Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00661/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pubblica Assistenza Croce Reale Venaria Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Dogliani, Luisa Botta, Federica Sangiorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale della Citta' di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cresta, Laura Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Candiollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
P.A. Croce Verde di Rivoli O.D.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marino Properzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Goria, Simona Elena Viscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Croce Rossa Italiana, Asl Città di Torino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-a) della delibera D.G. 27.6.2022, n. 946/02.07/2022, con la quale l'A.S.L. Città di Torino ha affidato in convenzione del lotto n. 8 - Pazienti Dializzati dei Distretti nn. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino Rianimazione - delle attività di trasporto sanitario inter-ospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure per l'ASL Città di Torino relativo al periodo 1.7.2022 – 30.6.2024 a favore dell'A.T.S. tra la Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli (di seguito, “C.R.I. di Rivoli”) e la P.A. Croce Verde Rivoli O.d.V. (di seguito, “Croce Verde di Rivoli”);
-b) della delibera D.G. 16.11.2021, n. 1357/02.07/2021, con la quale l'A.S.L. Città di Torino ha indetto una procedura di selezione comparativa, ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017, per l'affidamento, mediante stipula di apposita convenzione, rivolta alle Organizzazioni di Volontariato ed ai Comitati di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 e, in particolare, dell'Avviso di Selezione pubblicato in data 17.11.2021;
-c) (per quanto possa occorrere) della delibera G.R. 30.10.2018, n. 48- 7791, con la quale la Regione Piemonte ha individuato - nell'Allegato B (artt. 3, 4 e 5) - le caratteristiche dei servizi, i requisiti di partecipazione, le modalità di valutazione delle risorse umane e strumentali impiegate nell'esecuzione delle attività, nonché i criteri di attribuzione dei punteggi riferiti ai progetti tecnici ed al riconoscimento dei costi sostenuti dalle A.V. e dalla C.R.I. ai fini della stipula delle convenzioni del servizio di trasporto sanitario d'emergenza - urgenza;
-d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compreso - per quanto possa occorrere - il verbale 13.12.2021 con il quale la Commissione valutativa di gara ha proceduto alla valutazione dei progetti di gestione presentati dai concorrenti per il servizio in oggetto presso la postazione n. 8 – Pazienti Dializzati dei Distretti n. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino;
nonché accertamento della nullità e/o dell'inefficacia
dell'eventuale convenzione stipulata tra l'A.S.L. Città di Torino e l'Associazione temporanea di scopo tra Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli e Croce Verde di Rivoli, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero per la postazione di soccorso in forma continuativa n. 8 - Pazienti Dializzati dei Distretti nn. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino - per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 e del diritto dell'Associazione ricorrente a stipulare la predetta convenzione alle condizioni risultanti dal Progetto di gestione e dal preventivo economico presentato in sede di procedura comparativa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pubblica Assistenza Croce Reale Venaria Odv il 11/10/2022:
-a) della delibera D.G. 27.6.2022, n. 946/02.07/2022, con la quale l'A.S.L. Città di Torino ha affidato in convenzione del lotto n. 8 - Pazienti Dializzati dei Distretti nn. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino Rianimazione - delle attività di trasporto sanitario inter-ospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure per l'ASL Città di Torino relativo al periodo 1.7.2022 – 30.6.2024 a favore dell'A.T.S. tra la Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli (di seguito, “C.R.I. di Rivoli”) e la P.A. Croce Verde Rivoli O.d.V. (di seguito, “Croce Verde di Rivoli”);
-b) della delibera D.G. 16.11.2021, n. 1357/02.07/2021, con la quale l'A.S.L. Città di Torino ha indetto una procedura di selezione comparativa, ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017, per l'affidamento, mediante stipula di apposita convenzione, rivolta alle Organizzazioni di Volontariato ed ai Comitati di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 e, in particolare, dell'Avviso di Selezione pubblicato in data 17.11.2021;
-c) (per quanto possa occorrere) della delibera G.R. 30.10.2018, n. 48- 7791, con la quale la Regione Piemonte ha individuato - nell'Allegato B (artt. 3, 4 e 5) - le caratteristiche dei servizi, i requisiti di partecipazione, le modalità di valutazione delle risorse umane e strumentali impiegate nell'esecuzione delle attività, nonché i criteri di attribuzione dei punteggi riferiti ai progetti tecnici ed al riconoscimento dei costi sostenuti dalle A.V. e dalla C.R.I. ai fini della stipula delle convenzioni del servizio di trasporto sanitario d'emergenza - urgenza ;
nonché per l’accertamento della nullità e/o dell'inefficacia dell'eventuale convenzione stipulata tra l'A.S.L. Città di Torino e l'Associazione temporanea di scopo tra Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli e Croce Verde di Rivoli, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero per la postazione di soccorso in forma continuativa n. 8 - Pazienti Dializzati dei Distretti nn. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino - per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 e del diritto dell'Associazione ricorrente a stipulare la predetta convenzione alle condizioni risultanti dal Progetto di gestione e dal preventivo economico presentato in sede di procedura comparativa;
