Art. 68.
Fino al 30 aprile 1949, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti dal titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'art. 25.
Fino al 30 aprile 1949, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti dal titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'art. 25.