Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01338/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Santoro e Guido Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
del Decreto Ministeriale -OMISSIS- emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione con sede in Roma e notificato al ricorrente in data 2 agosto 2021, riguardante l’esclusione del medesimo dall’aliquota di avanzamento - conferimento della qualifica speciale - del 31 dicembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. ND RI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29 luglio 2021 della Direzione Generale per il personale militare, notificatogli il 2 agosto 2021, avente ad oggetto l’esclusione dall’aliquota di avanzamento - conferimento della qualifica speciale - del 31 dicembre 2020.
1.2. Il ricorso è affidato a due motivi, di seguito sintetizzati.
I ) “ Eccesso di potere per “irragionevolezza, illogicità e assoluta inadeguatezza” dell’azione amministrativa, altresì per la mancanza di correlazione temporale dell’istruttoria de qua; manifesta ingiustizia in relazione alla presenza di elementi palesemente contradditori e contrastanti sul piano logico-giuridico; violazione e falsa applicazione di legge degli art. 1050 e ss. del Codice dell’Ordinamento Militare ”. La determinazione impugnata sarebbe fondata su valutazioni formulate solo il 21 giugno 2021, cioè circa sei mesi dopo la chiusura dell’aliquota riferita al 2020: tali elementi non avrebbero quindi potuto legittimamente incidere sulle decisioni della commissione riunitasi entro il 31 dicembre 2020.
II) “ Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 3 L. 241/90, per “difetto e carenza di motivazione”; irragionevolezza e illogicità delle valutazioni espresse dall’amministrazione difesa nell’atto amministrativo impugnato; falsità del presupposto e disparità di trattamento ai danni del militare ricorrente ”. Lo “statino” allegato non espliciterebbe le ragioni dell’esclusione. L’eventuale sospensione dal servizio (dal 3 ottobre al 3 novembre 2020), riportata nell’allegato, non avrebbe potuto incidere legittimamente sulla valutazione per l’avanzamento, alla luce della disciplina prevista dagli artt. 1050 e ss. del Codice dell’Ordinamento Militare.
2. Si è costituito il Ministero della Difesa, affermando che l’impedimento che ha determinato l’esclusione dall’aliquota di avanzamento risulterebbe antecedente la formazione dell’aliquota, indipendentemente dalle successive comunicazioni fatte con la notifica dello statino riepilogativo “allegato A” per il conferimento della qualifica speciale in data 14 giugno 2021. Inoltre, non sussisterebbe la dedotta carenza di motivazione, anche considerando la natura vincolata del provvedimento impugnato.
3. Con ordinanza n. 610 del 29 ottobre 2021, l’intestato Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari per carenza del fumus e del periculum .
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2026, la causa è stata introitata in decisione.
5. Il ricorso è infondato e pertanto da respingere.
5.1. I due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
5.2. Muovendo alla ricostruzione del dato normativo di riferimento, va rilevato che l’articolo 1051, co. 2 del d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” - COM), prevede testualmente che “ Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: (…) c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado ”.
Sulla base dell’anzidetta disposizione normativa, costituisce motivo ostativo all’inserimento nell’aliquota di valutazione (per l’avanzamento nel grado superiore) la circostanza rappresentata – per quanto rileva nella presente sede – dalla sospensione disciplinare nel periodo di valutazione.
Nel caso di specie, l’esclusione del ricorrente dall’aliquota di avanzamento è evidentemente fondata sulla sospensione disciplinare dall’impiego dal 3 ottobre 2020 al 3 novembre 2020, irrogata con decreto del 23 settembre 2020.
Trattandosi di sospensione relativa al periodo oggetto di valutazione, non rileva il fatto che lo statino riepilogativo sia stato notificato al ricorrente in data (14 giugno 2021) successiva alla chiusura dell’aliquota.
Il provvedimento impugnato è quindi adeguatamente motivato mediante il richiamo alla sospensione dal servizio per motivi disciplinari dal 3 ottobre 2020 al 3 novembre 2020, integrante il presupposto di cui alla lett. c), che è di per sé ostativo all’avanzamento.
Non ricorrono neppure le dedotte irragionevolezza e illogicità, non sussistendo margini di discrezionalità ulteriori in capo all’Amministrazione resistente, trattandosi di attività di riscontro e sospensione meramente vincolata, per la quale non occorre una particolare attività istruttoria né un particolare corredo motivazionale (T.A.R. Puglia, Bari, 24 aprile 2024, n. 507).
Invero, come da consolidato orientamento, condiviso dal Collegio, l’esclusione dalla aliquota di avanzamento ovvero dalla valutazione costituisce un atto vincolato, essendo rimessa alla procedente Amministrazione la sola verifica in ordine alla ricorrenza in concreto del presupposto individuato in via normativa (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 13 febbraio 2026, n. 2805; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 30 dicembre 2021, n. 8335).
6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
7. Considerata la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR Moro, Presidente FF
Lorenzo Ieva, Consigliere
ND RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND RI | TR Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.