Articolo 26 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
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27 settembre 1988
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Versione
19 settembre 2000
Art. 26. (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) 1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformita' al coma 3 dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
(( 3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita' derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all' articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2000
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