Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00385/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Greenture s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Colantoni, Evaristo Maria Fabrizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Belforte Monferrato, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Conti, Stefano Fiore, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio comunale di Belforte Monferrato n. 28 del 28.10.2024, recante «Approvazione variante parziale al PRG 2006 a norma dell'art. 17 comma 5 Legge regionale 56/77 e successive modifiche integrazioni», pubblicata sull’albo pretorio del Comune da ultimo in data 16.12.2024 fino al 31.12.2024;
- del provvedimento prot. n. 402 del 5.2.2025 con cui il Comune, in virtù della suddetta variante che vieta la realizzazione di nuovi distributori di carburante per autotrazione nelle strade comunali a fondo cieco, ha sospeso il procedimento di approvazione del PEC ad iniziativa di Greenture s.p.a., afferente ai lavori di realizzazione di impianto di distribuzione di carburanti da eseguirsi in via Molino nel Comune di Belforte Monferrato;
quanto ai motivi aggiunti depositati in giudizio il 14.11.2025:
-della delibera del Consiglio comunale di Belforte Monferrato n. 8 del 31.7.2025, recante «Controdeduzione alle osservazioni e approvazione definitiva della variante al PRG 2006 a norma dell'art. 17 comma 5 Legge regionale 56/77», pubblicata sull’albo pretorio del Comune a partire dal 17.9.2025;
- del provvedimento prot. n. 2982 del 15.10.2025, con cui il Comune ha opposto il diniego all’approvazione del PEC ad iniziativa di Greenture s.p.a., afferente ai lavori di realizzazione di impianto di distribuzione di carburanti da eseguirsi in via Molino nel Comune di Belforte Monferrato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belforte Monferrato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. SA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Greenture chiede l’annullamento degli atti in epigrafe, con i quali il Comune di Belforte Monferrato ha dapprima adottato e poi approvato la variante al piano regolatore generale relativa all’insediamento di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, impedendone la localizzazione sulle “strade comunali a fondo cieco” e, in specie, sull’area individuata dalla ricorrente in via Molino, una strada comunale sterrata a fondo cieco, costituente il tratto terminale di una viabilità ove sono presenti, nella prima parte, un altro distributore ed una attività logistica.
Prima dell’adozione della variante, in data 30.10.2023, la ricorrente Greenture aveva presentato un’istanza di parere preventivo, allegando uno studio di fattibilità del progetto relativo: a) alla compatibilità dell’impianto rispetto alle destinazioni ammesse dallo strumento urbanistico vigente (zona D1 - art. 44 delle n.t.a.), che colloca l’area tra quelle destinate ad attività produttive, turistico-ricettive e commerciali, in particolare agli insediamenti produttivi di nuovo impianto; b) al rispetto, in sede progettuale, degli indici previsti per l’area dal piano regolatore (scheda 4.2 della tavola 2.4.1), secondo cui gli interventi edilizi sono assoggettati all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo conforme ai predetti parametri ed alle prescrizioni impartite nella scheda.
Con comunicazione del 23.11.2023, il Comune aveva risposto positivamente all’istanza di parere, dando atto che “ove risulti comprovata l’appartenenza alla classe seconda di pericolosità dell’attività per cui è richiesta autorizzazione e non alla classe prima voce 74 [classi di pericolosità di cui al D.M. 5.9.1994, recante l’elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie] l’intervento è ammissibile secondo la normativa urbanistica vigente, subordinatamente alla presentazione ed approvazione di un PECLI che preveda le cessioni di aree di cui alla scheda di piano regolatore generale comunale relativa alla località Prati Crosi / Cascina Orsotto, Tav 2.4.1, nonché l’integrazione delle opere di urbanizzazione con particolare riferimento alla viabilità di quartiere”.
A tal riguardo, la ricorrente afferma di aver già previsto, nel progetto sottoposto a parere preventivo del Comune, la creazione di un innesto carrabile asfaltato su via Molino, con allargamento della sede stradale, per realizzare un accesso sicuro alla stazione di rifornimento, servita da un vialetto di ingresso ed uno di uscita, separati da uno spartitraffico.
In data 14.11.2024, la Greenture ha depositato presso il Comune di Belforte Monferrato la proposta di piano esecutivo convenzionato di iniziativa privata.
