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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2024, n. 38455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38455 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38455 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 10/07/2024 RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 13/12/2023, il Tribunale di sorveglianza di NA ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47 ter comma 1 bis ord. pen., ed ha respinto le istanze ex artt. 47 e 50 ord. pen. formulate da OR Poidonnani, in relazione alla pena di anni 3 mesi 2 di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale di NA del 20/07/2023. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione OR AN, tramite il proprio difensore avv. Pierfrancesco Broccio che, con un unico motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 96 e 97 cod. proc. pen.. Il difensore si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia del tutto omesso di dare avviso al difensore di fiducia nominato, Avv. Pierfrancesco Broccio, dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza di misura alternativa proposta. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Cristina Marzagalli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre preliminarmente dare atto delle circostanze di fatto emergenti dalla lettura degli atti, resa necessaria dalla natura dell'eccezioresollevata. In data 07/12/2022 AN, rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. Freni, come da nomina in calce all'istanza, avanzava istanza di misura alternativa relativamente al provvedimento di esecuzione emesso dal PM di NA il 16/11/2022, in merito alla pena residua di 8 mesi di cui alla sentenza irrevocabile della Corte di appello di NA del 30/06/2021. Il Tribunale di sorveglianza emetteva, il 09/06/2023, decreto di fissazione per l'udienza del 13/12/2023, con indicazione del difensore, avv. Freni, cui il provvedimento veniva effettivamente notificato. Successivamente, il 20/07/2023, la Procura Generale di NA emetteva nuovo ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla complessiva pena espianda di anni 3 mesi 2 di reclusione. Al AN veniva quindi notificato detto provvedimento di esecuzione pena, con sospensione della medesima ex art. 656 2 comma 5 cod. proc. pen., con l'invito a presentare, entro 30 giorni, istanza per la concessione di misura alternativa. Il 18/08/2023, AN avanzava quindi istanza volta all'ottenimento di misure alternative relativamente a tale ultimo provvedimento di cumulo, nominando in calce all'istanza, di fiducia, l'avv. Broccio, con revoca dei precedenti difensori. L'udienza del 13 dicembre 2023 si svolgeva in assenza del condannato e in presenza di un difensore d'ufficio nominato in sostituzione dell'avv. Freni, non comparso, e si concludeva con una decisione sul merito delle istanze proposte, confluite tutte nel medesimo fascicolo processuale, relativamente alla complessiva pena di anni 3 mesi 4 di reclusione espianda dal AN, come da provvedimento di esecuzione da ultimo emesso. 3. Coglie allora nel segno la censura difensiva che lamenta come, a fronte dell'avvenuta riunione di istanze presentate in tempi diversi dal AN, il Tribunale, nel decidere anche quelle proposte in epoca successiva all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, in virtù dell'emissione di un nuovo titolo di esecuzione, con conseguente ulteriore istanza proposta dal condannato, abbia omesso di dare comunicazione della fissazione dell'udienza anche al difensore nominato di fiducia in seno all'ultima istanza volta all'ottenimento di misura alternativa. Va infatti ricordato come l'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. espressamente preveda che l'ordine di esecuzione della pena detentiva e il decreto di sospensione dello stesso ordine, finalizzato alla presentazione di istanza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, «sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio». A norma del successivo comma 6, l'istanza indicata deve essere proposta dal condannato, dal difensore di cui al quinto comma ovvero allo scopo nominato a seguito di detta notifica. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in coerenza con il testo normativo, l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata, a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, a norma dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell'esecuzione, o, in difetto, a quello che ha assistito il condannato nella fase del giudizio di cognizione (tra le altre, Sez. 1, n. 5395 del 13/01/2010, dep. 10/02/2010, Carrisi, Rv. 246567; Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, De Marzio, Rv. 262306). Il Tribunale di sorveglianza di NA avrebbe quindi dovuto comunicare al difensore da ultimo nominato la data dell'udienza in cui l'istanza dal medesimo 3 Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente presentata sarebbe stata discussa e decisa: il difensore, pur avendo diritto alla notifica dell'avviso di fissazione udienza ai sensi dell'art. 666, comma 3, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., non ne è stato notiziato e non ha potuto partecipare all'udienza. La pacifica omissione di tale adempimento ha comportato una grave lesione del diritto di difesa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di NA.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di NA.
