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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OS, in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3076/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F: rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maria Spadaro per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1 presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della L. l. n. 118/71 (proc.
n. 1323/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva in capo all'istante un'invalidità pari al 76% dalla data della visita peritale.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 31 ottobre 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei benefici richiesti.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, la consulenza resa nel presente giudizio ha ritenuto che la ricorrente risulta invalida nella misura del 79 % dalla data della domanda ammnistrativa (5/04/2022).
In particolare, la nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta da
“Spondiloartrosi del rachide, con scoliosi lombare e ridotti spazi C6-C7 e L5-
S1: codice 7010 (per analogia) 31%, Disturbo depressivo di tipo secondario, con ansia, in buon compenso farmacologico: codice 2205 (per analogia) 25%;
Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico: codice 6441 (per analogia) 21% Incontinenza urinaria da sforzo in soggetto con colpocele: codice 6203 (per analogia) 20%, Sindrome del tunnel carpale bilaterale: codice
7313 (per analogia) 20%; Bronchite cronica, con enfisema polmonare, evidenziata solo radiologicamente, in assenza di compromissioni funzionali: codice 6005 (per analogia) 11%; Diabete mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzante orale: codice 7102 (per analogia) 11%”.
Ha chiarito che “Il disturbo depressivo di tipo secondario, con ansia, sembra rispondere sufficientemente alla terapia farmacologica prescritta, rappresentata da un ansiolitico e un antidepressivo. Non sono stati evidenziati elementi di severa entità, tipici delle forme più gravi ed inveterate di depressione, quali lo stato catatonico, il marcato rallentamento ideo-motorio, le idee suicidarie con relativi tentativi di messa in atto;
quindi, a livello tabellare è apparso congruo ricorrere al codice 2205, relativo alla sindrome depressiva endoreattiva media.
Riguardo alla spondiloartrosi del rachide, con scoliosi lombare e ridotti spazi C6-C7 e L5-S1, l'obiettività testimonia una discreta limitazione funzionale, con rachide in lieve atteggiamento scoliotico a livello lombare, limitati antalgicamente ai gradi estremi i movimenti di flesso-estensione e di rotazione del rachide cervicale, con analoga limitazione antalgica della flessione del tronco e lasegue positiva ai gradi medio-estremi. Pertanto, si è orientata la valutazione ricorrendo, in chiave analogica, al limite inferiore del codice 7010.
La bronchite cronica, con enfisema polmonare, evidenziata solo radiologicamente, in assenza di compromissioni funzionali, vista l'assenza di alcun apprezzabile riscontro clinico e funzionale e di conseguenza, di alcun impegno respiratorio, confermato anche dall'assenza di alcuna terapia, è stata inquadrata secondo il codice 6005. In trattamento regolare è il diabete mellito per il quale la ricorrente ha affermato di assumere un ipoglicemizzante orale, in assenza di accertate complicanze: si è fatto ricorso, in via analogica, al codice 7102. L'ipertensionearteriosa è risultata in buon compenso emodinamico, in assenza di segni di maggior impegno cardiovascolare: pertanto, è stata inquadrata secondo il limite inferiore del codice 6441.
L'incontinenza urinaria da sforzo in soggetto con colpocele, con fornitura di presidi specifici (pannolini) da parte dell'azienda sanitaria, è stata valutata con riferimento al codice 6203, per analogia e in misura pari al 20%. La sindrome del tunnel carpale bilaterale è stata ricondotta al codice 7313, per analogia e in misura pari al 20%, in ragione della bilateralità della patologia e della compromissione del mantenimento della presa prolungata”.
Ha concluso quindi ritenendo che l'istante risulta invalida nella misura del “79 % fin dall'epoca della domanda amministrativa, essendo già a quella data documentate tutte le infermità riportate nel complesso morboso, nel loro grado invalidante accertato”.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 2.230,00 - di cui 455,00 per l'ATP - oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_2
liquidate separatamente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara che possiede le condizioni sanitarie Parte_1
previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile dal 5/04/2022;
2) condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle CP_2
spese di giudizio, che liquida in 2.2300,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario indicato in epigrafe. Palmi, 7/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OS