Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 509
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata a mezzo PEC e che l'eccezione di prescrizione non fosse stata sollevata in primo grado.

  • Rigettato
    Inesistenza atto per notifica da concessionario con contratto scaduto

    La Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata dall'agente della riscossione, anche se proveniente da un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici, purché consentisse al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese.

  • Rigettato
    Inesistenza atto per notifica da PEC non iscritta nei pubblici registri

    La Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata dall'agente della riscossione, anche se proveniente da un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici, purché consentisse al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione del calcolo degli interessi

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo la notifica valida e le eccezioni infondate.

  • Rigettato
    Decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione non potesse essere proposta per la prima volta in appello, non essendo stata sollevata in primo grado.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per mancata prova dell'indirizzo PEC mittente reperibile

    La Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata dall'agente della riscossione, anche se proveniente da un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici, purché consentisse al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese e la provenienza dall'Agenzia delle Entrate fosse chiara.

  • Rigettato
    Nullità della notifica a mezzo PEC non inserita nei registri INAD

    La Corte ha chiarito che l'INAD riguarda i domicili digitali di persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, e non si applica alla Ricorrente_1 srl, iscritta al Registro delle Imprese e a INI-PEC.

  • Rigettato
    Illegittimità della notifica a mezzo PEC non inserita in un pubblico registro

    La Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata dall'agente della riscossione, anche se proveniente da un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici, purché consentisse al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese e la provenienza dall'Agenzia delle Entrate fosse chiara.

  • Rigettato
    Erroneità della notifica a mezzo PEC da indirizzo non individuabile

    La Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata dall'agente della riscossione, anche se proveniente da un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici, purché consentisse al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese e la provenienza dall'Agenzia delle Entrate fosse chiara.

  • Rigettato
    Illegittimità per mancata regolare notifica degli atti sottesi

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo la notifica della cartella di pagamento valida e le eccezioni sollevate infondate.

  • Rigettato
    Inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo la notifica valida e le eccezioni infondate.

  • Rigettato
    Applicazione orientamento Cassazione: mancata impugnazione atto non previsto non determina cristallizzazione credito

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo la notifica valida e le eccezioni infondate, in particolare quella relativa alla prescrizione che non era stata sollevata in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 509
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 509
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo