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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1017/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA con sede in Cefalù, C.da Presidiana S.n.c., (P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. elett.te domiciliata in Palermo, Via E. Amari 57, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Lalage Mormile che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe
Guttadauro per mandato in atti
– appellante –
CONTRO on sede in Valdemoro (Madrid – ESP), (C.F.: ES-BB2400730) in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Donata Pennisi e dall'Avv. Yolanda
IN IA per mandato in atti
– appellata –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 1133/2021 emessa in data 02.12.2021 all'esito del giudizio n.r.g. 934/2019 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello spagnolo.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello chiedendo accertarsi la Parte_2 giurisdizione del giudice italiano con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis.
Si è costituito in giudizio contestando l'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza di primo grado.
Scaduto il termine perentorio del giorno 11.7.2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa concessione alle parti di un termine di giorni trentacinque per il deposito di comparse conclusionali e di un termine di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica. _______
1.Con il primo motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado Parte_2 nella parte in cui ha adottato il criterio della consegna giuridica ai fini dell'individuazione giurisdizione del giudice spagnolo ai sensi dell'art. 7 reg. UE 1215/2012.
2.Con il secondo motivo di appello, l'appellante chiede alla Corte di Appello di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità e/o illegittimità del giudizio stante l'esistenza di precedente giudicato.
3.Con il terzo motivo di appello, l'appellante chiede la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
L'appello è fondato.
La norma applicabile al caso di specie, correttamente individuata dal Tribunale, è l'art. 7 del reg. UE
1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stante la pacifica esistenza di un contratto di compravendita tra le odierne parti in causa, aventi sede in stati membri UE.
A mente del comma 1 del citato articolo, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. La medesima disposizione chiarisce che, ai fini dell'applicazione della stessa e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. 28/02/2024, n.5303, relativa all'art. 5 n. 1, del regolamento CE 44/2001, abrogato dall'art. 80 del reg. UE 1215/2012 e sostituito dall'art. 7 citato, di analogo tenore) hanno precisato che il riferimento al luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio riveste una portata meramente residuale, giacché, ove si tratti di compravendita di beni, la disposizione conferisce rilievo, in via principale, al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, il quale coincide, salvo diversa convenzione, con il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, da individuarsi con riferimento al luogo di recapito finale della merce, al luogo cioè in cui la stessa entra nella disponibilità materiale, e non solo giuridica, dell'acquirente.
Il giudice di prime cure ha, dunque, errato nell'applicare il criterio della consegna giuridica alla questione concernente la giurisdizione, essendo, tra l'altro, inconferente il richiamo ai criteri di cui alla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, ratificata con la l. 11 dicembre 1985 n. 765, sui contratti di compravendita internazionale di merci.
Invero, in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici - ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente - con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, "in subiecta materia", dalla Convenzione di Vienna. L'art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima
Convenzione, relativo all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nel senso che contengono una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione (Cassazione civile sez. un., 26/02/2016, n.3802).
Orbene, il luogo della consegna materiale della merce, in assenza di diversa convenzione, è la sede degli stabilimenti dell'appellante siti a Cefalù ove l'acquirente ha conseguito la disponibilità materiale dei beni.
Deve essere, dunque, riformata la sentenza di primo grado e affermata la giurisdizione del giudice italiano con conseguente rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, esse devono essere poste a carico di parte appellata stante l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito e, dunque, la sua soccombenza.
