Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 360 a 666 milioni di dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il cui Statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 .
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 360 a 666 milioni di dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il cui Statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 .