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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 716 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. GAMBERINI ALESSANDRA e dall'avv. BARATELLI BEATRICE matrimonio celebrato in CESENATICO il 14/09/2023 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1) Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente e residenza fissata presso il padre presso l'abitazione di via Livio Tempesta 1, Savignano sul Rubicone, che continuerà ad essere condotta in locazione dal signor la signora ha già lasciato la casa familiare e CP_1 Pt_1 ha temporaneamente trasferito il proprio domicilio presso la nonna materna e si accinge a trasferire anche la residenza, e ciò in accordo con il signor In CP_1 particolare, la signora si impegna comunque a trasferire altrove la Pt_1 residenza, entro e non oltre giorni trenta dalla firma dell'accordo. Entro lo stesso termine il Sig. deve risultare unico intestatario del contratto di locazione ed CP_1 anche delle utenze. Entrambi i coniugi si impegnano a conferire con il proprietario dell'appartamento condotto in locazione al fine di permettere alla signora di Pt_1 essere manlevata dalle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
2) Per intervenuti accordi tra le parti, al momento in cui la signora reperirà Pt_1 una abitazione autonoma, la figlia minore avrà il collocamento prevalente e Per_1 residenza presso la madre.
3) L'abitazione ex familiare e condotta in locazione rimane assegnata al signor le parti danno atto che il canone di locazione ammonta ad € 650,00= CP_1 mensili. Il Sig. si accollerà tutte le spese, compreso il canone di locazione, CP_1 di detto immobile a partire dal 17 gennaio 2025. Fino a detta data i costi di gestone dell'appartamento saranno al 50% tra le parti. 4) Gli indirizzi educativi e di istruzione della figlia, nonché le scelte relative alla loro salute saranno assunti di comune accordo tra i genitori. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della minore, con particolare
2 attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
5) Eventuali futuri ed ulteriori trasferimenti di residenza dei genitori in comuni diversi da quello di residenza e comunque in aree/comuni limitrofi ad esso, dovranno essere concordati tra i genitori. Ciò per consentire alla figlia la continuità scolastica e la sua gestione da parte di entrambi i genitori.
6) Tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore: a) I genitori hanno concordato e già attuato la seguente modalità di visite: Settimana 1 Lunedì e martedì, mamma;
Mercoledì e giovedì, papà; Venerdì dall'uscita dall'asilo a lunedì mattina con mamma. Settimana 2 Lunedì e martedì, papà; Mercoledì e giovedì, mamma;
Venerdì dall'uscita dall'asilo a lunedì mattina con papà. b) vacanze scolastiche estive: ogni genitore potrà trascorrere con i figli un massimo di due settimane, anche non consecutive e ne sosterrà direttamente i relativi costi. I suddetti periodi di vacanze estive da effettuarsi con la figlia saranno dai genitori concordati entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
i genitori si sono comunque accordati a che la minore trascorra il giorno di Ferragosto, ad anni alterni, con ciascuno di loro. c) vacanze scolastiche natalizie: per l'anno 2025, il 24 dicembre il padre starà con la figlia, mente il 25 dicembre la minore starà con la madre;
dal 26 al 31 dicembre starà con il padre e dal 1 a 6 gennaio con la madre;
con decorrenza dall'anno successivo (2026) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, in alternativa, previo accordo tra le parti, per l'anno 2025 la minore starà dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre e dal 1 a 6 gennaio con il padre, con decorrenza dall'anno successivo (2026) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza; d) vacanze scolastiche pasquali: per l'anno 2025, la minore trascorrerà con il padre tre giorni, ivi compreso il giorno di Pasqua, mentre trascorrerà con la madre altri tre giorni, comprensivi del giorno del Lunedì dell'Angelo; con decorrenza dall'anno successivo (2026) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza; e) nel giorno del compleanno di un genitore, la minore sarà con il relativo genitore, mentre il giorno di compleanno della minore, la stessa trascorrerà la giornata con entrambi i genitori, oppure mezza giornata con un genitore e mezza giornata con altro genitore, previo accordo tra gli stessi;
f) fermo in ogni caso quanto sopra stabilito, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze della figlia minore;
3 7) I genitori si sono accordati ad acconsentire a non più di tre video chiamate al giorno una entro l'orario di ingresso di scuola, una all'uscita da scuole e una alla sera;
i genitori si impegnano sin da ora ad effettuare le video chiamate in assenza dei loro rispettivi nuovi compagni e, durante le telefonate, a mantenere condotte e comportamenti rispettosi della minore e dell'ex coniuge.
