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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 509/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT UC, RE
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1233/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9534/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200068356287000 IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120249003897004000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5994/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 9534/24/2024, del 17/6/2024, depositata in data 22/5/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 srl avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249003897004000, notificata il 23.01.2024, limitando l'impugnativa alla cartella esattoriale n 07120200068356287000 dell'importo di euro 13862,00 , relativa al Modello IVA anno d'imposta 2018.
Parte ricorrente la illegittimità della suddetta intimazione di pagamento per mancata notifica della sottesa cartella di pagamento presupposta all'Intimazione di pagamento, l'inesistenza dell'atto impugnato perché notificato da concessionario con contratto di appalto scaduto, l'inesistenza dell'atto impugnato perché notificato da PEC non iscritta nei pubblici registri, il difetto di motivazione per mancata indicazione del calcolo degli interessi e la decadenza del diritto alla riscossione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS, che ha prodotto documentazione concernente la notifica della cartella a mezzo pec.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, chiamata in causa dall'Agenzia delle Entrate
IS, si costituiva in giudizio con intervento volontario ex art. 14 del D. LGS. n. 546/92. L'Ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, in quanto la cartella di pagamento n. 071 2020 00683562 87000 di cui all'impugnata Intimazione di pagamento risultava essere stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini dei 60 giorni e pertanto divenuta definitiva
Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso, ritenendo ritualmente notificata la cartella a mezzo pec.
La contribuente ha proposto appello censurando la sentenza per i seguenti motivi:
1) erroneità della sentenza nella parte in cui, controparte, non prova che l'indirizzo da cui ha inviato l'atto
è reperibile;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui viene rigettato il ricorso, nullità della notifica dell'atto a base a mezzo pec, registro non inserito nei registri INAD;
3) illegittimità della notifica a mezzo pec, non inserita in un pubblico registro;
4) erroneità della notifica a mezzo pec, proveniente da un indirizzo non individuabile, violazione del regolamento Europeo n. 910/2014 (detto eIDAS);
5) illegittimità per mancata regolare notifica degli atti sottesi;
6) inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello alla luce della modifica dell'art. 58 del dlgs n.
546/92 (il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2024, con entrata in vigore il 4 gennaio 2024) e violazione dell'art. 32 del DLGS 546/1992;
7) richiesta di applicazione dell'orientamento della Corte di Cassazione, ord. 26129 del 2.11.2017, secondo cui la mancata impugnazione di un atto non previsto, non determina la cristallizzazione del credito esattoriale, determinando la facoltà di impugnare con atti successivi la pretesa illegittima e di conseguenza la decadenza può essere sempre eccepita anche con l'atto successivo;
8) decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli”.
Si soni costituiti gli Uffici chiedendo il rigetto dell'appello, stante la rituale notifica della cartella.
Nella seduta del 7/10/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Della questione relativa alla notifica effettuata dall'agente della riscossione per mezzo di un indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri (Reginde, Inipec e Ipa), si è occupata di recente la Corte di Cassazione
(sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023).
Va ricordato che in precedenza sul punto si erano formati orientamenti contrastanti: l'indirizzo favorevole ai contribuenti che riteneva inesistente la notificazione eseguita a mezzo Pec, in quanto effettuata da un mittente del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia;
l'indirizzo favorevole all'ufficio fatto proprio dalla pronuncia citata.
Secondo la pronuncia della Cassazione la notifica di un atto effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della Pa, può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'articolo 6-ter del Dlgs n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi valida la notifica proveniente da un indirizzo Pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri.
La sentenza n. 982/2023, ha espresso i passaggi fondamentali del proprio convincimento argomentando che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri (protocollo@pec.agenziariscossione. gov.it) ma da uno diverso (Email_4), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
Con riferimento all'eccepita prescrizione va rilevato come tale eccezione non possa essere proposta per la prima volta in appello, non avendo in primo grado il contribuente in alcun modo eccepito la prescrizione, se non in una parte del ricorso in cui, forse per un refuso, si discorre di prescrizione del tributo Comunale per omessa notifica di un avviso di accertamento, elementi certo non riferibili al presente giudizio .
