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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2268/2024 promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nata alla Spezia il 19.04.1973, Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Bassan e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 27.11.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in San Pedro De Macoris (Rep.
Dominicana) in data 27.11.2014 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vernazza - SP - all'anno 2014, numero 8, parte II, serie C); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la casa coniugale, sita in Corniglia, Comune di Vernazza (SP), Via Serra n.7 é in locazione, con canone mensile di € 200,00, e verrà lasciata in uso alla sig.ra che vi manterrà la residenza Parte_2 mentre il sig. si trasferirà in altra abitazione;
Pt_1
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla dovranno l'uno all'altro;
4. non ci sono proprietà in comune né conti correnti o altro da dividere;
5. Le parti dichiarano di avere così definito tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno verso l'altro”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 06.02.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, altresì dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. L'applicabilità della legge italiana discende dall'art. 8 del Reg. (UE) 1259/2010. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 Pt_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in San Pedro De Macoris (Rep. Dominicana) in data
27.11.2014 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vernazza (SP) all'anno
2014, numero 8, parte II, serie C);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 06.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani