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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Gli obblighi di cautela del conducente che esegue una svolta a sinistraRedazione · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 novembre 2025
Così ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 33638 del 10 ottobre 2025. Il caso: la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti con la quale Tizio è stato condannato alla pena finale di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., per aver colposamente causato la morte di Caio, con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Fatto: Tizio, alla guida della sua autovettura, percorrendo la vai X senza arrestarsi e senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano nel senso opposto di marcia, effettuava una manovra di svolta a sinistra in un tratto in cui era vietata, per la presenza di una striscia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2025, n. 33638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33638 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da ND TA - Presidente - Sent. n. sez. 738/2025 CI NA UP - 10/09/2025 NI AN R.G.N. 10829/2025 RI ES ID RO - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AR AB, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 21 novembre 2024 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DA LA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AL PO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Delia Pitoni, del foro di Rieti, per la parte civile IS ZI, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado;
letta la memoria dell'avv. Cristian Baiocchi, del foro di Rieti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33638 Anno 2025 Presidente: TA ND Relatore: RO ID Data Udienza: 10/09/2025 2 1. Con sentenza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in data 13 aprile 2023, con la quale AB AR è stato condannato alla pena finale di anni 1 di reclusione per il reato di cui all’art. 589- , comma 1, cod. pen., per aver colposamente causato la morte di LE ZI, con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il AR è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nonché alla rifusione delle spese, regolate secondo soccombenza. 1.1. Più in particolare, il giorno 5 luglio 2017 il AR, alla guida della sua autovettura, percorrendo la via Salaria in Rieti, senza arrestarsi e senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano nel senso opposto di marcia, effettuò una manovra di svolta a sinistra in un tratto in cui era vietata, per la presenza di una striscia continua. A causa di tale manovra impattò con la moto condotta da LE ZI, nella corsia percorsa da quest’ultimo, il quale, per effetto dell’urto, perse la vita. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione AB AR, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non ha valutato quanto affermato dal consulente del Pubblico ministero, ovvero che la violazione della regola di cui all’art. 154 cod. strada è stata priva di rilevanza causale rispetto al verificarsi dell’evento (pp. 1 – 6 ricorso). 2.2. Con il secondo motivo deduce un ulteriore vizio della motivazione, avendo la Corte territoriale travisato la prova documentale, consistente nelle foto che ritraggono i luoghi in cui è avvenuto il sinistro, e trascurando le dichiarazioni del teste ER (secondo il quale quando la moto condotta dal ZI era in fase di sorpasso la vettura condotta dal ricorrente aveva già iniziato la svolta a sinistra). In ragione del travisamento la Corte, basandosi sulle tracce di frenata della moto - poste all’interno della sua corsia e con andamento parallelo - ha erroneamente affermato che quando il motociclista iniziò la manovra di emergenza, la fase di sorpasso era già conclusa, mentre il AR aveva già iniziato la svolta a sinistra. 3 D’altra parte, si osserva, il momento in cui la vittima avvistò la vettura del AR non necessariamente coincise con quello in cui quest’ultimo, invece, avrebbe potuto accorgersi del motociclista (pp. 6 – 13 ricorso). 2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all’art. 40 cod. pen. (pp. 13 - 16 ricorso): i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione l'imprevedibilità dell'evento e più in generale l'abnormità del comportamento imprudente altrui (tale da interrompere il nesso di causa); comportamento consistito nel percorrere un tratto urbano alla velocità di circa 130 km/h, significativamente superiore al limite vigente, pari a 50km/h. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi in parte manifestamente infondati ed in parte aspecifici. 