8) I viaggi all'estero della figlia con un genitore necessitano dell'autorizzazione da parte dell'altro solo fino a quando la minore avrà un'età inferiore agli anni 14 a partire dal quattordicesimo anno di età della minore detto consenso dell'altro genitore non sarà più necessario. Il genitore accompagnatore sosterrà tutte le spese per i suddetti viaggi e dovrà fornire all'altro, nel richiedergli l'autorizzazione, tutte le informazioni sull'indirizzo di dimora della figlia, sulle modalità per contattarli e quanto utile e necessario a rassicurare l'altro genitore. Fermo quanto sopra le parti si concedono reciprocamente sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e carta d'identità valida per l'estero ed eventuali loro rinnovi, per sé stessi e per la figlia;
9) I coniugi si accordano a non presentare i nuovi compagni prima del compimento del 4° anno della minore e quindi non prima del marzo 2026.
10) In ragione del collocamento paritario della figlia, il signor CP_1 corrisponderà alla moglie la somma di € 100,00= quale contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia, oltre a rivalutazione istat come per legge. E ciò solo con decorrenza da quando la signora avrà lasciato l'abitazione della Pt_1 nonna materna.
11) Le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Forlì saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno, precisando sin da ora che le spese della retta dell'asilo nido e della mensa (sia dell'asilo attualmente frequentato che delle prossime scuole) sarà a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
12) L'assegno unico/universale per la figlia, attualmente pari ad euro 233,00=, sarà percepito dalla signora a partire dalla firma del presente accordo. Fino a Pt_1 quando la non abbia trasferito la residenza presso un'autonoma abitazione, Pt_1
l'assegno unico/universale per la figlia verrà percepito dal che si impegna CP_1 sin d'ora a girare tale somma a favore della a mezzo di bonifico bancario Pt_1 entro il giorno 20 di ogni mese. Resta inteso che a mera richiesta della il Pt_1 suddetto assegno unico/universale verrà percepito direttamente dalla stessa quindi il si impegna sin d'ora per favorire la moglie nella relativa modulistica per CP_1 garantire tale adempimento. I benefici fiscali sono divisi tra le parti al 50%. Il bonus asilo nido viene percepito dal Sig. che verserà alla la sua quota pari CP_1 Pt_1 al 50% ogni mese entro giorni tre dalla ricezione di detto bonus a mezzo di bonifico bancario. 13) La signora si impegna a corrispondere al signor la somma di € Pt_1 CP_1
988,87 = da imputarsi al 50% delle spese relative alle utenze dei mesi da novembre a dicembre 2024 previo controllo dei conteggi di cui alle bollette in questione entro mesi sei dalla firma del presente accordo.
4 14) Il signor si farà carico, in via esclusiva, del pagamento della rata CP_1 mensile di € 360,00= del finanziamento acceso dai coniugi per l'acquisto dell'autovettura, di cui rimane esclusivo proprietario e per la quale la signora rinuncia ad ogni pretesa. Il signor si accolla tutte le spese di detta Pt_1 CP_1 vettura sin dalla data di acquisto della medesima.
15) I genitori si impegnano a versare la somma di € 3.000,00= sul conto corrente intestato alla figlia;
in particolare la signora verserà € 900,00= e il Per_2 Pt_1 signor € 2.100,00= e ciò entro la fine del corrente anno 2025; entrambi i CP_1 genitori si impegnano a non prelevare dette somme che rimarranno ad esclusivo beneficio della minore.
16) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti, trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente.
17) I ricorrenti si impegnano a provvedere al pagamento delle spese legali direttamente ai rispettivi difensori, che sin da ora rinunciano alla solidarietà professionale”. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENATICO (anno 2023, nr 88 parte II serie C). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 N. R.G. 716/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 716/2025 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. GAMBERINI ALESSANDRA e Controparte_2
e difeso dall'avv. BARATELLI BEATRICE
[...]
