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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6364 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marzia Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/10/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di GL, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza e/o domicilio ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
2) La signora unitamente al figlio continuerà ad abitare Pt_1 Per_1
l'appartamento già eletto a casa coniugale, mentre il signor ha trasferito CP_1 il suo domicilio in un appartamento sito in GL (CI) alla Via Martini n. 4 e si impegna e si obbliga a trasferire tempestivamente anche la residenza.
3) I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
4) Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne ma ancora studente, Per_1 quindi non ancora economicamente autonomo, il padre verserà a mani della signora un assegno mensile pari ad € 200,00 oltre all'importo pari ad € Pt_1
150,00 annuo a titolo di contributo spese per abbigliamento/calzature, entrambi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno successivo alla sentenza di separazione.
Saranno invece a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo CNF del 2017 e successive modificazioni tra cui - a titolo Pag. 2 di 4 esemplificativo - le spese di studio e per motivi di studio e di viaggio ad esso collegati, le spese sanitarie, sportive e ludico/ricreative, oltre alle spese per il conseguimento della patente di guida.
L'assegno unico per il figlio sarà percepito da entrambi i genitori al Per_1
50% come per legge.
5) I coniugi, a definizione degli aspetti patrimoniali stabiliscono quanto segue:
a. la proprietà della casa coniugale sita in GL (CI) alla Via Pietro
Maroncelli n. 17 identificata come “appartamento per civile abitazione facente parte del maggior fabbricato avente accesso dalla Via Maroncelli n. 17, posto al piano secondo e composto da disimpegno, tre camere, cucina, bagno e un balcone”, verrà trasferita al figlio più CP_2 precisamente il signor gli trasferirà la piena e perfetta Controparte_1 proprietà della sua quota pari al 50% pro indiviso, mentre la signora gli trasferirà la nuda proprietà della sua quota pari al Parte_1 restante 50% pro indiviso, mantenendo per sé medesima il diritto di usufrutto unitamente al figlio.
Suddetta unità immobiliare risulta censita al NCEU del Comune di GL alla Sez. G, Foglio 1, mappale 418, p. 2, in virtù della denuncia di variazione presentata all'U.T.E. di Cagliari in data 24 gennaio 1990 n. 15/C1.
I coniugi, poiché con gli accordi di cui sopra hanno inteso risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio e dal regime di comunione legale adottato, richiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo n. 74, anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine le parti dichiarano che il presente atto costituisce attuazione di provvedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
Il costo di suddetto trasferimento sarà posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi stabiliscono concordemente che il trasferimento di suddetto immobile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
b. L'autovettura Ford Puma targata GE723EZ verrà trasferita alla moglie con passaggio di proprietà.
I coniugi, poiché con gli accordi di cui sopra hanno inteso risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio ed al regime di comunione legale adottato, richiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo n. 74, anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria,
Pag. 3 di 4 catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine le parti dichiarano che il presente atto costituisce attuazione di provvedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
Il costo di suddetto trasferimento sarà posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi stabiliscono concordemente che il trasferimento di suddetta autovettura dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
c. Infine, a completamento della definizione dei suddetti rapporti patrimoniali, in considerazione del fatto che il signor dovrà affrontare le spese di CP_1 locazione per la nuova abitazione come meglio precisato al punto f) del ricorso, la signora si farà carico del pagamento dell'intera rata del Pt_1 finanziamento acceso con AG CA S.p.A. meglio precisato al punto e) ii del ricorso, di cui unico contraente è il signor e ciò farà versando CP_1
l'intero importo di suddetta rata sul conto corrente cointestato, salva la possibilità - a sua esclusiva discrezione - della sua estinzione anticipata.
d. Quanto invece alla finanziaria cointestata accesa con la “Bibanca gruppo meglio precisata al punto e) i del ricorso, essa sino a completa CP_3 estinzione continuerà ad essere a carico di entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota mensile sul conto corrente cointestato, che all'uopo continuerà a restare aperto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6364 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marzia Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/10/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di GL, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza e/o domicilio ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
2) La signora unitamente al figlio continuerà ad abitare Pt_1 Per_1
l'appartamento già eletto a casa coniugale, mentre il signor ha trasferito CP_1 il suo domicilio in un appartamento sito in GL (CI) alla Via Martini n. 4 e si impegna e si obbliga a trasferire tempestivamente anche la residenza.