lette le conclusioni del PG, CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38455 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 10/07/2024 RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 13/12/2023, il Tribunale di sorveglianza di NA ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47 ter comma 1 bis ord. pen., ed ha respinto le istanze ex artt. 47 e 50 ord. pen. formulate da OR Poidonnani, in relazione alla pena di anni 3 mesi 2 di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale di NA del 20/07/2023. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione OR AN, tramite il proprio difensore avv. Pierfrancesco Broccio che, con un unico motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 96 e 97 cod. proc. pen.. Il difensore si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia del tutto omesso di dare avviso al difensore di fiducia nominato, Avv. Pierfrancesco Broccio, dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza di misura alternativa proposta. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Cristina Marzagalli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre preliminarmente dare atto delle circostanze di fatto emergenti dalla lettura degli atti, resa necessaria dalla natura dell'eccezioresollevata. In data 07/12/2022 AN, rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. Freni, come da nomina in calce all'istanza, avanzava istanza di misura alternativa relativamente al provvedimento di esecuzione emesso dal PM di NA il 16/11/2022, in merito alla pena residua di 8 mesi di cui alla sentenza irrevocabile della Corte di appello di NA del 30/06/2021. Il Tribunale di sorveglianza emetteva, il 09/06/2023, decreto di fissazione per l'udienza del 13/12/2023, con indicazione del difensore, avv. Freni, cui il provvedimento veniva effettivamente notificato. Successivamente, il 20/07/2023, la Procura Generale di NA emetteva nuovo ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla complessiva pena espianda di anni 3 mesi 2 di reclusione. Al AN veniva quindi notificato detto provvedimento di esecuzione pena, con sospensione della medesima ex art. 656 2 comma 5 cod. proc. pen., con l'invito a presentare, entro 30 giorni, istanza per la concessione di misura alternativa. Il 18/08/2023, AN avanzava quindi istanza volta all'ottenimento di misure alternative relativamente a tale ultimo provvedimento di cumulo, nominando in calce all'istanza, di fiducia, l'avv. Broccio, con revoca dei precedenti difensori. L'udienza del 13 dicembre 2023 si svolgeva in assenza del condannato e in presenza di un difensore d'ufficio nominato in sostituzione dell'avv. Freni, non comparso, e si concludeva con una decisione sul merito delle istanze proposte, confluite tutte nel medesimo fascicolo processuale, relativamente alla complessiva pena di anni 3 mesi 4 di reclusione espianda dal AN, come da provvedimento di esecuzione da ultimo emesso. 3. Coglie allora nel segno la censura difensiva che lamenta come, a fronte dell'avvenuta riunione di istanze presentate in tempi diversi dal AN, il Tribunale, nel decidere anche quelle proposte in epoca successiva all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, in virtù dell'emissione di un nuovo titolo di esecuzione, con conseguente ulteriore istanza proposta dal condannato, abbia omesso di dare comunicazione della fissazione dell'udienza anche al difensore nominato di fiducia in seno all'ultima istanza volta all'ottenimento di misura alternativa. Va infatti ricordato come l'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. espressamente preveda che l'ordine di esecuzione della pena detentiva e il decreto di sospensione dello stesso ordine, finalizzato alla presentazione di istanza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, «sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio». A norma del successivo comma 6, l'istanza indicata deve essere proposta dal condannato, dal difensore di cui al quinto comma ovvero allo scopo nominato a seguito di detta notifica. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in coerenza con il testo normativo, l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata, a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, a norma dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell'esecuzione, o, in difetto, a quello che ha assistito il condannato nella fase del giudizio di cognizione (tra le altre, Sez. 1, n. 5395 del 13/01/2010, dep. 10/02/2010, Carrisi, Rv. 246567; Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, De Marzio, Rv. 262306). Il Tribunale di sorveglianza di NA avrebbe quindi dovuto comunicare al difensore da ultimo nominato la data dell'udienza in cui l'istanza dal medesimo 3 Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente presentata sarebbe stata discussa e decisa: il difensore, pur avendo diritto alla notifica dell'avviso di fissazione udienza ai sensi dell'art. 666, comma 3, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., non ne è stato notiziato e non ha potuto partecipare all'udienza. La pacifica omissione di tale adempimento ha comportato una grave lesione del diritto di difesa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di NA.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di NA.