In dettaglio, sono impugnati:
con il ricorso originario, la delibera del Consiglio comunale di Belforte Monferrato n. 28 del 28.10.2024, recante adozione della «variante parziale al PRG 2006, a norma dell'art. 17 comma 5 Legge regionale 56/77 e successive modifiche integrazioni» ed il provvedimento prot. 402 del 05.2.2025 con cui il Comune, in virtù della suddetta variante che vieta la realizzazione di nuovi distributori di carburante nelle strade comunali a fondo cieco, ha applicato la misura di salvaguardia, sospendendo il procedimento di approvazione del piano esecutivo ad iniziativa di Greenture, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti in via Molino, nell’area adiacente all’uscita Ovada dell’Autostrada A26;
con i motivi aggiunti, la delibera del Consiglio comunale di Belforte Monferrato n. 8 del 31.7.2025, recante «controdeduzione alle osservazioni e approvazione definitiva della variante al PRG 2006 a norma dell'art. 17 comma 5 Legge regionale 56/77» ed il provvedimento prot. 2982 del 15.10.2025 con cui il Comune ha opposto il diniego definitivo all’approvazione del piano esecutivo convenzionato.
La ricorrente deduce la violazione dell’Allegato A – art. 4 della delibera della Giunta della Regione MO n. 48-29266 del 2000, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dei principi di correttezza e buona fede, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria, travisamento ed abnormità.
In sintesi, la variante al piano regolatore nient’altro sarebbe, nella sostanza, che un diniego all’approvazione del piano esecutivo, siccome riferibile esclusivamente all’iniziativa della Greenture in via Molino; nel territorio comunale, infatti, non vi sarebbero altre strade a fondo cieco potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti; il Comune, in precedenza, non avrebbe mai ravvisato esigenze di decongestionamento del traffico nelle aree a vocazione rurale (quale, peraltro, non sarebbe la via Molino, che ricade in zona produttiva contigua allo svincolo A26); dalle delibere impugnate, non sarebbe possibile comprendere il legame tra l’insediamento di nuovi distributori di carburante in strade comunali a fondo cieco e l’aumento del traffico veicolare in zona rurale, essendo il progetto della ricorrente localizzato in zona industriale, in prossimità di stabilimenti produttivi e di un centro commerciale posti all’uscita dell’autostrada A26, ove sarebbe già presente da diversi anni un distributore “Q8-Easy”; in ogni caso, la scheda 4.2 della tavola 2.4.1 del piano regolatore prevede la presentazione di un piano esecutivo con cui il proprietario si obblighi ad eseguire le urbanizzazioni e le infrastrutture necessarie ad evitare rischi di congestionamento del traffico (come, ad esempio, l’allargamento della viabilità, la realizzazione di rotatorie o di innesti, incanalamenti e vie di accesso dedicate); la variante urbanistica sarebbe puntuale e specifica, pertanto richiederebbe una motivazione esplicita in merito al sacrificio delle aspettative edificatore e dell’affidamento ingenerato dal rilascio di un parere preventivo favorevole al progetto; la delibera regionale n. 48-29266 del 2000 non espliciterebbe la ragione per cui una strada a fondo cieco sia, in quanto tale, caratterizzata da “intrecci di flussi di traffico”, che invece si verificherebbero per lo più in quei tratti di strada in cui i veicoli, provenienti dallo stesso senso o da diversi sensi di marcia, incrociano le proprie traiettorie; gli indirizzi espressi dalla delibera regionale sarebbero attinenti alla circolazione dei veicoli (a come i flussi del traffico si direzionano, eventualmente incrociandosi) e non al carico veicolare (al numero di transiti) o all’ordinato accesso agli immobili presenti sulla strada, tutti aspetti governabili con le prescrizioni viabilistiche del piano regolatore; i tratti stradali caratterizzati da un intreccio di flussi di traffico sarebbero quelli in cui, per le caratteristiche della viabilità e non per la natura delle attività che su si svolgono ai loro margini, avviene uno scambio di flussi con diverse direzioni (svincoli su lato opposto della carreggiata, rotatorie, innesti stradali seguiti da uno svincolo, intersezioni a raso su viabilità ad alto scorrimento).
Il Comune di Belforte Monferrato si è costituito, chiedendo il rigetto dell’impugnativa, e, con memoria depositata in giudizio il 12.1.2026, ha controdedotto anche ai motivi aggiunti.
Con le repliche, la difesa della ricorrente ha allegato una perizia tecnica riguardante lo studio dei flussi di traffico.
All’udienza del 12 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Deve darsi atto, in accoglimento dell’opposizione dichiarata dal difensore dell’amministrazione, che il deposito della perizia sui flussi di traffico è stato effettuato dalla ricorrente oltre il termine previsto dall’art. 73 cod. proc. amm. ed è, pertanto, tardivo.
Nel merito, il ricorso ed i motivi aggiunti possono essere unitariamente esaminati e sono infondati.