3) I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
4) Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne ma ancora studente, Per_1 quindi non ancora economicamente autonomo, il padre verserà a mani della signora un assegno mensile pari ad € 200,00 oltre all'importo pari ad € Pt_1
150,00 annuo a titolo di contributo spese per abbigliamento/calzature, entrambi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno successivo alla sentenza di separazione.
Saranno invece a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo CNF del 2017 e successive modificazioni tra cui - a titolo Pag. 2 di 4 esemplificativo - le spese di studio e per motivi di studio e di viaggio ad esso collegati, le spese sanitarie, sportive e ludico/ricreative, oltre alle spese per il conseguimento della patente di guida.
L'assegno unico per il figlio sarà percepito da entrambi i genitori al Per_1
50% come per legge.
5) I coniugi, a definizione degli aspetti patrimoniali stabiliscono quanto segue:
a. la proprietà della casa coniugale sita in GL (CI) alla Via Pietro
Maroncelli n. 17 identificata come “appartamento per civile abitazione facente parte del maggior fabbricato avente accesso dalla Via Maroncelli n. 17, posto al piano secondo e composto da disimpegno, tre camere, cucina, bagno e un balcone”, verrà trasferita al figlio più CP_2 precisamente il signor gli trasferirà la piena e perfetta Controparte_1 proprietà della sua quota pari al 50% pro indiviso, mentre la signora gli trasferirà la nuda proprietà della sua quota pari al Parte_1 restante 50% pro indiviso, mantenendo per sé medesima il diritto di usufrutto unitamente al figlio.
Suddetta unità immobiliare risulta censita al NCEU del Comune di GL alla Sez. G, Foglio 1, mappale 418, p. 2, in virtù della denuncia di variazione presentata all'U.T.E. di Cagliari in data 24 gennaio 1990 n. 15/C1.
I coniugi, poiché con gli accordi di cui sopra hanno inteso risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio e dal regime di comunione legale adottato, richiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo n. 74, anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine le parti dichiarano che il presente atto costituisce attuazione di provvedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
Il costo di suddetto trasferimento sarà posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi stabiliscono concordemente che il trasferimento di suddetto immobile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
b. L'autovettura Ford Puma targata GE723EZ verrà trasferita alla moglie con passaggio di proprietà.
I coniugi, poiché con gli accordi di cui sopra hanno inteso risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio ed al regime di comunione legale adottato, richiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo n. 74, anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria,
Pag. 3 di 4 catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine le parti dichiarano che il presente atto costituisce attuazione di provvedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
Il costo di suddetto trasferimento sarà posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi stabiliscono concordemente che il trasferimento di suddetta autovettura dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
c. Infine, a completamento della definizione dei suddetti rapporti patrimoniali, in considerazione del fatto che il signor dovrà affrontare le spese di CP_1 locazione per la nuova abitazione come meglio precisato al punto f) del ricorso, la signora si farà carico del pagamento dell'intera rata del Pt_1 finanziamento acceso con AG CA S.p.A. meglio precisato al punto e) ii del ricorso, di cui unico contraente è il signor e ciò farà versando CP_1
l'intero importo di suddetta rata sul conto corrente cointestato, salva la possibilità - a sua esclusiva discrezione - della sua estinzione anticipata.
d. Quanto invece alla finanziaria cointestata accesa con la “Bibanca gruppo meglio precisata al punto e) i del ricorso, essa sino a completa CP_3 estinzione continuerà ad essere a carico di entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota mensile sul conto corrente cointestato, che all'uopo continuerà a restare aperto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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