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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, all'esito dell'udienza del 12/12/2024, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe e vertente tra le seguenti parti:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentini Olinto Parte_1 P.IVA_1
Raffaele e Losappio Paola Michela, giusta procura rilasciata su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico
-OPPONENTE- contro
(p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Verroca Controparte_1 P.IVA_2
Giovanna, giusta procura rilasciata su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico
-OPPOSTA-
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Conclusioni delle parti:
Opponente: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo”;
Opposta: “precisando le proprie conclusioni nel senso del rigetto dell'avversa opposizione, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 8.074,60, con vittoria di spese e competenze, in ragione dell'intervenuto pagamento parziale intercorso in corso di causa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24/10/2023 la ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi a codesto Tribunale la proponendo opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1034/23, emesso il 13.09.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta ricorrente, della somma di € 9.479,40, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo dovuto per il trasporto di merce effettuata per conto della società opponente, giusta fattura n. 9 del 30.04.2023 posta alla base del ricorso monitorio.
A fondamento dalla propria opposizione ha dedotto ed eccepito, in estrema sintesi, parte opponente: i) l'incompetenza per valore del Tribunale di Trani, in favore del Giudice di pace;
ii)
l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Asti, in ragione della clausola derogatoria della competenza pattuita all'art. 17 del contratto intercorso tra le parti in data 21.04.2015 e prorogato sino al 30.4.2023; iii) nel merito, la compensazione con il controcredito dell'opponente pari ad euro 8.074,60, maturato in ragione della mancata restituzione di n. 858 pallet, ai sensi della clausola 6.4 del suddetto contratto;
iv) di aver già versato a saldo la residua somma di euro
1.404,80, come da bonifico del 24.10.2023.
Ha concluso, dunque, sei seguenti termini: “
1. in via principale dichiarare la incompetenza per valore del giudice adito in sede monitoria per essere competente il Giudice di
Pace;
2. in via subordinata dichiarare la incompetenza per territorio del giudice adito essendo competente, in via esclusiva il Giudice di ASTI in virtù della summenzionata clausola contrattuale;
3. nel merito e in via ancora più gradata, senza con ciò voler accettare alcun contraddittorio o rinunziare alle eccezioni di rito sollevate in via principale, accertare e dichiarare che la somma dovuta al resistente, dedotto quanto eccepito in compensazione in virtù della fattura emessa dall'opponente con il n. 39027 del 20.10.2023, ammonta a complessivi €. 1.404,80, somma che risulta essere stata già versata;
4. comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto 5. con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio, per avervi dato causa il resistente con il proprio illegittimo comportamento”.
Con comparsa del 29.11.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
invocando il rigetto dell'avversa opposizione e, in particolare, eccependo e deducendo: i) la nullità dell'opposizione, per mancato rispetto del termine minimo a comparire previsto dall'art. 163 bis,
c.p.c. e per omissione dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 163 c.p.c.; ii) che la domanda proposta con il ricorso introduttivo, per come formulata, non era stata contenuta fino alla soglia massima prevista per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace e che, in ogni caso, doveva ritenersi superata dalle domande proposte nel corso del giudizio e dal contenuto del contratto invocato dalla controparte a supporto delle proprie difese;
iii) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, non avendo l'opposta sottoscritto il contratto prodotto dall'opponente e sussistendo la competenza del Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 20 c.p.c., tenuto conto del domicilio del creditore;
iv) il difetto di prova in ordine alla mancata restituzione dei pallet e l'inapplicabilità del contratto e delle clausole vessatorie ivi contenute, stante la mancata sottoscrizione da parte della
Controparte_1 Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “1.- confermare il decreto ingiuntivo e rigettare la proposta opposizione perché nulla ex art. 164 cpc e perché comunque infondata in fatto ed in diritto;
2.- in subordine condannare l'opponente al pagamento in favore della
[...] della somma di € 8.074,60 ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
3.- in ogni caso rigettare ogni generica domanda formulata dalla in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto e perché non provata”.
Istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 12.12.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come da verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, e discussione orale della causa, la stessa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult.comma, c.p.c.
------------
1. In via preliminare, devono esser respinte le eccezioni processuali di nullità dell'atto di citazione, in quanto: a) in relazione alla violazione del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c.
