CASS
Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2024, n. 23005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23005 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA RC IO RT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 23005 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/12/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO MA MA AL CA ha proposto personalmente impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 20 giugno 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa del 27 marzo 2023, recante il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata avanzata in relazione ai semestri di detenzione espiati da CA fra il giorno 1 novembre 2017 e il giorno 31 dicembre 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 23005 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/12/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO MA MA AL CA ha proposto personalmente impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 20 giugno 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa del 27 marzo 2023, recante il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata avanzata in relazione ai semestri di detenzione espiati da CA fra il giorno 1 novembre 2017 e il giorno 31 dicembre 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023.