Art. 1.
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , e successive modificazioni, sara' corrisposto, entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita ed ogni altro assegno accessorio.
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , e successive modificazioni, sara' corrisposto, entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita ed ogni altro assegno accessorio.