(pur avvenuta, atteso che la notifica dell'atto introduttivo è stata effettuata il 24.10.2023, mentre la citazione è avvenuta per l'udienza del 20.2.2024), la nullità deve ritenersi sanata con effetto “ex tunc” dalla costituzione dell'opposta la quale, pur rilevando il mancato rispetto del termine, non ha richiesto il differimento dell'udienza nel rispetto dei termini (cfr. l'art. 164, comma 3° comma c.p.c.; b) risultano sufficientemente delineati sia il petitum della domanda attorea (revoca del decreto ingiuntivo) che la causa petendi sottesa (compensazione con il dedotto controcredito, parziale estinzione), essendosi del resto l'opposta difesa anche nel merito sul punto.
2. In termini di rito, deve esser dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale, in favore del Giudice di Pace.
Deve ricordarsi, in diritto, che ai sensi dell'art. 7, 1° comma, c.p.c., rubricato
“Competenza del giudice di pace”, nella versione attualmente vigente, «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.». Il Tribunale, viceversa, è competente in via residuale per tutte le cause che non sono di competenza di altro Giudice (art. 9
c.p.c.).
Il valore della domanda, come è noto, ai fini della competenza si determina dalla domanda attorea (cfr. l'art. 10 c.p.c.), sommando le domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione (cfr. l'art. 10 c.p.c.); nelle cause relative a somme di danaro e beni mobili, inoltre, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, ferma la possibilità di contestazione del convenuto e la relativa decisione giudiziale (cfr. l'art. 14 c.p.c.).
Orbene, nel caso di specie, l'attore in senso sostanziale – e cioè l'opposta – nel ricorso monitorio ha indicato il valore della causa nella somma di euro € 9.479,40, rivendicando altresì gli interessi di mora “maturati e maturandi”. Al riguardo, deve tenersi conto dei soli interessi scaduti anteriormente alla proposizione della domanda, onde occorre sommare al capitale gli interessi al saggio legale (in assenza di diversa richiesta) dalla data di scadenza della fattura posta alla base del ricorso monitorio (fattura n. 9 del 30.04.2023, con scadenza in pari data) e sino al deposito del ricorso (23.08.2023), per l'ulteriore importo di € 149,33.
Il valore finale così determinato della domanda, pari ad € 9.628,73, rientra nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, con conseguente incompetenza di codesto Tribunale.
Irrilevante, infine, è l'avvenuta proposizione dell'eccezione di compensazione da parte dell'opponente (convenuto in senso sostanziale), giacché, da un lato, il credito opposto in compensazione – pari ad € 8.074,60 non eccede la competenza per valore del giudice di Pace – e, dall'altro, non opera alcuna sommatoria tra domanda principale ed eccezione (ma nemmeno domanda) riconvenzionale, trattandosi di domande non proposte contro la medesima parte (cfr. il richiamato art. 10 c.p.c., nonché di recente Cass. Civ., sez. II , 01/08/2023 , n. 23406).
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore comporta l'assorbimento della ulteriore eccezione di incompetenza territoriale, da ritenersi subordinata alla previa individuazione della competenza c.d. verticale dell'organo giudiziale.
Giova, infine, rilevare che l'opponente ha correttamente instaurato il giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto: con la conseguenza che l'ingiunto che voglia eccepire l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, deve comunque proporre opposizione innanzi a tale ufficio giudiziario.
Alla fondatezza dell'eccezione di incompetenza consegue, nell'esercizio competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale sull'opposizione, la declaratoria dell'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, della nullità del medesimo (cfr. sul punto:
Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748).
La pronuncia si impone nella forma della sentenza - e non in quella diversa dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ. – atteso che il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
3. Le spese seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 e ss.mm.e.ii. in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per le fasi di studio ed introduttiva, dei valori medi indicati nell'allegata tabella,
e con riduzione del 50% di quelli della fase di trattazione/istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, dell'assenza della fase istruttoria e della modalità decisoria adottata.
P.Q.M
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Trani ad emettere il Decreto ingiuntivo 1034/23 in favore del Giudice di Pace e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto stesso, che viene revocato.