Con le delibere impugnate, dalle quali è scaturito il diniego di approvazione del piano attuativo di iniziativa privata, il Comune di Belforte Monferrato ha approvato una variante parziale, introducendo nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore il divieto generalizzato di realizzare nuovi distributori di carburante, nelle strade comunali a fondo cieco.
Il progetto della Greenture, come si è visto, è localizzato nel tratto terminale di via Molino, una strada comunale sterrata a fondo cieco, costituente il tratto terminale di una viabilità ove sono già in attività uno stabilimento di logistica ed un distributore di carburante, quest’ultimo autorizzato anni addietro.
La delibera n. 8 del 31.7.2025, con la quale è stata definitivamente approvata la variante, reca una puntuale e compiuta motivazione sull’osservazione che era stata presentata dalla società ricorrente: “(…) Ritenuta l’osservazione non accoglibile in quanto la norma tende a controllare e garantire un corretto uso delle infrastrutture viarie comunali a fondo cieco ed impedire un traffico incontrollato sulle strade secondarie senza ulteriori sbocchi provocando disagi ai fruitori consolidati. In effetti la realizzazione di interventi di costruzione di nuovi distributori sono consentiti su tutto il territorio comunale a condizione che siano serviti da adeguata viabilità e non riguardino tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico, come avviene nelle strade comunali a fondo cieco, per i quali l’art. 4 dell’Allegato A alla DGR n. 48-29266 del 31/01/2000 impone di non consentire la localizzazione di nuovi impianti”.
Anche in relazione al preteso affidamento sul buon esito della proposta di piano convenzionato, ingenerato dall’amministrazione con il rilascio del parere preventivo in data 23.11.2023, il Comune ha congruamente motivato l’approvazione della nuova disciplina restrittiva, mediante il richiamo delle norme regolamentari di settore vigenti nella Regione MO (destinate ad essere recepite dagli enti locali, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici) e con riferimento all’interesse pubblico ad impedire un incremento del traffico veicolare nelle strade comunali secondarie.
L’art. 4 della tabella A allegata alla delibera della Regione MO n. 48-29266 del 2000 (recante criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati impianti di distribuzione di carburante, in attuazione del d.lgs. n. 346 del 1999) prevede testualmente che “non è consentita l’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti in corrispondenza di tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico in zone di incanalamento di manovre veicolari”.
La variante approvata dal Comune non appare illogica o sproporzionata, come lamentato dalla ricorrente.
L’effetto preclusivo della realizzazione del nuovo impianto in via Molino discende, secondo la valutazione discrezionale dell’amministrazione, dal prevedibile intreccio di flussi di traffico e di manovre veicolari, anche a causa della vicinanza di un’attività di logistica, che richiama l’afflusso di mezzi pesanti lungo una strada di modeste dimensioni. La localizzazione proposta dalla ricorrente, nella valutazione dell’amministrazione, comporterebbe un aumento di traffico in doppio senso di marcia, nella strada a fondo cieco, tale da generare il possibile “intreccio di flussi di traffico” incompatibile con l’apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburante, secondo la richiamata normativa regolamentare regionale.
Il provvedimento di diniego, adottato in data 15.10.2025, dà motivatamente atto che “(…) via Molino ha caratteristiche di strada comunale a fondo cieco, in parte sterrata, di ridotte dimensioni, come tale interessata da intreccio di flussi di traffico per l’accesso ed il recesso agli immobili ivi esistenti, tra i quali un centro di logistica”. Nel capoverso successivo, il Comune si riserva di valutare la “opportunità di interventi da parte dei proponenti sulla viabilità comunale, che comunque non sono previsti nel progetto di PEC, in modo da eliminare le caratteristiche di viabilità a fondo cieco attualmente esistenti”, così mostrando la disponibilità ad accogliere eventuali modifiche al progetto della Greenture.
In definitiva, la variante al piano regolatore comunale qui censurata costituisce legittima espressione della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nelle scelte urbanistiche (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, n. 1317 del 2023), che possono essere sindacate ed annullate dal giudice nei soli casi di manifesta illogicità ovvero di travisamento dei fatti, che nella specie non sussistono.
D’altronde, il Comune di Belforte Monferrato ha avuto cura di motivare espressamente la decisione di vietare l’installazione di nuovi impianti nelle strade comunali a fondo chiuso, sia nelle premesse della delibera consiliare di approvazione definitiva della variante, che nel provvedimento di diniego, dando segno di aver tenuto in considerazione e ponderato la contrapposta aspettativa dell’azienda ricorrente all’approvazione del piano esecutivo ed alla stipula della convenzione.
In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese processuali possono essere compensate, per la novità e peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC CI, Presidente
SA CO, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA CO | UC CI |
IL SEGRETARIO