2. Allo scrutinio del ricorso è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la sera del 5 luglio 2017 AB AR, alla guida della sua autovettura, percorse la via Salaria in direzione Rieti, in quel tratto divisa in due corsie di marcia, separate da una striscia continua longitudinale. Al fine di portarsi in un’area di servizio iniziò una manovra di immissione a sinistra, senza arrestarsi e senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano nel senso opposto di marcia. Sopraggiunse, quindi, nell’opposto senso di marcia, la moto condotta da LE ZI, ad una velocità di circa 115 km/h (comunque superiore al limite di velocità, che per quel tratto è pari a 50 km/h): pur eseguendo una manovra di emergenza – di cui segno visibile fu rinvenuto nella traccia di frenata per circa 20 metri – il ZI impattò con la vettura condotta dal AR, perdendo la vita. I giudici di merito hanno individuato, nella violazione dei precetti di cui agli artt. 145 e 154 cod. strada, i profili di colpa ascrivibili alla condotta del AR (per non essersi arrestato prima dell'immissione, per non aver dato la precedenza ai veicoli provenienti dall’opposto senso di marcia, e per aver effettuato la manovra in un punto in cui era vietata). Infine, i giudici hanno riconosciuto l’ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 589- cod. pen., poiché nella produzione dell’evento ha avuto un ruolo anche la velocità tenuta dal ZI, sensibilmente superiore al limite vigente in quel tratto. 4 2.1. Il primo motivo è aspecifico. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, pur in presenza di una specifica doglianza, ha omesso di motivare quanto alla irrilevanza, sul piano della causalità, della violazione di cui all’art. 154 cod. strada, per come affermato dallo stesso consulente del Pubblico ministero. Osserva il Collegio che, a ben vedere, i giudici di merito hanno individuato, nella condotta di guida del AR, diversi profili di colpa tra loro connessi, ulteriori rispetto al solo attraversamento della striscia continua (p. 12 e ss. sentenza impugnata, p. 15 sentenza del Tribunale), ciascuno dei quali idoneo a reggere l’addebito, e non oggetto di specifica contestazione (ad es., la necessità di arrestare il proprio veicolo e di dare la precedenza ai veicoli provenienti dall’opposto senso di marcia). La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). La motivazione, quindi, non solo esiste, ma si articola attraverso una serie di argomentazioni, in fatto ed in diritto, non prese in esame dal ricorrente. 2.2. Anche il secondo motivo, con cui si ipotizza un vizio della motivazione, sotto forma di travisamento della prova, è inammissibile. Tra le possibili forme, il ricorrente lamenta il travisamento delle risultanze probatorie ovvero l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (o contraddittorietà processuale). Allorquando viene dedotto un simile vizio, il giudice di legittimità è tenuto alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del dato probatorio, nei termini di una "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 17301 del 09/04/2025, Steola, non mass.; Sez. 4, n. 11601 del 10/12/2024, dep. 2025, De Gregorio, non mass.; Sez. 4, n. 31668 del 03/07/2024, Zajsi, non mass.; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01). Questo perché, affermando come esistenti fatti certamente non esistenti, ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti, il travisamento realizza un errore di natura percettiva, non valutativa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice. Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, 5 abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837 - 01). Inoltre, la fonte di prova travisata deve essere connotata dall'ulteriore requisito della decisività. Permane, al contrario, la non deducibilità con il ricorso del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Ciò posto, osserva il Collegio che, pur richiamando la nozione di travisamento, il ricorso in realtà sollecita una non consentita rilettura degli elementi di prova. In altre parole, il ricorrente pur denunciando formalmente un travisamento, prospetta in realtà una diversa valutazione dell’attitudine dimostrativa della prova, poiché sostiene che dall’esame dei segni della frenata lasciata dalla moto non è possibile argomentare in ordine alla avvenuta esecuzione del sorpasso nel momento in cui il AR iniziò la svolta, e quindi in punto di reciproca “avvistabilità” (p. 7 ricorso). In questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce, infatti, il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Né sembra al Collegio che il dedotto travisamento rivesta il connotato della decisività, solo genericamente dedotto dal ricorrente: quest’ultimo, pur essendone onerato, non ha indicato le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035), limitandosi genericamente ad affermare che il travisamento “risulta decisivo”, in considerazione delle dichiarazioni rese dal teste ER (pp. 6 e 12 ricorso). 