Le stesse sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile con esclusione della fase istruttoria poiché non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- Dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rimette la causa al primo giudice nel procedimento n.r.g. 934/2019 conformemente a quanto sancito dall'art. 353 c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado di giudizio in € 3.800,00, oltre accessori di legge e per il secondo grado di giudizio in € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo in data
06 Novembre 2025.
Palermo, 18/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mary Carmisciano dott. Giuseppe Lupo
Alla redazione della bozza della sentenza ha collaborato la ott.ssa Giulia Pirrone. CP_2
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1017/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA con sede in Cefalù, C.da Presidiana S.n.c., (P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. elett.te domiciliata in Palermo, Via E. Amari 57, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Lalage Mormile che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe
Guttadauro per mandato in atti
– appellante –
CONTRO on sede in Valdemoro (Madrid – ESP), (C.F.: ES-BB2400730) in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Donata Pennisi e dall'Avv. Yolanda
IN IA per mandato in atti
– appellata –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 1133/2021 emessa in data 02.12.2021 all'esito del giudizio n.r.g. 934/2019 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello spagnolo.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello chiedendo accertarsi la Parte_2 giurisdizione del giudice italiano con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis.
Si è costituito in giudizio contestando l'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza di primo grado.
Scaduto il termine perentorio del giorno 11.7.2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa concessione alle parti di un termine di giorni trentacinque per il deposito di comparse conclusionali e di un termine di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica. _______
1.Con il primo motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado Parte_2 nella parte in cui ha adottato il criterio della consegna giuridica ai fini dell'individuazione giurisdizione del giudice spagnolo ai sensi dell'art. 7 reg. UE 1215/2012.
2.Con il secondo motivo di appello, l'appellante chiede alla Corte di Appello di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità e/o illegittimità del giudizio stante l'esistenza di precedente giudicato.
3.Con il terzo motivo di appello, l'appellante chiede la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
L'appello è fondato.
La norma applicabile al caso di specie, correttamente individuata dal Tribunale, è l'art. 7 del reg. UE
1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stante la pacifica esistenza di un contratto di compravendita tra le odierne parti in causa, aventi sede in stati membri UE.
A mente del comma 1 del citato articolo, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. La medesima disposizione chiarisce che, ai fini dell'applicazione della stessa e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. 28/02/2024, n.5303, relativa all'art. 5 n. 1, del regolamento CE 44/2001, abrogato dall'art. 80 del reg. UE 1215/2012 e sostituito dall'art. 7 citato, di analogo tenore) hanno precisato che il riferimento al luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio riveste una portata meramente residuale, giacché, ove si tratti di compravendita di beni, la disposizione conferisce rilievo, in via principale, al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, il quale coincide, salvo diversa convenzione, con il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, da individuarsi con riferimento al luogo di recapito finale della merce, al luogo cioè in cui la stessa entra nella disponibilità materiale, e non solo giuridica, dell'acquirente.
Il giudice di prime cure ha, dunque, errato nell'applicare il criterio della consegna giuridica alla questione concernente la giurisdizione, essendo, tra l'altro, inconferente il richiamo ai criteri di cui alla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, ratificata con la l. 11 dicembre 1985 n. 765, sui contratti di compravendita internazionale di merci.
Invero, in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici - ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente - con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, "in subiecta materia", dalla Convenzione di Vienna. L'art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima
Convenzione, relativo all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nel senso che contengono una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione (Cassazione civile sez. un., 26/02/2016, n.3802).
Orbene, il luogo della consegna materiale della merce, in assenza di diversa convenzione, è la sede degli stabilimenti dell'appellante siti a Cefalù ove l'acquirente ha conseguito la disponibilità materiale dei beni.
Deve essere, dunque, riformata la sentenza di primo grado e affermata la giurisdizione del giudice italiano con conseguente rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, esse devono essere poste a carico di parte appellata stante l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito e, dunque, la sua soccombenza.
Le stesse sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile con esclusione della fase istruttoria poiché non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- Dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rimette la causa al primo giudice nel procedimento n.r.g. 934/2019 conformemente a quanto sancito dall'art. 353 c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado di giudizio in € 3.800,00, oltre accessori di legge e per il secondo grado di giudizio in € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo in data
06 Novembre 2025.
Palermo, 18/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mary Carmisciano dott. Giuseppe Lupo
Alla redazione della bozza della sentenza ha collaborato la ott.ssa Giulia Pirrone. CP_2