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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
AR RE, AT
PERINI RE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B101991 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B101991 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B101991 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. , in persona del legale rappresentante Sig. Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, relativo al periodo d'imposta 2017, con il quale venivano recuperate a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi, per asserita contabilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché per omessa dichiarazione.
La parte ricorrente deduceva plurimi motivi di censura, lamentando, la nullità dell'atto per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento;
la carenza di prova in ordine alle contestazioni mosse dall'Ufficio; l'infondatezza della pretesa nel merito, e per ultimo l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando articolate controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio e la fondatezza della pretesa impositiva.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale questa Corte ritiene che la doglianza non meriti accoglimento.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha legittimamente omesso l'attivazione del contraddittorio preventivo in presenza di una situazione di particolare urgenza e di fondato pericolo per la riscossione, adeguatamente motivata nell'atto impugnato, anche in ragione della gravità delle violazioni contestate e della rilevanza penale delle condotte accertate.
In ogni caso, la parte ricorrente non ha fornito la c.d. prova di resistenza, omettendo di indicare quali specifiche difese avrebbe potuto utilmente svolgere in sede procedimentale e in che modo esse avrebbero potuto condurre a un esito diverso dell'accertamento, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
Lo stesso dicasi dell'eccezione sulla carenza di motivazione, ritenuta dal ricorrente, che è parimenti infondata.
L'avviso impugnato espone in modo puntuale e analitico i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, consentendo alla contribuente di comprendere pienamente l'an ed il quantum della pretesa e di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
La motivazione per relationem risulta legittima, essendo il contenuto essenziale degli atti richiamati adeguatamente riprodotto nell'avviso, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 7 della legge n. 212/2000.
Per quanto riguarda il merito, Dall'istruttoria, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante circa la natura fittizia delle operazioni contestate, sia attive che passive.
L'Amministrazione finanziaria ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, dimostrando, anche mediante presunzioni qualificate, il ruolo della società ricorrente quale soggetto interposto (c.d. missing trader) nell'ambito di un più ampio meccanismo fraudolento.
A fronte di tali elementi, la ricorrente non ha fornito prova contraria idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, non potendo ritenersi sufficiente la mera esibizione delle fatture o la regolarità formale delle scritture contabili. In conseguenza di ciò, le riprese a tassazione operate dall'Ufficio risultano coerenti con il quadro probatorio emerso e conformi alla normativa vigente.
Parimenti legittima è l'irrogazione delle sanzioni, non essendo ravvisabili né l'assenza dell'elemento soggettivo né alcuna obiettiva condizione di incertezza normativa idonea ad escluderne l'applicazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, quindi, deve essere integralmente rigettato.
Questa Corte, quindi, rigetta il ricorso, e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 8.408,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 8.408,00 complessive. Così deciso in Brescia il 12.12.2025 Il Presidente D.Chiaro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
AR RE, AT
PERINI RE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B101991 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B101991 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B101991 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. , in persona del legale rappresentante Sig. Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, relativo al periodo d'imposta 2017, con il quale venivano recuperate a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi, per asserita contabilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché per omessa dichiarazione.
La parte ricorrente deduceva plurimi motivi di censura, lamentando, la nullità dell'atto per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento;
la carenza di prova in ordine alle contestazioni mosse dall'Ufficio; l'infondatezza della pretesa nel merito, e per ultimo l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando articolate controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio e la fondatezza della pretesa impositiva.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale questa Corte ritiene che la doglianza non meriti accoglimento.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha legittimamente omesso l'attivazione del contraddittorio preventivo in presenza di una situazione di particolare urgenza e di fondato pericolo per la riscossione, adeguatamente motivata nell'atto impugnato, anche in ragione della gravità delle violazioni contestate e della rilevanza penale delle condotte accertate.
In ogni caso, la parte ricorrente non ha fornito la c.d. prova di resistenza, omettendo di indicare quali specifiche difese avrebbe potuto utilmente svolgere in sede procedimentale e in che modo esse avrebbero potuto condurre a un esito diverso dell'accertamento, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
Lo stesso dicasi dell'eccezione sulla carenza di motivazione, ritenuta dal ricorrente, che è parimenti infondata.
L'avviso impugnato espone in modo puntuale e analitico i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, consentendo alla contribuente di comprendere pienamente l'an ed il quantum della pretesa e di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
La motivazione per relationem risulta legittima, essendo il contenuto essenziale degli atti richiamati adeguatamente riprodotto nell'avviso, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 7 della legge n. 212/2000.
Per quanto riguarda il merito, Dall'istruttoria, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante circa la natura fittizia delle operazioni contestate, sia attive che passive.
L'Amministrazione finanziaria ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, dimostrando, anche mediante presunzioni qualificate, il ruolo della società ricorrente quale soggetto interposto (c.d. missing trader) nell'ambito di un più ampio meccanismo fraudolento.
A fronte di tali elementi, la ricorrente non ha fornito prova contraria idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, non potendo ritenersi sufficiente la mera esibizione delle fatture o la regolarità formale delle scritture contabili. In conseguenza di ciò, le riprese a tassazione operate dall'Ufficio risultano coerenti con il quadro probatorio emerso e conformi alla normativa vigente.
Parimenti legittima è l'irrogazione delle sanzioni, non essendo ravvisabili né l'assenza dell'elemento soggettivo né alcuna obiettiva condizione di incertezza normativa idonea ad escluderne l'applicazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, quindi, deve essere integralmente rigettato.
Questa Corte, quindi, rigetta il ricorso, e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 8.408,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 8.408,00 complessive. Così deciso in Brescia il 12.12.2025 Il Presidente D.Chiaro