6 In realtà, le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito si fondano, come si dirà anche affrontando il terzo motivo, su una pluralità di elementi probatori, non solo di carattere documentale. 2.3. Il terzo ed ultimo motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato. Osserva innanzitutto il Collegio che, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, l’addebito per colpa si fonda (non sulla conoscenza ma) sulla prevedibilità della situazione rischiosa, da effettuarsi con valutazione compiuta , come riconosce la stessa Corte territoriale (p. 7 sentenza impugnata). L'accertamento della prevedibilità dell'evento, a sua volta, va compiuto in relazione alla possibilità che un evento dannoso possa verificarsi, e non secondo i diversi e più rigorosi criteri che attengono a distinti profili dell’addebito colposo, quali ad esempio l'accertamento della causalità. Al riguardo, i giudici di merito hanno affermato che il sopraggiungere della moto era percepibile dall'opposta corsia di marcia, per l’assenza di ostacoli di qualsivoglia natura, per la conformazione dei luoghi, e per come dichiarato dalla stessa teste AM (pp. 4 e 5 sentenza del Tribunale), che era al seguito della vettura del AR e che, ciononostante, si rese conto di quanto stava accadendo e si spostò verso il margine della carreggiata, così come fece lo stesso ZI, che accortosi dell'invasione di corsia mise in atto una manovra di emergenza. Tali conclusioni hanno trovato conferma nel contributo offerto dal consulente del Pubblico ministero, ing. Scipione (pp. 6 e 7 sentenza del Tribunale), secondo il quale il AR già a 100 metri poteva avvedersi del sopraggiungere della moto. D’altra parte, il conducente di un veicolo, nello svoltare su altra carreggiata, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere dalla direzione opposta e porvi rimedio, atteso che l'eventuale impatto tra i mezzi rientra nella normale prevedibilità, la quale va valutata in concreto (Sez. 4, n. 4518 del 11/12/2012, dep. 2013, Mannolo, Rv. 254664 – 01, in un caso, simile a quello per cui si procede, in cui la ricorrente, viaggiando su una strada statale a bordo di un’auto alla velocità di 10 Km/h, aveva investito, per effetto di una svolta a sinistra, la moto proveniente da altra carreggiata ad una velocità di 150 km/h, provocando la morte del conducente;
conf., più di recente, Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093 – 01, in un caso in cui è stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del conducente di un'automobile che, intento nella svolta a sinistra, non si era avveduto del sopraggiungere di un motociclo che viaggiava nella medesima direzione di marcia ad una velocità superiore a quella consentita e che era intento ad effettuare una manovra di sorpasso;
Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258 – 01). La Corte di appello, sul punto, ha quindi correttamente affermato che la condotta imprudente tenuta dal motociclista non vale ad elidere la responsabilità 7 dell'imputato interrompendo il nesso di causa: costui, infatti, non poteva fare affidamento sulla correttezza dell'altrui condotta di guida giacché ben avrebbe dovuto e potuto prevedere la manovra azzardata che il motociclista stava eseguendo (come fatto, ad esempio, dalla AM). Il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità nettamente superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall'incidente non costituisce, pertanto, una evenienza imprevedibile ed eccezionale: l'obbligo derivante dagli artt. 145 e 154 cod. strada deve infatti essere inteso proprio nel senso che il conducente deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui (Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277 - 01); egli deve, quindi, accertarsi che non sopraggiungano altri veicoli e tale ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra di svolta. D'altra parte, la manovra eseguita dal ricorrente, avendo comportato una (momentanea) invasione dell'opposta corsia di marcia, è stata indubbiamente pericolosa, e come tale ha determinato l'insorgenza dell'obbligo di adottare ogni possibile e necessaria cautela al fine di evitare eventi dannosi. E’ stato infatti affermato, e va qui ribadito, che il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (cfr., proprio in relazione agli obblighi di cautela gravanti art. 154 cod. strada sul conducente del mezzo che effettua una svolta, Sez. 4, n. 21289 del 26/04/2022, Sampalmieri, non mass.; Sez. 4, n. 14740 del 15/02/2022, Giannini, non mass.; Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, Di Maria, Rv. 271291 – 01; Sez. 4, n. 3029 del 10/01/1986, Torresan, Rv. 172481 - 01). In aperta violazione di tali principi il ricorrente, invece, profila una vera e propria inversione degli obblighi di cautela gravanti sul conducente del mezzo che si immette nel flusso opposto della circolazione, come se la (solo dedotta) lontananza della moto lo autorizzasse nel proseguire nella manovra, senza mai preoccuparsi degli altri veicoli. 