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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 716/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 716/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. COLAZZILLI LORENZO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. CRISANTE PATRIZIA e dall'avv. DI SEBASTIANO
GIAMPIERO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 18/06/2022 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'08/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 8 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/05/2025:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2. affido condiviso della figlia minore ai genitori, con collocamento prevalente Per_1
della stessa presso il padre, nella casa di proprietà dello stesso sita in Starda Pandolfi
n. 32 - Pescara;
3. la SI.ra , che ha già rilasciato l'abitazione familiare, è autorizzata ad CP_1
accedere, previa comunicazione telefonica, presso la casa di per Parte_2
prelevare gli effetti personali ivi presenti;
4. l'automobile NC Musa Targa GW742MM, intestata al SI. , Parte_1
resterà ancora intestata a lui e lo stesso ne disporrà in via esclusiva, mentre l'automobile Fiat Panda Targa GN745GC, intestata alla IG.ra , Controparte_1
resterà ancora intestata a lei e la stessa ne disporrà in via esclusiva;
5. Le parti si dichiarano autosufficienti economicamente e rinunciano reciprocamente al mantenimento, siccome entrambi percettori di reddito.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
6. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore, con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, con impegno dei genitori a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita del minore, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7. Tutte le decisioni più importanti quali ad esempio la scelta dell'istituto scolastico da frequentare, attività extrascolastica da intraprendere o proseguire che si renderanno necessarie prendere nell'interesse della minore saranno vagliate Per_1 congiuntamente tra i genitori, ai sensi delle disposizioni sull'affido condiviso.
pagina 3 di 8 8. La collocazione della minore sarà prevalentemente presso il padre, nella casa di proprietà dello stesso, sita in Starda Pandolfi n. 32 – Pescara, salvo possibilità di concordare modifiche ai seguenti accordi, dovute agli impegni lavorativi dei genitori.
Il padre:
- preleverà dalla casa della madre ogni domenica sera alle ore 21.00; Per_1
- terrà la minore presso la sua abitazione nelle notti di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
- accompagnerà la minore all'asilo la mattina del lunedì, del martedì, del mercoledì, del giovedì e del venerdì;
- nel caso in cui svolgerà la propria attività lavorativa nel turno mattutino, terrà con sé la minore il pomeriggio riprendendola dall'asilo;
- terrà con sé la minore nel fine settimana a settimane alterne.
Riguardo la madre:
- La minore trascorrerà i pomeriggi dall'uscita dall'asilo, e sino alle ore 21.00, con la propria madre che provvederà altresì a prelevarla da scuola.
- Il padre potrà avere con sé la minore due pomeriggi alla settimana quando svolgerà il proprio turno di lavoro la mattina;
in queste occasioni sarà lo stesso padre a prelevare la minore dall'asilo all'uscita.
- Al fine di poter disciplinare i pomeriggi in cui la bambina resterà con il padre, lo stesso si impegna a comunicare ogni lunedì alla IG.ra in maniera utile i CP_1
propri turni di lavoro. In difetto, la disciplina relativa ai pomeriggi resterà quella ordinaria e, dunque, con collocazione presso la madre.
- La bambina verrà collocata dal venerdì all'uscita dell'asilo sino alla domenica sera ore 21 a settimane alterne dai genitori.
- Nei fine settimana in cui la minore resterà collocata dalla madre quest'ultima si impegna a riportarla presso l'abitazione del padre entro le ore 21.
pagina 4 di 8 9. I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente via telefono o a mezzo mail o messaggistica w. app tra loro ogni situazione di emergenza o necessità che dovesse coinvolgere la minore.
10. Per quanto riguarda le festività natalizie, la piccola trascorrerà ad anni Per_1
alterni dal giorno 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Analoga regola dell'alternanza varrà per i giorni di Pasqua e Pasquetta, il tutto sempre salvo eventuale diverso accordo che potrà intervenire tra i genitori.
11. Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà alternativamente con il Per_1
padre e con la madre complessivamente venti giorni, anche non consecutivi, durante il periodo, nel rispetto delle eIGenze della minore, sempre da concordarsi con l'altro coniuge ed in riferimento alle eIGenze lavorative dei coniugi, legate alle ferie e alle chiusure aziendali.
