Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02445/2026REG.PROV.COLL.
N. 00783/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2024, proposto da Item S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore D'Albenzio, Antonio Nunziante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casagiove, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3459/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casagiove;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto, il Cons. IO EL e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’Avv. Paolo Centore per il Comune di Casagiove;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3459/2023 il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso introduttivo proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dell’ordinanza n. 9, adottata in data 27 febbraio 2019, con la quale il Comune di Casagiove ordinava la sospensione dei lavori e la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alle opere di ampliamento dell’immobile sito a Casagiove in via S. Prisco n. 52, quale sede operativa e deposito della Soc. I.T.E.M S.r.l., in quanto realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio, senza preventiva autorizzazione sismica del Comune e, in ogni caso, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico; ha respinto altresì i connessi motivi aggiunti proposti per l’annullamento del provvedimento di diniego dell' accertamento di conformità paesaggistica.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla società ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Casagiove.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026.
2. L’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto del requisito di specificità dei motivi, sollevata dal Comune appellato, può non essere esaminata in ragione dell’infondatezza, nel merito, del gravame.
3. Con il primo motivo l’appellante contesta anzitutto il capo della sentenza di primo grado con cui si è respinto il motivo di ricorso relativo fatto che l’immobile fosse sottoposto a sequestro penale.
L’appellante invoca a sostegno della propria tesi la sentenza n. 2421/2020 di questo Consiglio di Stato.
Ritiene il Collegio che la prospettazione sia infondata, essendo l’invocato precedente del tutto isolato nel contesto di un pacifico e costante indirizzo, da ultimo riaffermato dalla sentenza n. 849/2026 di questo Consiglio di Stato: “ L’indirizzo prevalente della giurisprudenza di settore, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene che l’ordinanza di demolizione che abbia per oggetto un immobile sequestrato in sede penale non è nulla, ma perfetta e valida, seppure temporaneamente priva di esecutività e, quindi, non suscettibile di esecuzione fino a che mantiene efficacia il sequestro. La demolizione di un immobile disposta in sede amministrativa non è impedita dal sequestro penale dello stesso bene, in quanto i due provvedimenti possono coesistere sul piano giuridico. Un conflitto si pone sul piano degli effetti giuridici, ed è destinato a risolversi nel senso che il sequestro penale ha attitudine ad inibire temporaneamente l’efficacia del provvedimento repressivo, il quale è destinato a riespandersi una volta che il primo sia cessato (Cons. Stato, n. 4978 del 2025). Ne consegue la piena legittimità dell’ordine di demolizione e, soprattutto, va escluso che il sequestro disposto sull’immobile possa rappresentare un ‘factum principis’ idoneo ad escludere la responsabilità di chi ha l’obbligo di ottemperare, tenuto conto che il sequestro penale del manufatto non costituisce un impedimento assoluto ad ottemperare, dal momento che l’interessato, che intenda ottemperare all’ingiunzione amministrativa, ha la facoltà di attivarsi, nei temi strettamente necessari, per ottenere il dissequestro e ottemperare all’ordine di demolizione ”.
A tale giurisprudenza, che il Collegio condivide, può farsi rinvio anche per esigenze di sinteticità (art. 3, comma 2, cod. proc. amm.) in questa sede, anche sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., per respingere il mezzo in esame perché infondato.
4. Con un secondo profilo di censura l’appellante contesta poi la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo relativo alla individuazione delle opere da demolire.
Il mezzo, in disparte la sua genericità, non supera la conclusione della sentenza del T.A.R. secondo la quale “ l’area di sedime su cui insistono le opere abusive è esattamente indicata nella relativa consistenza e riferimenti catastali (foglio n. 3 p.lle n. 5223 e n. 5268). E’ circostanza pacifica in giurisprudenza, comunque, che la mancata o inesatta indicazione della superficie della cui acquisizione si tratta, contenuta nell’ingiunzione a demolire, non inficia, di per sé, l’ordinanza repressiva (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2017, n.5471) ”.
Il Comune replica in proposito che dal provvedimento impugnato già emergevano: l’indicazione dell’area su cui insistono le opere abusive e quella suscettibile di acquisizione, l’elencazione degli interventi illeciti, le risultanze dell’istruttoria, nonché la chiara dimostrazione che gli interventi realizzati devono essere annoverati tra quelli di nuova costruzione.
Peraltro la sentenza impugnata nella parte in fatto, riprendendo il contenuto del provvedimento, elenca analiticamente le opere abusive: dunque il mezzo è infondato in fatto, oltre che in diritto.
5. Con un terzo profilo di censura l’appellante contesta poi la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo relativo alla natura delle opere abusive, escludendone la qualificazione pertinenziale, e l’individuazione della sanzione (pecuniaria, ovvero demolitoria): “ Il riferimento è in particolar modo alla natura sia della tettoia che dei containers allocati; tutte opere che come meglio precisato oltre hanno natura temporanea e precaria e non costituiscono certo opera di nuova costruzione ”.
Fermo restando che l’affermazione della natura temporanea delle opere non risulta supportata da obiettivi elementi di riscontro, risolvendosi in un giudizio soggettivo della parte, risultano comunque fondate le contrarie deduzioni del Comune appellato, secondo le quali l’istituto della c.d. fiscalizzazione dell’abuso ha natura eccezionale, applicabile sono nelle ipotesi di dimostrata impossibilità di procedere al rispristino dei luoghi senza pregiudizio alla parte conforme dell’immobile e, comunque, in base ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione.
6. Con il secondo motivo di appello si contesta il capo della sentenza di primo grado con cui si è respinto il motivo di ricorso relativo al diniego di sanatoria.
Il mezzo presuppone una qualificazione delle opere in questione che però è esclusa dalle risultanze in atti e soprattutto dal rigetto delle precedenti censure.
La difesa del Comune appellato deduce inoltre che l’art 42 della NTA del Piano Regolatore Generale del Comune di Casagiove non conterrebbe alcun appiglio testuale idoneo a supportare le argomentazioni dell’appellante.
Rileva, altresì, che l’appellante non contesta l’applicabilità dell’art 48 delle NTA, così implicitamente confermando la correttezza della sentenza che ne ha confermato l’applicazione.
Il mezzo è dunque infondato per tali, plurime ragioni (e, in particolare, per la dirimente portata ostativa dell’erroneità del suo presupposto).
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato, e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento in favore del Comune di Casagiove delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI FR, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
IO EL, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EL | BI FR |
IL SEGRETARIO