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo tenendo conto della nota spese presentata con le conclusioni. 8 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge. Roma, 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA LA RE TA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DA LA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AL PO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Delia Pitoni, del foro di Rieti, per la parte civile IS ZI, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado;
letta la memoria dell'avv. Cristian Baiocchi, del foro di Rieti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33638 Anno 2025 Presidente: TA ND Relatore: RO ID Data Udienza: 10/09/2025 2 1. Con sentenza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in data 13 aprile 2023, con la quale AB AR è stato condannato alla pena finale di anni 1 di reclusione per il reato di cui all’art. 589- , comma 1, cod. pen., per aver colposamente causato la morte di LE ZI, con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il AR è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nonché alla rifusione delle spese, regolate secondo soccombenza. 1.1. Più in particolare, il giorno 5 luglio 2017 il AR, alla guida della sua autovettura, percorrendo la via Salaria in Rieti, senza arrestarsi e senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano nel senso opposto di marcia, effettuò una manovra di svolta a sinistra in un tratto in cui era vietata, per la presenza di una striscia continua. A causa di tale manovra impattò con la moto condotta da LE ZI, nella corsia percorsa da quest’ultimo, il quale, per effetto dell’urto, perse la vita. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione AB AR, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non ha valutato quanto affermato dal consulente del Pubblico ministero, ovvero che la violazione della regola di cui all’art. 154 cod. strada è stata priva di rilevanza causale rispetto al verificarsi dell’evento (pp. 1 – 6 ricorso). 2.2. Con il secondo motivo deduce un ulteriore vizio della motivazione, avendo la Corte territoriale travisato la prova documentale, consistente nelle foto che ritraggono i luoghi in cui è avvenuto il sinistro, e trascurando le dichiarazioni del teste ER (secondo il quale quando la moto condotta dal ZI era in fase di sorpasso la vettura condotta dal ricorrente aveva già iniziato la svolta a sinistra). In ragione del travisamento la Corte, basandosi sulle tracce di frenata della moto - poste all’interno della sua corsia e con andamento parallelo - ha erroneamente affermato che quando il motociclista iniziò la manovra di emergenza, la fase di sorpasso era già conclusa, mentre il AR aveva già iniziato la svolta a sinistra. 3 D’altra parte, si osserva, il momento in cui la vittima avvistò la vettura del AR non necessariamente coincise con quello in cui quest’ultimo, invece, avrebbe potuto accorgersi del motociclista (pp. 6 – 13 ricorso). 2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale sostanziale, in relazione all’art. 40 cod. pen. (pp. 13 - 16 ricorso): i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione l'imprevedibilità dell'evento e più in generale l'abnormità del comportamento imprudente altrui (tale da interrompere il nesso di causa); comportamento consistito nel percorrere un tratto urbano alla velocità di circa 130 km/h, significativamente superiore al limite vigente, pari a 50km/h. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi in parte manifestamente infondati ed in parte aspecifici. 2. Allo scrutinio del ricorso è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la sera del 5 luglio 2017 AB AR, alla guida della sua autovettura, percorse la via Salaria in direzione Rieti, in quel tratto divisa in due corsie di marcia, separate da una striscia continua longitudinale. Al fine di portarsi in un’area di servizio iniziò una manovra di immissione a sinistra, senza arrestarsi e senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano nel senso opposto di marcia. Sopraggiunse, quindi, nell’opposto senso di marcia, la moto condotta da LE ZI, ad una velocità di circa 115 km/h (comunque superiore al limite di velocità, che per quel tratto è pari a 50 km/h): pur eseguendo una manovra di emergenza – di cui segno visibile fu rinvenuto nella traccia di frenata per circa 20 metri – il ZI impattò con la vettura condotta dal AR, perdendo la vita. I giudici di merito hanno individuato, nella violazione dei precetti di cui agli artt. 145 e 154 cod. strada, i profili di colpa ascrivibili alla condotta del AR (per non essersi arrestato prima dell'immissione, per non aver dato la precedenza ai veicoli provenienti dall’opposto senso di marcia, e per aver effettuato la manovra in un punto in cui era vietata). Infine, i giudici hanno riconosciuto l’ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 589- cod. pen., poiché nella produzione dell’evento ha avuto un ruolo anche la velocità tenuta dal ZI, sensibilmente superiore al limite vigente in quel tratto. 