Art. 21. (Contributi dello Stato ai comuni per le scuole materne statali)
I contributi dello Stato, previsti dall' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall'articolo 7 della presente legge.
Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della citata legge, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
I contributi dello Stato, previsti dall' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall'articolo 7 della presente legge.
Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della citata legge, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".