12. trascorrerà il giorno del compleanno ove possibile compatibilmente con gli Per_1
impegni lavorativi con tutti e due genitori. Resta inteso che, in difetto di accordo tra i genitori, la minore festeggerà con il genitore, al quale in quel giorno resterà affidata, in forza del presente accordo.
13. Eventuali viaggi all'estero della minore dovranno essere concordati tra i genitori,
i quali si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
14. Rispetto agli impegni ludico/sportivi, ogni decisione sarà condivisa dai genitori, i quali prestano il consenso, affinché, in caso di impossibilità da parte dei predetti, ad occuparsi di accompagnare/andare a prendere la figlia minore, saranno i nonni e gli zii, sia materni che paterni.
15. Di comune accordo i genitori stabiliscono di limitare l'ingerenza di terzi, che non siano parenti (nonni e/o zii), nelle attività della minore e per il rispetto delle presenti condizioni.
16. Ogni genitore potrà contattare telefonicamente la minore prima che la stessa si corichi a letto via telefono sull'utenza dell'altro genitore tra le ore 20.30 e le 21.30.
pagina 5 di 8 16. Suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
17. Riguardo l'assegno unico, lo stesso sarà ripartito in due quote uguali a entrambi i genitori, con ripartizione del beneficio nell'esclusivo interesse della minore.
18. Si regolano gli ulteriori aspetti economici non diversamente normati nel ricorso, secondo il Testo approvato dall'Assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del
Circondario del Tribunale di Pescara nella riunione del 17.11.2020, e più precisamente:
Per spese straordinarie si debbono intendere quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione del minore e strettamente connesse.
A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento ORDINARIO:
Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.);
B) Spese straordinarie obbligatorie per le quali NON è richiesto il preventivo consenso:
Libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'Istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista pagina 6 di 8 privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.
C) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Spese Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e babysitter se I 'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (minicar, macchina, motorino, moto).
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg., ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché
pagina 7 di 8 provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 716/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. COLAZZILLI LORENZO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. CRISANTE PATRIZIA e dall'avv. DI SEBASTIANO
GIAMPIERO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 18/06/2022 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'08/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 8 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/05/2025:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2. affido condiviso della figlia minore ai genitori, con collocamento prevalente Per_1
della stessa presso il padre, nella casa di proprietà dello stesso sita in Starda Pandolfi
n. 32 - Pescara;
3. la SI.ra , che ha già rilasciato l'abitazione familiare, è autorizzata ad CP_1
accedere, previa comunicazione telefonica, presso la casa di per Parte_2
prelevare gli effetti personali ivi presenti;
4. l'automobile NC Musa Targa GW742MM, intestata al SI. , Parte_1
resterà ancora intestata a lui e lo stesso ne disporrà in via esclusiva, mentre l'automobile Fiat Panda Targa GN745GC, intestata alla IG.ra , Controparte_1
resterà ancora intestata a lei e la stessa ne disporrà in via esclusiva;
5. Le parti si dichiarano autosufficienti economicamente e rinunciano reciprocamente al mantenimento, siccome entrambi percettori di reddito.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
6. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore, con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, con impegno dei genitori a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita del minore, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7. Tutte le decisioni più importanti quali ad esempio la scelta dell'istituto scolastico da frequentare, attività extrascolastica da intraprendere o proseguire che si renderanno necessarie prendere nell'interesse della minore saranno vagliate Per_1 congiuntamente tra i genitori, ai sensi delle disposizioni sull'affido condiviso.
pagina 3 di 8 8. La collocazione della minore sarà prevalentemente presso il padre, nella casa di proprietà dello stesso, sita in Starda Pandolfi n. 32 – Pescara, salvo possibilità di concordare modifiche ai seguenti accordi, dovute agli impegni lavorativi dei genitori.