4 2.1. Il primo motivo è aspecifico. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, pur in presenza di una specifica doglianza, ha omesso di motivare quanto alla irrilevanza, sul piano della causalità, della violazione di cui all’art. 154 cod. strada, per come affermato dallo stesso consulente del Pubblico ministero. Osserva il Collegio che, a ben vedere, i giudici di merito hanno individuato, nella condotta di guida del AR, diversi profili di colpa tra loro connessi, ulteriori rispetto al solo attraversamento della striscia continua (p. 12 e ss. sentenza impugnata, p. 15 sentenza del Tribunale), ciascuno dei quali idoneo a reggere l’addebito, e non oggetto di specifica contestazione (ad es., la necessità di arrestare il proprio veicolo e di dare la precedenza ai veicoli provenienti dall’opposto senso di marcia). La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). La motivazione, quindi, non solo esiste, ma si articola attraverso una serie di argomentazioni, in fatto ed in diritto, non prese in esame dal ricorrente. 2.2. Anche il secondo motivo, con cui si ipotizza un vizio della motivazione, sotto forma di travisamento della prova, è inammissibile. Tra le possibili forme, il ricorrente lamenta il travisamento delle risultanze probatorie ovvero l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (o contraddittorietà processuale). Allorquando viene dedotto un simile vizio, il giudice di legittimità è tenuto alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del dato probatorio, nei termini di una "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 17301 del 09/04/2025, Steola, non mass.; Sez. 4, n. 11601 del 10/12/2024, dep. 2025, De Gregorio, non mass.; Sez. 4, n. 31668 del 03/07/2024, Zajsi, non mass.; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01). Questo perché, affermando come esistenti fatti certamente non esistenti, ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti, il travisamento realizza un errore di natura percettiva, non valutativa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice. Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, 5 abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837 - 01). Inoltre, la fonte di prova travisata deve essere connotata dall'ulteriore requisito della decisività. Permane, al contrario, la non deducibilità con il ricorso del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Ciò posto, osserva il Collegio che, pur richiamando la nozione di travisamento, il ricorso in realtà sollecita una non consentita rilettura degli elementi di prova. In altre parole, il ricorrente pur denunciando formalmente un travisamento, prospetta in realtà una diversa valutazione dell’attitudine dimostrativa della prova, poiché sostiene che dall’esame dei segni della frenata lasciata dalla moto non è possibile argomentare in ordine alla avvenuta esecuzione del sorpasso nel momento in cui il AR iniziò la svolta, e quindi in punto di reciproca “avvistabilità” (p. 7 ricorso). In questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce, infatti, il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Né sembra al Collegio che il dedotto travisamento rivesta il connotato della decisività, solo genericamente dedotto dal ricorrente: quest’ultimo, pur essendone onerato, non ha indicato le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035), limitandosi genericamente ad affermare che il travisamento “risulta decisivo”, in considerazione delle dichiarazioni rese dal teste ER (pp. 6 e 12 ricorso). 6 In realtà, le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito si fondano, come si dirà anche affrontando il terzo motivo, su una pluralità di elementi probatori, non solo di carattere documentale. 