Con riguardo, poi all'indirizzo pec del ricorrente, cui sono stati notificati gli atti impositivi, esso risulta dal registro www.registroimprese.it e dal registro INIPEC e, dunque, nessun dubbio può residuare in ordine alla correttezza del procedimento di notifica di tutti gli atti.. In ordine alla sollevata questione circa la necessità di reperire l'indirizzo PEC della Ricorrente_1 srl nel registro INAD, si rappresenta che lo stesso è l'
“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”, istituito ai sensi dell'art.
6-quater del D.lgs. n. 82/2005.
E' evidente che tale registro non riguardi la Ricorrente_1 srl, che, come dimostrato dalla documentazione prodotta già nel giudizio di primo grado, risulta iscritta al Registro delle Imprese, nonché presso il registro
INI-PEC.
L'appellante si duole che l'indirizzo PEC Email_5 non risulterebbe inserito in nessun pubblico registro, circostanza questa smentita dalla sua presenza nel Registro delle Imprese e nell'INI-PEC.
Nell'atto di appello, l'appellante si duole, altresì, che l'indirizzo PEC Email_5 “non è appartenente alla società ricorrente-appellante, infatti, la pec della società istante, inserita nei pubblici registri è Email_6”.
Va evidenziato che tale doglianza viene rappresentata inammissibilmente per la prima volta nel giudizio di appello ed è assolutamente in contrasto con quanto asserito nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove la Ricorrente_1 srl rappresentava che “alla società ricorrente, veniva notificato in data 23.01.2024 dall'Agenzia delle Entrate IS, un'intimazione di pagamento per vari crediti”. Ebbene, la citata notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato era effettuata dall'agente della riscossione all'indirizzo PEC Email_5.
L'appello va pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 nei confronti della Agenzia Entrate ed in Euro 1000,00 oltre accessori neri confronti di Agenzia Entrate
IS
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT UC, RE
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1233/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9534/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200068356287000 IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07120249003897004000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5994/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 9534/24/2024, del 17/6/2024, depositata in data 22/5/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 srl avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249003897004000, notificata il 23.01.2024, limitando l'impugnativa alla cartella esattoriale n 07120200068356287000 dell'importo di euro 13862,00 , relativa al Modello IVA anno d'imposta 2018.
Parte ricorrente la illegittimità della suddetta intimazione di pagamento per mancata notifica della sottesa cartella di pagamento presupposta all'Intimazione di pagamento, l'inesistenza dell'atto impugnato perché notificato da concessionario con contratto di appalto scaduto, l'inesistenza dell'atto impugnato perché notificato da PEC non iscritta nei pubblici registri, il difetto di motivazione per mancata indicazione del calcolo degli interessi e la decadenza del diritto alla riscossione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS, che ha prodotto documentazione concernente la notifica della cartella a mezzo pec.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, chiamata in causa dall'Agenzia delle Entrate
IS, si costituiva in giudizio con intervento volontario ex art. 14 del D. LGS. n. 546/92. L'Ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, in quanto la cartella di pagamento n. 071 2020 00683562 87000 di cui all'impugnata Intimazione di pagamento risultava essere stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini dei 60 giorni e pertanto divenuta definitiva
Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso, ritenendo ritualmente notificata la cartella a mezzo pec.
La contribuente ha proposto appello censurando la sentenza per i seguenti motivi:
1) erroneità della sentenza nella parte in cui, controparte, non prova che l'indirizzo da cui ha inviato l'atto
è reperibile;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui viene rigettato il ricorso, nullità della notifica dell'atto a base a mezzo pec, registro non inserito nei registri INAD;
3) illegittimità della notifica a mezzo pec, non inserita in un pubblico registro;
4) erroneità della notifica a mezzo pec, proveniente da un indirizzo non individuabile, violazione del regolamento Europeo n. 910/2014 (detto eIDAS);
5) illegittimità per mancata regolare notifica degli atti sottesi;
6) inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello alla luce della modifica dell'art. 58 del dlgs n.
