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27 settembre 1988
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19 settembre 2000
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Art. 26. (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) 1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformita' al coma 3 dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
(( 3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita' derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all' articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni ))
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformita' al coma 3 dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
(( 3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita' derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all' articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni ))
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, censurandolo «nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi …
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Giurisprudenza • 5
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- sanzione amministrativa·
- art. 174-bis Legge 633/1941·
- giurisdizione penale·
- ne bis in idem·
- contributo unificato·
- giurisdizione civile·
- diritto d'autore·
- interpretazione costituzionalmente orientata·
- illecito amministrativo·
- appello incidentale