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 15/07/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
6 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. GAMBERINI ALESSANDRA e dall'avv. BARATELLI BEATRICE matrimonio celebrato in CESENATICO il 14/09/2023 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1) Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente e residenza fissata presso il padre presso l'abitazione di via Livio Tempesta 1, Savignano sul Rubicone, che continuerà ad essere condotta in locazione dal signor la signora ha già lasciato la casa familiare e CP_1 Pt_1 ha temporaneamente trasferito il proprio domicilio presso la nonna materna e si accinge a trasferire anche la residenza, e ciò in accordo con il signor In CP_1 particolare, la signora si impegna comunque a trasferire altrove la Pt_1 residenza, entro e non oltre giorni trenta dalla firma dell'accordo. Entro lo stesso termine il Sig. deve risultare unico intestatario del contratto di locazione ed CP_1 anche delle utenze. Entrambi i coniugi si impegnano a conferire con il proprietario dell'appartamento condotto in locazione al fine di permettere alla signora di Pt_1 essere manlevata dalle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
2) Per intervenuti accordi tra le parti, al momento in cui la signora reperirà Pt_1 una abitazione autonoma, la figlia minore avrà il collocamento prevalente e Per_1 residenza presso la madre.
3) L'abitazione ex familiare e condotta in locazione rimane assegnata al signor le parti danno atto che il canone di locazione ammonta ad € 650,00= CP_1 mensili. Il Sig. si accollerà tutte le spese, compreso il canone di locazione, CP_1 di detto immobile a partire dal 17 gennaio 2025. Fino a detta data i costi di gestone dell'appartamento saranno al 50% tra le parti. 4) Gli indirizzi educativi e di istruzione della figlia, nonché le scelte relative alla loro salute saranno assunti di comune accordo tra i genitori. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della minore, con particolare
2 attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
5) Eventuali futuri ed ulteriori trasferimenti di residenza dei genitori in comuni diversi da quello di residenza e comunque in aree/comuni limitrofi ad esso, dovranno essere concordati tra i genitori. Ciò per consentire alla figlia la continuità scolastica e la sua gestione da parte di entrambi i genitori.
6) Tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore: a) I genitori hanno concordato e già attuato la seguente modalità di visite: Settimana 1 Lunedì e martedì, mamma;
Mercoledì e giovedì, papà; Venerdì dall'uscita dall'asilo a lunedì mattina con mamma. Settimana 2 Lunedì e martedì, papà; Mercoledì e giovedì, mamma;
Venerdì dall'uscita dall'asilo a lunedì mattina con papà. b) vacanze scolastiche estive: ogni genitore potrà trascorrere con i figli un massimo di due settimane, anche non consecutive e ne sosterrà direttamente i relativi costi. I suddetti periodi di vacanze estive da effettuarsi con la figlia saranno dai genitori concordati entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
i genitori si sono comunque accordati a che la minore trascorra il giorno di Ferragosto, ad anni alterni, con ciascuno di loro. c) vacanze scolastiche natalizie: per l'anno 2025, il 24 dicembre il padre starà con la figlia, mente il 25 dicembre la minore starà con la madre;
dal 26 al 31 dicembre starà con il padre e dal 1 a 6 gennaio con la madre;
con decorrenza dall'anno successivo (2026) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, in alternativa, previo accordo tra le parti, per l'anno 2025 la minore starà dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre e dal 1 a 6 gennaio con il padre, con decorrenza dall'anno successivo (2026) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza; d) vacanze scolastiche pasquali: per l'anno 2025, la minore trascorrerà con il padre tre giorni, ivi compreso il giorno di Pasqua, mentre trascorrerà con la madre altri tre giorni, comprensivi del giorno del Lunedì dell'Angelo; con decorrenza dall'anno successivo (2026) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza; e) nel giorno del compleanno di un genitore, la minore sarà con il relativo genitore, mentre il giorno di compleanno della minore, la stessa trascorrerà la giornata con entrambi i genitori, oppure mezza giornata con un genitore e mezza giornata con altro genitore, previo accordo tra gli stessi;
f) fermo in ogni caso quanto sopra stabilito, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze della figlia minore;
3 7) I genitori si sono accordati ad acconsentire a non più di tre video chiamate al giorno una entro l'orario di ingresso di scuola, una all'uscita da scuole e una alla sera;
i genitori si impegnano sin da ora ad effettuare le video chiamate in assenza dei loro rispettivi nuovi compagni e, durante le telefonate, a mantenere condotte e comportamenti rispettosi della minore e dell'ex coniuge.