2.3. Il terzo ed ultimo motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato. Osserva innanzitutto il Collegio che, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, l’addebito per colpa si fonda (non sulla conoscenza ma) sulla prevedibilità della situazione rischiosa, da effettuarsi con valutazione compiuta , come riconosce la stessa Corte territoriale (p. 7 sentenza impugnata). L'accertamento della prevedibilità dell'evento, a sua volta, va compiuto in relazione alla possibilità che un evento dannoso possa verificarsi, e non secondo i diversi e più rigorosi criteri che attengono a distinti profili dell’addebito colposo, quali ad esempio l'accertamento della causalità. Al riguardo, i giudici di merito hanno affermato che il sopraggiungere della moto era percepibile dall'opposta corsia di marcia, per l’assenza di ostacoli di qualsivoglia natura, per la conformazione dei luoghi, e per come dichiarato dalla stessa teste AM (pp. 4 e 5 sentenza del Tribunale), che era al seguito della vettura del AR e che, ciononostante, si rese conto di quanto stava accadendo e si spostò verso il margine della carreggiata, così come fece lo stesso ZI, che accortosi dell'invasione di corsia mise in atto una manovra di emergenza. Tali conclusioni hanno trovato conferma nel contributo offerto dal consulente del Pubblico ministero, ing. Scipione (pp. 6 e 7 sentenza del Tribunale), secondo il quale il AR già a 100 metri poteva avvedersi del sopraggiungere della moto. D’altra parte, il conducente di un veicolo, nello svoltare su altra carreggiata, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere dalla direzione opposta e porvi rimedio, atteso che l'eventuale impatto tra i mezzi rientra nella normale prevedibilità, la quale va valutata in concreto (Sez. 4, n. 4518 del 11/12/2012, dep. 2013, Mannolo, Rv. 254664 – 01, in un caso, simile a quello per cui si procede, in cui la ricorrente, viaggiando su una strada statale a bordo di un’auto alla velocità di 10 Km/h, aveva investito, per effetto di una svolta a sinistra, la moto proveniente da altra carreggiata ad una velocità di 150 km/h, provocando la morte del conducente;
conf., più di recente, Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093 – 01, in un caso in cui è stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del conducente di un'automobile che, intento nella svolta a sinistra, non si era avveduto del sopraggiungere di un motociclo che viaggiava nella medesima direzione di marcia ad una velocità superiore a quella consentita e che era intento ad effettuare una manovra di sorpasso;
Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258 – 01). La Corte di appello, sul punto, ha quindi correttamente affermato che la condotta imprudente tenuta dal motociclista non vale ad elidere la responsabilità 7 dell'imputato interrompendo il nesso di causa: costui, infatti, non poteva fare affidamento sulla correttezza dell'altrui condotta di guida giacché ben avrebbe dovuto e potuto prevedere la manovra azzardata che il motociclista stava eseguendo (come fatto, ad esempio, dalla AM). Il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità nettamente superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall'incidente non costituisce, pertanto, una evenienza imprevedibile ed eccezionale: l'obbligo derivante dagli artt. 145 e 154 cod. strada deve infatti essere inteso proprio nel senso che il conducente deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui (Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277 - 01); egli deve, quindi, accertarsi che non sopraggiungano altri veicoli e tale ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra di svolta. D'altra parte, la manovra eseguita dal ricorrente, avendo comportato una (momentanea) invasione dell'opposta corsia di marcia, è stata indubbiamente pericolosa, e come tale ha determinato l'insorgenza dell'obbligo di adottare ogni possibile e necessaria cautela al fine di evitare eventi dannosi. E’ stato infatti affermato, e va qui ribadito, che il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (cfr., proprio in relazione agli obblighi di cautela gravanti art. 154 cod. strada sul conducente del mezzo che effettua una svolta, Sez. 4, n. 21289 del 26/04/2022, Sampalmieri, non mass.; Sez. 4, n. 14740 del 15/02/2022, Giannini, non mass.; Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, Di Maria, Rv. 271291 – 01; Sez. 4, n. 3029 del 10/01/1986, Torresan, Rv. 172481 - 01). In aperta violazione di tali principi il ricorrente, invece, profila una vera e propria inversione degli obblighi di cautela gravanti sul conducente del mezzo che si immette nel flusso opposto della circolazione, come se la (solo dedotta) lontananza della moto lo autorizzasse nel proseguire nella manovra, senza mai preoccuparsi degli altri veicoli. 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo tenendo conto della nota spese presentata con le conclusioni. 8 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge. Roma, 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA LA RE TA