritenersi dovuto in relazione al periodo successivo al 26.1.2024.
Ne deriva che, poiché costituisce circostanza pacifica che lo smontaggio dei ponteggi e del montacarichi sono effettivamente iniziati rispettivamente il 16.2.2024 ed il 20.2.2024, dal predetto domandato importo di € 44.534,10 deve sottrarsi il canone di noleggio del ponteggio per il periodo dal 27.1.2014 al 16.2.2024 (21 giorni) ed il canone di noleggio del montacarichi per il periodo dal 27.1.2024 al 20.2.2024 (25 giorni) e cioè rispettivamente € 1.765,66 (pari ad € 2,50 al mq al mese per 1.008,95 mq diviso 30 giorni per 21 giorni)2 ed €
1.200,00 (pari ad € 1.500,00 al mese diviso 30 giorni per 24 giorni). La va, pertanto, in definitiva, condannata al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 41.568,44 (pari ad € 44.534,10 meno € 1.765,66 meno € 1.200,00) oltre IVA e cioè al pagamento della somma (comprensiva di IVA) di € 50.713,50.
Sulla medesima somma di € 50.713,50 vanno, inoltre, riconosciuti, in favore dell'attrice, gli interessi moratori al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 che, in mancanza – allo stato – dell'emissione delle relative fatture da parte della devono farsi decorrere dalla prima Parte_1 formale costituzione in mora identificabile nell'invito alla negoziazione assistita del 15.4.2024.
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative all'avvio della procedura di negoziazione assistita, seguono la soccombenza assolutamente prevalente della convenuta e si liquidano come in dispositivo.
Nulla deve, invece, liquidarsi, in favore dell'attrice, neppure a titolo risarcitorio, per spese stragiudiziali diverse da quelle relative all'avvio della procedura di negoziazione assistita, non risultando l'avvenuto esperimento di attività di patrocinio stragiudiziale diverse, appunto, dall'avvio della procedura di negoziazione assistita.
Deve, infine, respingersi la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'attrice, presupponendo la stessa una soccombenza integrale della controparte anche in punto di quantum non ricorrente nella specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla
[...]
Controparte_1
2) in parziale accoglimento della relativa domanda attorea, condanna la al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_1
della somma di € 50.713,50, oltre interessi al Parte_1 saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 15.4.2024 e fino al soddisfo;
3) condanna la al rimborso, in favore Controparte_1 della delle spese di lite, ivi comprese quelle Parte_1 relative all'avvio della procedura di negoziazione assistita, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 8.152,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
8 4) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla Parte_1
Milano, lì 23.10.2025 Il Giudice monocratico
MA IF
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. comunicazioni sub doc. n. 13 in produzione attorea.
6 2 Costituisce circostanza non specificamente contestata che, a decorrere dall'ottobre 2023, il ponteggio avesse un'estensione di 1.008,95 mq (ossia gli originari 1.210,55 mq meno 403,20 mq più 201,60 mq).
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