TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 2175
TAR
Ordinanza collegiale 14 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del giudicato della sentenza TAR LOa n. 1516/2025

    La sanzione della nullità è prevista solo per atti adottati in violazione o elusione del giudicato passato in giudicato. Per sentenze non definitive, il rimedio è la dichiarazione di inefficacia degli atti sopravvenuti, ma non la nullità. Inoltre, la sopravvenienza di una nuova legge che ridisciplina la materia rende improcedibile il ricorso per ottemperanza, in quanto l'attività amministrativa diventa esecutiva della nuova legge e non più del precedente giudicato.

  • Inammissibile
    Incostituzionalità per violazione degli artt. 24, 111, 113 Cost. e art. 6 CEDU (retroattività e sbilanciamento posizioni)

    Le questioni di costituzionalità sono inammissibili in questa sede per difetto del requisito della rilevanza, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

  • Inammissibile
    Incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost. (irragionevolezza e contrasto con sentenza Corte Cost. 254/2022)

    Le questioni di costituzionalità sono inammissibili in questa sede per difetto del requisito della rilevanza, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 2175
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2175
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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