546/92 (il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2024, con entrata in vigore il 4 gennaio 2024) e violazione dell'art. 32 del DLGS 546/1992;
7) richiesta di applicazione dell'orientamento della Corte di Cassazione, ord. 26129 del 2.11.2017, secondo cui la mancata impugnazione di un atto non previsto, non determina la cristallizzazione del credito esattoriale, determinando la facoltà di impugnare con atti successivi la pretesa illegittima e di conseguenza la decadenza può essere sempre eccepita anche con l'atto successivo;
8) decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli”.
Si soni costituiti gli Uffici chiedendo il rigetto dell'appello, stante la rituale notifica della cartella.
Nella seduta del 7/10/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Della questione relativa alla notifica effettuata dall'agente della riscossione per mezzo di un indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri (Reginde, Inipec e Ipa), si è occupata di recente la Corte di Cassazione
(sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023).
Va ricordato che in precedenza sul punto si erano formati orientamenti contrastanti: l'indirizzo favorevole ai contribuenti che riteneva inesistente la notificazione eseguita a mezzo Pec, in quanto effettuata da un mittente del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia;
l'indirizzo favorevole all'ufficio fatto proprio dalla pronuncia citata.
Secondo la pronuncia della Cassazione la notifica di un atto effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della Pa, può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'articolo 6-ter del Dlgs n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi valida la notifica proveniente da un indirizzo Pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri.
La sentenza n. 982/2023, ha espresso i passaggi fondamentali del proprio convincimento argomentando che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri (protocollo@pec.agenziariscossione. gov.it) ma da uno diverso (Email_4), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
Con riferimento all'eccepita prescrizione va rilevato come tale eccezione non possa essere proposta per la prima volta in appello, non avendo in primo grado il contribuente in alcun modo eccepito la prescrizione, se non in una parte del ricorso in cui, forse per un refuso, si discorre di prescrizione del tributo Comunale per omessa notifica di un avviso di accertamento, elementi certo non riferibili al presente giudizio .
Con riguardo, poi all'indirizzo pec del ricorrente, cui sono stati notificati gli atti impositivi, esso risulta dal registro www.registroimprese.it e dal registro INIPEC e, dunque, nessun dubbio può residuare in ordine alla correttezza del procedimento di notifica di tutti gli atti.. In ordine alla sollevata questione circa la necessità di reperire l'indirizzo PEC della Ricorrente_1 srl nel registro INAD, si rappresenta che lo stesso è l'
“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”, istituito ai sensi dell'art.
6-quater del D.lgs. n. 82/2005.
E' evidente che tale registro non riguardi la Ricorrente_1 srl, che, come dimostrato dalla documentazione prodotta già nel giudizio di primo grado, risulta iscritta al Registro delle Imprese, nonché presso il registro
INI-PEC.
L'appellante si duole che l'indirizzo PEC Email_5 non risulterebbe inserito in nessun pubblico registro, circostanza questa smentita dalla sua presenza nel Registro delle Imprese e nell'INI-PEC.
Nell'atto di appello, l'appellante si duole, altresì, che l'indirizzo PEC Email_5 “non è appartenente alla società ricorrente-appellante, infatti, la pec della società istante, inserita nei pubblici registri è Email_6”.
Va evidenziato che tale doglianza viene rappresentata inammissibilmente per la prima volta nel giudizio di appello ed è assolutamente in contrasto con quanto asserito nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove la Ricorrente_1 srl rappresentava che “alla società ricorrente, veniva notificato in data 23.01.2024 dall'Agenzia delle Entrate IS, un'intimazione di pagamento per vari crediti”. Ebbene, la citata notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnato era effettuata dall'agente della riscossione all'indirizzo PEC Email_5.
L'appello va pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 nei confronti della Agenzia Entrate ed in Euro 1000,00 oltre accessori neri confronti di Agenzia Entrate
IS