2) Dispone che il giudizio relativo a tale domanda sia riassunto innanzi al giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi;
3) condanna la a rimborsare all'opponente le spese Controparte_1
processuali, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed in euro 3.400,00 per compenso professionale ai difensori, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così è deciso in Trani il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, all'esito dell'udienza del 12/12/2024, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe e vertente tra le seguenti parti:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentini Olinto Parte_1 P.IVA_1
Raffaele e Losappio Paola Michela, giusta procura rilasciata su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico
-OPPONENTE- contro
(p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Verroca Controparte_1 P.IVA_2
Giovanna, giusta procura rilasciata su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico
-OPPOSTA-
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Conclusioni delle parti:
Opponente: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo”;
Opposta: “precisando le proprie conclusioni nel senso del rigetto dell'avversa opposizione, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 8.074,60, con vittoria di spese e competenze, in ragione dell'intervenuto pagamento parziale intercorso in corso di causa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24/10/2023 la ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi a codesto Tribunale la proponendo opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1034/23, emesso il 13.09.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta ricorrente, della somma di € 9.479,40, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo dovuto per il trasporto di merce effettuata per conto della società opponente, giusta fattura n. 9 del 30.04.2023 posta alla base del ricorso monitorio.
A fondamento dalla propria opposizione ha dedotto ed eccepito, in estrema sintesi, parte opponente: i) l'incompetenza per valore del Tribunale di Trani, in favore del Giudice di pace;
ii)
l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Asti, in ragione della clausola derogatoria della competenza pattuita all'art. 17 del contratto intercorso tra le parti in data 21.04.2015 e prorogato sino al 30.4.2023; iii) nel merito, la compensazione con il controcredito dell'opponente pari ad euro 8.074,60, maturato in ragione della mancata restituzione di n. 858 pallet, ai sensi della clausola 6.4 del suddetto contratto;
iv) di aver già versato a saldo la residua somma di euro
1.404,80, come da bonifico del 24.10.2023.
Ha concluso, dunque, sei seguenti termini: “
1. in via principale dichiarare la incompetenza per valore del giudice adito in sede monitoria per essere competente il Giudice di
Pace;
2. in via subordinata dichiarare la incompetenza per territorio del giudice adito essendo competente, in via esclusiva il Giudice di ASTI in virtù della summenzionata clausola contrattuale;
3. nel merito e in via ancora più gradata, senza con ciò voler accettare alcun contraddittorio o rinunziare alle eccezioni di rito sollevate in via principale, accertare e dichiarare che la somma dovuta al resistente, dedotto quanto eccepito in compensazione in virtù della fattura emessa dall'opponente con il n. 39027 del 20.10.2023, ammonta a complessivi €. 1.404,80, somma che risulta essere stata già versata;
4. comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto 5. con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio, per avervi dato causa il resistente con il proprio illegittimo comportamento”.
Con comparsa del 29.11.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
invocando il rigetto dell'avversa opposizione e, in particolare, eccependo e deducendo: i) la nullità dell'opposizione, per mancato rispetto del termine minimo a comparire previsto dall'art. 163 bis,
c.p.c. e per omissione dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 163 c.p.c.; ii) che la domanda proposta con il ricorso introduttivo, per come formulata, non era stata contenuta fino alla soglia massima prevista per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace e che, in ogni caso, doveva ritenersi superata dalle domande proposte nel corso del giudizio e dal contenuto del contratto invocato dalla controparte a supporto delle proprie difese;
iii) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, non avendo l'opposta sottoscritto il contratto prodotto dall'opponente e sussistendo la competenza del Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 20 c.p.c., tenuto conto del domicilio del creditore;
iv) il difetto di prova in ordine alla mancata restituzione dei pallet e l'inapplicabilità del contratto e delle clausole vessatorie ivi contenute, stante la mancata sottoscrizione da parte della
Controparte_1 Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “1.- confermare il decreto ingiuntivo e rigettare la proposta opposizione perché nulla ex art. 164 cpc e perché comunque infondata in fatto ed in diritto;
2.- in subordine condannare l'opponente al pagamento in favore della
[...] della somma di € 8.074,60 ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
3.- in ogni caso rigettare ogni generica domanda formulata dalla in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto e perché non provata”.
Istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 12.12.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come da verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, e discussione orale della causa, la stessa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult.comma, c.p.c.
------------
1. In via preliminare, devono esser respinte le eccezioni processuali di nullità dell'atto di citazione, in quanto: a) in relazione alla violazione del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c.