8) I viaggi all'estero della figlia con un genitore necessitano dell'autorizzazione da parte dell'altro solo fino a quando la minore avrà un'età inferiore agli anni 14 a partire dal quattordicesimo anno di età della minore detto consenso dell'altro genitore non sarà più necessario. Il genitore accompagnatore sosterrà tutte le spese per i suddetti viaggi e dovrà fornire all'altro, nel richiedergli l'autorizzazione, tutte le informazioni sull'indirizzo di dimora della figlia, sulle modalità per contattarli e quanto utile e necessario a rassicurare l'altro genitore. Fermo quanto sopra le parti si concedono reciprocamente sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e carta d'identità valida per l'estero ed eventuali loro rinnovi, per sé stessi e per la figlia;
9) I coniugi si accordano a non presentare i nuovi compagni prima del compimento del 4° anno della minore e quindi non prima del marzo 2026.
10) In ragione del collocamento paritario della figlia, il signor CP_1 corrisponderà alla moglie la somma di € 100,00= quale contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia, oltre a rivalutazione istat come per legge. E ciò solo con decorrenza da quando la signora avrà lasciato l'abitazione della Pt_1 nonna materna.
11) Le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Forlì saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno, precisando sin da ora che le spese della retta dell'asilo nido e della mensa (sia dell'asilo attualmente frequentato che delle prossime scuole) sarà a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
12) L'assegno unico/universale per la figlia, attualmente pari ad euro 233,00=, sarà percepito dalla signora a partire dalla firma del presente accordo. Fino a Pt_1 quando la non abbia trasferito la residenza presso un'autonoma abitazione, Pt_1
l'assegno unico/universale per la figlia verrà percepito dal che si impegna CP_1 sin d'ora a girare tale somma a favore della a mezzo di bonifico bancario Pt_1 entro il giorno 20 di ogni mese. Resta inteso che a mera richiesta della il Pt_1 suddetto assegno unico/universale verrà percepito direttamente dalla stessa quindi il si impegna sin d'ora per favorire la moglie nella relativa modulistica per CP_1 garantire tale adempimento. I benefici fiscali sono divisi tra le parti al 50%. Il bonus asilo nido viene percepito dal Sig. che verserà alla la sua quota pari CP_1 Pt_1 al 50% ogni mese entro giorni tre dalla ricezione di detto bonus a mezzo di bonifico bancario. 13) La signora si impegna a corrispondere al signor la somma di € Pt_1 CP_1
988,87 = da imputarsi al 50% delle spese relative alle utenze dei mesi da novembre a dicembre 2024 previo controllo dei conteggi di cui alle bollette in questione entro mesi sei dalla firma del presente accordo.
4 14) Il signor si farà carico, in via esclusiva, del pagamento della rata CP_1 mensile di € 360,00= del finanziamento acceso dai coniugi per l'acquisto dell'autovettura, di cui rimane esclusivo proprietario e per la quale la signora rinuncia ad ogni pretesa. Il signor si accolla tutte le spese di detta Pt_1 CP_1 vettura sin dalla data di acquisto della medesima.
15) I genitori si impegnano a versare la somma di € 3.000,00= sul conto corrente intestato alla figlia;
in particolare la signora verserà € 900,00= e il Per_2 Pt_1 signor € 2.100,00= e ciò entro la fine del corrente anno 2025; entrambi i CP_1 genitori si impegnano a non prelevare dette somme che rimarranno ad esclusivo beneficio della minore.
16) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti, trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente.
17) I ricorrenti si impegnano a provvedere al pagamento delle spese legali direttamente ai rispettivi difensori, che sin da ora rinunciano alla solidarietà professionale”. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENATICO (anno 2023, nr 88 parte II serie C). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 N. R.G. 716/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 716/2025 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. GAMBERINI ALESSANDRA e Controparte_2
e difeso dall'avv. BARATELLI BEATRICE
[...]
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 15/07/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
6 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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