TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 661
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse per decorso periodo biennale di affidamento

    Il Tribunale dichiara improcedibile l'azione di annullamento per sopravvenuta carenza d'interesse, dato che il periodo biennale di affidamento dei servizi oggetto del contenzioso è decorso.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse per decorso periodo biennale di affidamento

    Il Tribunale dichiara improcedibile l'azione di annullamento per sopravvenuta carenza d'interesse, dato che il periodo biennale di affidamento dei servizi oggetto del contenzioso è decorso.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse per decorso periodo biennale di affidamento

    Il Tribunale dichiara improcedibile l'azione di annullamento per sopravvenuta carenza d'interesse, dato che il periodo biennale di affidamento dei servizi oggetto del contenzioso è decorso.

  • Rigettato
    Legittimità del punteggio premiale per anni di fondazione

    Il Tribunale ritiene che l'attribuzione di punteggio per l'esperienza maturata in base all'anno di fondazione sia legittima, in quanto fattore che concorre a definire il background di competenze tecniche e standard qualitativi offerti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità censura clausola di sbarramento e mancata apertura busta economica per carenza d'interesse

    La censura è inammissibile per carenza d'interesse, poiché anche ipotizzando l'accoglimento, il punteggio complessivo della ricorrente rimarrebbe inferiore a quello dell'ATS controinteressata, rendendo l'annullamento inidoneo a determinare l'aggiudicazione in suo favore.

  • Rigettato
    Infondatezza azione dichiarativa illegittimità atto a fini risarcitori

    L'azione dichiarativa dell'illegittimità dell'atto a fini risarcitori è respinta poiché la censura relativa al punteggio premiale per gli anni di fondazione è infondata e la censura sulla clausola di sbarramento è inammissibile per carenza d'interesse. Inoltre, l'avviso del 25.11.2021 è stato approvato in sanatoria con delibera successiva.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse per decorso periodo biennale di affidamento

    Il Tribunale dichiara improcedibile l'azione di annullamento per sopravvenuta carenza d'interesse, dato che il periodo biennale di affidamento dei servizi oggetto del contenzioso è decorso.

  • Rigettato
    Infondatezza azione dichiarativa illegittimità atto a fini risarcitori

    L'azione dichiarativa dell'illegittimità dell'atto a fini risarcitori è respinta poiché la censura relativa al punteggio premiale per gli anni di fondazione è infondata e la censura sulla clausola di sbarramento è inammissibile per carenza d'interesse. Inoltre, l'avviso del 25.11.2021 è stato approvato in sanatoria con delibera successiva.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse per decorso periodo biennale di affidamento

    Il Tribunale dichiara improcedibile l'azione di annullamento per sopravvenuta carenza d'interesse, dato che il periodo biennale di affidamento dei servizi oggetto del contenzioso è decorso.

  • Rigettato
    Infondatezza azione dichiarativa illegittimità atto a fini risarcitori

    L'azione dichiarativa dell'illegittimità dell'atto a fini risarcitori è respinta poiché la censura relativa al punteggio premiale per gli anni di fondazione è infondata e la censura sulla clausola di sbarramento è inammissibile per carenza d'interesse. Inoltre, l'avviso del 25.11.2021 è stato approvato in sanatoria con delibera successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 661
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 661
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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