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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 227/2019 depositato il 23/09/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottole - Viale Kennedy N. 53 75010 Grottole MT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 258 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del Comune di Grottole fa presente esserci stata pronuncia sul tema da parte di organo superiore e alla luce di ciò, chiede l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese.
Parte ricorrente prende atto e aderisce.
La Corte prende atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 ”, c.f. P.IVA_1, con sede in Grottole (MT), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 DI Nominativo_2 proponeva ricorso avverso l'Avviso di accertamento IMU anno di imposta 2013 – provvedimento n. 258, prot. 7513 del 10/10/2018 notificato il 26/11/2018 emesso dal Comune di
Grottole con il quale richiedeva il pagamento di una maggiore IMU per l'anno d'imposta suindicato. Parte ricorrente, in via pregiudiziale, chiedeva a codesta On.le Corte di disporre la sospensione del processo, ai sensi degli artt. 295, c.p.c. e 39, d.lgs. 546/92; richiesta motivata, in primo luogo, dal fatto che la sospensione si palesava necessaria in quanto pendeva dinanzi alla Corte di Cassazione un'altra controversia relativa all'attribuzione di rendita catastale dell'immobile per il quale il comune di Grottole, con l'avviso di accertamento impugnato, chiedeva il pagamento di una maggiore lMU. In secondo luogo, precisava che dalla definizione della controversia pendente in Cassazione dipendeva la soluzione della presente causa.
Si costituiva il Comune di Grottole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza dell'8/04/2021, la Corte adottava il seguente dispositivo di Ordinanza interlocutoria: “la
Commissione, considerato che dalla decisione della controversia relativa all'attribuzione della rendita catastale, attualmente pendente in Cassazione, dipende la decisione della controversia in esame
P.Q.M.
dispone, ai sensi dell'art.295 c.p.c., la sospensione del presente procedimento”.
Accadeva, in seguito, che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza di cui al numero di raccolta generale
8990/2024 e con data di pubblicazione 04/04/2024 tanto pronunciava, in conclusione, sul ricorso proposto da Ricorrente_1. - Società Società_1 e Montaggi: “
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
A seguito della cessazione della causa di sospensione del processo che qui ci occupa, nessuna delle parti chiedeva la ripresa del processo nel termine di legge, 6 mesi, previsto ex art. 43, comma 1, D. Lgs. n. 546/92.
Il Comune di Grottole, quindi, presentava istanza di estinzione del processo per inattività delle parti e parte ricorrente prendeva atto e aderiva.
Ne segue che il processo deve ora ritenersi estinto per l'effetto di quanto dispone l'art. 45, comma 1, D.Lgs.
546/92 per inattività delle parti.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45, comma 1, d.lgs. 546/92
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 227/2019 depositato il 23/09/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottole - Viale Kennedy N. 53 75010 Grottole MT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 258 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del Comune di Grottole fa presente esserci stata pronuncia sul tema da parte di organo superiore e alla luce di ciò, chiede l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese.
Parte ricorrente prende atto e aderisce.
La Corte prende atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 ”, c.f. P.IVA_1, con sede in Grottole (MT), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 DI Nominativo_2 proponeva ricorso avverso l'Avviso di accertamento IMU anno di imposta 2013 – provvedimento n. 258, prot. 7513 del 10/10/2018 notificato il 26/11/2018 emesso dal Comune di
Grottole con il quale richiedeva il pagamento di una maggiore IMU per l'anno d'imposta suindicato. Parte ricorrente, in via pregiudiziale, chiedeva a codesta On.le Corte di disporre la sospensione del processo, ai sensi degli artt. 295, c.p.c. e 39, d.lgs. 546/92; richiesta motivata, in primo luogo, dal fatto che la sospensione si palesava necessaria in quanto pendeva dinanzi alla Corte di Cassazione un'altra controversia relativa all'attribuzione di rendita catastale dell'immobile per il quale il comune di Grottole, con l'avviso di accertamento impugnato, chiedeva il pagamento di una maggiore lMU. In secondo luogo, precisava che dalla definizione della controversia pendente in Cassazione dipendeva la soluzione della presente causa.
Si costituiva il Comune di Grottole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza dell'8/04/2021, la Corte adottava il seguente dispositivo di Ordinanza interlocutoria: “la
Commissione, considerato che dalla decisione della controversia relativa all'attribuzione della rendita catastale, attualmente pendente in Cassazione, dipende la decisione della controversia in esame
P.Q.M.
dispone, ai sensi dell'art.295 c.p.c., la sospensione del presente procedimento”.
Accadeva, in seguito, che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza di cui al numero di raccolta generale
8990/2024 e con data di pubblicazione 04/04/2024 tanto pronunciava, in conclusione, sul ricorso proposto da Ricorrente_1. - Società Società_1 e Montaggi: “
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
A seguito della cessazione della causa di sospensione del processo che qui ci occupa, nessuna delle parti chiedeva la ripresa del processo nel termine di legge, 6 mesi, previsto ex art. 43, comma 1, D. Lgs. n. 546/92.
Il Comune di Grottole, quindi, presentava istanza di estinzione del processo per inattività delle parti e parte ricorrente prendeva atto e aderiva.
Ne segue che il processo deve ora ritenersi estinto per l'effetto di quanto dispone l'art. 45, comma 1, D.Lgs.
546/92 per inattività delle parti.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45, comma 1, d.lgs. 546/92