Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 29/01/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00591/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4149 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Circolo Didattico D D Terzo Aversa, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) della nota prot. n. 0003082/U del 04.08.2025 del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 11 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Circolo Didattico D D Terzo Aversa e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato la nota del 4.08.2025 del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 11 ore di sostegno al minore de quo su 40 ore di frequenza settimanali;
2. Con ordinanza n1934/2025 del 11.09.2025, pur non ravvisando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure cautelari, “stante l’obbligo dell’istituto scolastico di approvare il PEI entro ottobre quantificando esattamente le ore di sostegno da assegnare all’alunno disabile” ha ordinato all’Istituto scolastico la redazione del Pei e la quantificazione delle ore di sostegno secondo la normativa rilevante, rinviando alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 per la verifica dell’operato dell’Amministrazione.
3. Con l’istanza di passaggio in decisione del 24.1.2026, parte ricorrente ha dichiarato che la pretesa azionata è stata interamente soddisfatta e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La evidenziato la parte ricorrente che , con il ricorso Rg. n. 5304/25, ha anche impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 09.10.2025 che assegnava il sostegno didattico in n. 11 ore settimanali, confermando quanto stabilito con la nota del Dirigente Scolastico impugnata nella presente sede;
l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta con Decreto n. 2433/25 ai fini del riesame;
l’Istituto assegnava il sevizio per l’intero orario di frequenza ma solo fino alla Camera di Consiglio del 12.11.2025; con Sentenza n. 7694/25 la Sezione ha accolto il ricorso Rg. n. 5304/25;
ad esito della notificazione del provvedimento l’Istituto ha assegnato il sostegno didattico all’alunno per tutto il tempo scuola.
4. La causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nel corso del giudizio, la vicenda si è definita con la sentenza sopra richiamata.
6. Le spese di lite possono essere compensate, atteso che la vicenda sostanziale ha avuto compiuta soddisfazione già nell’ambito del giudizio sopra citato, all’esito del quale, con sentenza n. 7694/25 sono già state liquidate le spese di giudizio a favore della parte ricorrente.
Pertanto, va confermata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali onde evitare indebite duplicazioni rispetto al giudizio incardinato successivamente e avente ad oggetto il medesimo bene della vita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia dle contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN LA, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.