Il padre:
- preleverà dalla casa della madre ogni domenica sera alle ore 21.00; Per_1
- terrà la minore presso la sua abitazione nelle notti di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
- accompagnerà la minore all'asilo la mattina del lunedì, del martedì, del mercoledì, del giovedì e del venerdì;
- nel caso in cui svolgerà la propria attività lavorativa nel turno mattutino, terrà con sé la minore il pomeriggio riprendendola dall'asilo;
- terrà con sé la minore nel fine settimana a settimane alterne.
Riguardo la madre:
- La minore trascorrerà i pomeriggi dall'uscita dall'asilo, e sino alle ore 21.00, con la propria madre che provvederà altresì a prelevarla da scuola.
- Il padre potrà avere con sé la minore due pomeriggi alla settimana quando svolgerà il proprio turno di lavoro la mattina;
in queste occasioni sarà lo stesso padre a prelevare la minore dall'asilo all'uscita.
- Al fine di poter disciplinare i pomeriggi in cui la bambina resterà con il padre, lo stesso si impegna a comunicare ogni lunedì alla IG.ra in maniera utile i CP_1
propri turni di lavoro. In difetto, la disciplina relativa ai pomeriggi resterà quella ordinaria e, dunque, con collocazione presso la madre.
- La bambina verrà collocata dal venerdì all'uscita dell'asilo sino alla domenica sera ore 21 a settimane alterne dai genitori.
- Nei fine settimana in cui la minore resterà collocata dalla madre quest'ultima si impegna a riportarla presso l'abitazione del padre entro le ore 21.
pagina 4 di 8 9. I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente via telefono o a mezzo mail o messaggistica w. app tra loro ogni situazione di emergenza o necessità che dovesse coinvolgere la minore.
10. Per quanto riguarda le festività natalizie, la piccola trascorrerà ad anni Per_1
alterni dal giorno 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Analoga regola dell'alternanza varrà per i giorni di Pasqua e Pasquetta, il tutto sempre salvo eventuale diverso accordo che potrà intervenire tra i genitori.
11. Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà alternativamente con il Per_1
padre e con la madre complessivamente venti giorni, anche non consecutivi, durante il periodo, nel rispetto delle eIGenze della minore, sempre da concordarsi con l'altro coniuge ed in riferimento alle eIGenze lavorative dei coniugi, legate alle ferie e alle chiusure aziendali.
12. trascorrerà il giorno del compleanno ove possibile compatibilmente con gli Per_1
impegni lavorativi con tutti e due genitori. Resta inteso che, in difetto di accordo tra i genitori, la minore festeggerà con il genitore, al quale in quel giorno resterà affidata, in forza del presente accordo.
13. Eventuali viaggi all'estero della minore dovranno essere concordati tra i genitori,
i quali si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
14. Rispetto agli impegni ludico/sportivi, ogni decisione sarà condivisa dai genitori, i quali prestano il consenso, affinché, in caso di impossibilità da parte dei predetti, ad occuparsi di accompagnare/andare a prendere la figlia minore, saranno i nonni e gli zii, sia materni che paterni.
15. Di comune accordo i genitori stabiliscono di limitare l'ingerenza di terzi, che non siano parenti (nonni e/o zii), nelle attività della minore e per il rispetto delle presenti condizioni.
16. Ogni genitore potrà contattare telefonicamente la minore prima che la stessa si corichi a letto via telefono sull'utenza dell'altro genitore tra le ore 20.30 e le 21.30.
pagina 5 di 8 16. Suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
17. Riguardo l'assegno unico, lo stesso sarà ripartito in due quote uguali a entrambi i genitori, con ripartizione del beneficio nell'esclusivo interesse della minore.
18. Si regolano gli ulteriori aspetti economici non diversamente normati nel ricorso, secondo il Testo approvato dall'Assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del
Circondario del Tribunale di Pescara nella riunione del 17.11.2020, e più precisamente:
Per spese straordinarie si debbono intendere quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione del minore e strettamente connesse.
A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento ORDINARIO:
Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.);
B) Spese straordinarie obbligatorie per le quali NON è richiesto il preventivo consenso:
Libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'Istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista pagina 6 di 8 privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.
C) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Spese Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e babysitter se I 'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (minicar, macchina, motorino, moto).
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg., ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché
pagina 7 di 8 provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8