(pur avvenuta, atteso che la notifica dell'atto introduttivo è stata effettuata il 24.10.2023, mentre la citazione è avvenuta per l'udienza del 20.2.2024), la nullità deve ritenersi sanata con effetto “ex tunc” dalla costituzione dell'opposta la quale, pur rilevando il mancato rispetto del termine, non ha richiesto il differimento dell'udienza nel rispetto dei termini (cfr. l'art. 164, comma 3° comma c.p.c.; b) risultano sufficientemente delineati sia il petitum della domanda attorea (revoca del decreto ingiuntivo) che la causa petendi sottesa (compensazione con il dedotto controcredito, parziale estinzione), essendosi del resto l'opposta difesa anche nel merito sul punto.
2. In termini di rito, deve esser dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale, in favore del Giudice di Pace.
Deve ricordarsi, in diritto, che ai sensi dell'art. 7, 1° comma, c.p.c., rubricato
“Competenza del giudice di pace”, nella versione attualmente vigente, «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.». Il Tribunale, viceversa, è competente in via residuale per tutte le cause che non sono di competenza di altro Giudice (art. 9
c.p.c.).
Il valore della domanda, come è noto, ai fini della competenza si determina dalla domanda attorea (cfr. l'art. 10 c.p.c.), sommando le domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione (cfr. l'art. 10 c.p.c.); nelle cause relative a somme di danaro e beni mobili, inoltre, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, ferma la possibilità di contestazione del convenuto e la relativa decisione giudiziale (cfr. l'art. 14 c.p.c.).
Orbene, nel caso di specie, l'attore in senso sostanziale – e cioè l'opposta – nel ricorso monitorio ha indicato il valore della causa nella somma di euro € 9.479,40, rivendicando altresì gli interessi di mora “maturati e maturandi”. Al riguardo, deve tenersi conto dei soli interessi scaduti anteriormente alla proposizione della domanda, onde occorre sommare al capitale gli interessi al saggio legale (in assenza di diversa richiesta) dalla data di scadenza della fattura posta alla base del ricorso monitorio (fattura n. 9 del 30.04.2023, con scadenza in pari data) e sino al deposito del ricorso (23.08.2023), per l'ulteriore importo di € 149,33.
Il valore finale così determinato della domanda, pari ad € 9.628,73, rientra nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, con conseguente incompetenza di codesto Tribunale.
Irrilevante, infine, è l'avvenuta proposizione dell'eccezione di compensazione da parte dell'opponente (convenuto in senso sostanziale), giacché, da un lato, il credito opposto in compensazione – pari ad € 8.074,60 non eccede la competenza per valore del giudice di Pace – e, dall'altro, non opera alcuna sommatoria tra domanda principale ed eccezione (ma nemmeno domanda) riconvenzionale, trattandosi di domande non proposte contro la medesima parte (cfr. il richiamato art. 10 c.p.c., nonché di recente Cass. Civ., sez. II , 01/08/2023 , n. 23406).
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore comporta l'assorbimento della ulteriore eccezione di incompetenza territoriale, da ritenersi subordinata alla previa individuazione della competenza c.d. verticale dell'organo giudiziale.
Giova, infine, rilevare che l'opponente ha correttamente instaurato il giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto: con la conseguenza che l'ingiunto che voglia eccepire l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, deve comunque proporre opposizione innanzi a tale ufficio giudiziario.
Alla fondatezza dell'eccezione di incompetenza consegue, nell'esercizio competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale sull'opposizione, la declaratoria dell'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, della nullità del medesimo (cfr. sul punto:
Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748).
La pronuncia si impone nella forma della sentenza - e non in quella diversa dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ. – atteso che il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
3. Le spese seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 e ss.mm.e.ii. in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per le fasi di studio ed introduttiva, dei valori medi indicati nell'allegata tabella,
e con riduzione del 50% di quelli della fase di trattazione/istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, dell'assenza della fase istruttoria e della modalità decisoria adottata.
P.Q.M
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Trani ad emettere il Decreto ingiuntivo 1034/23 in favore del Giudice di Pace e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto stesso, che viene revocato.
2) Dispone che il giudizio relativo a tale domanda sia riassunto innanzi al giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi;
3) condanna la a rimborsare all'opponente le spese Controparte_1
processuali, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed in euro 3.400,00 per compenso professionale ai difensori, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così è deciso in Trani il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto