TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 534
TAR
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione di legge per valutazione tardiva e contraddittoria

    La Corte ha ritenuto che la sospensione disciplinare, avvenuta nel periodo di valutazione, costituisca un motivo ostativo all'avanzamento ai sensi dell'art. 1051, co. 2, lett. c) del Codice dell'Ordinamento Militare. Pertanto, la valutazione, sebbene formalizzata successivamente, si basa su un presupposto valido e antecedente alla formazione dell'aliquota. L'esclusione è considerata un atto vincolato.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento sia adeguatamente motivato dal richiamo alla sospensione disciplinare, che è di per sé ostativa all'avanzamento. L'amministrazione ha agito in modo vincolato, senza margini di discrezionalità, rendendo non necessarie ulteriori istruttorie o motivazioni specifiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 534
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 534
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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