nonché, con i motivi aggiunti,
per l’annullamento:
-d) del nuovo avviso di selezione del 25.11.2021, non meglio identificabile in assenza degli estremi della delibera D.G. di approvazione, in annullamento e sostituzione del precedente avviso di cui alla delibera D.G. 16.11.2021, n. 1357/02.07/2021;
-e) dell'eventuale delibera del Direttore Generale dell'ASL Città di Torino (di cui non è nota l'esistenza e/o gli estremi identificativi) recante l'approvazione del nuovo avviso di selezione del 25.11.2021;
-f) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compreso - per quanto possa occorrere - il verbale 13.12.2021 con il quale la Commissione valutativa di gara ha proceduto alla valutazione dei progetti di gestione presentati dai concorrenti per il servizio in oggetto presso la postazione n. 8 – Pazienti Dializzati dei Distretti n. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino;
nonché accertamento della nullità e/o dell'inefficacia dell'eventuale convenzione stipulata tra l'A.S.L. Città di Torino e l'Associazione temporanea di scopo tra Croce Rossa Italiana - Comitato di
Rivoli e Croce Verde di Rivoli, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero per la postazione di soccorso in forma continuativa n. 8 - Pazienti Dializzati dei Distretti nn. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino - per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 e del diritto dell'Associazione ricorrente a stipulare la predetta convenzione alle condizioni risultanti dal Progetto di gestione e dal preventivo economico presentato in sede di procedura comparativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale della Citta' di Torino e di Regione Piemonte e di P.A. Croce Verde di Rivoli O.D.V. e di Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera 30.10.2018 n. 48-7791 - pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 47 del 22.11.2018 - la Regione Piemonte ha approvato lo schema-tipo di Accordo Regionale tra le aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato ed i Comitati della C.R.I. per la regolamentazione del trasporto sanitario di emergenza e urgenza e del trasporto sanitario iter ospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure, per il periodo 2019-2022, disciplinando le modalità per l’individuazione degli operatori ai quali affidare in convenzione le predette attività di trasporto sanitario mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui agli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017 c.d. Codice del Terzo Settore.
In generale, tale disciplina si articola in due allegati: l’allegato A, avente ad oggetto l’attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza per i servizi “118” e l’allegato B avente ad oggetto l’attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure a mezzo di autoambulanze, autovetture, autoveicoli per uso speciale, idroambulanza ed altri mezzi e risorse.
Per quanto d’interesse al presente ricorso, l’allegato B definisce agli artt. 2 e 3 le modalità di accesso al rapporto convenzionale, all’art. 4 i criteri soggettivi di partecipazione nonché i criteri di valutazione comparativa degli aspetti qualitativi dei progetti di attività presentati dalle Organizzazioni interessate, mentre l’allegato B1 definisce ed indica – nella misura massima - “ i criteri di riconoscimento dei costi ” in quanto il carattere non oneroso del servizio svolto dalle Associazioni “ è garantito dal solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto delle convenzioni ”.
La definizione nel dettaglio dei requisiti soggettivi e dei criteri selettivi, sulla base di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, è stata frutto di un accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni maggiormente rappresentative sul territorio fra cui: A.N.P.A.S Comitato Regionale del Piemonte, Coordinamento Misericordie Piemonte, Associazione A.R.E.S.A Piemonte, S.O.G.I.T Croce di San Giovanni- Comitato Regionale del Piemonte, Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte.
Tale accordo è stato raggiunto in seguito alla costituzione di una Commissione Tecnica Regionale, ricomprendente, per parte privata i rappresentanti di tutte le Associazioni di categoria e, per parte pubblica, funzionari regionali e di Aziende Sanitarie all’uopo designati.
Ciò posto, l’Azienda sanitaria locale “Città di Torino”, ha indetto (con deliberazione 16.11.2021 n. 1357), nel mese di novembre 2021, a norma dell’art. 56 e 57 D.Lgs 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) e dell’art. 12 della L.R. n. 42/1992 una procedura comparativa finalizzata ad affidare, in convenzione ad Organizzazioni di Volontariato, inizialmente per il periodo 1.1.2022 – 31.12.2023 e poi per il periodo 1.7.2022- 30.6.2024, il servizio di trasporto sanitario interorspedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili.
Tale servizio è stato articolato in 15 lotti funzionali per un importo complessivo di Euro 15.303.053,08, destinati al rimborso esclusivamente dei costi standard del servizio.
La valutazione qualitativa dei progetti e la valutazione economica del preventivo è stata effettuata da una commissione di valutazione sulla base dei criteri indicati nel bando che prevedono l’assegnazione di un punteggio massimo di 70 punti per la parte qualitativa e di un punteggio massimo di 30 punti per la parte economica.
Tali atti sono stati redatti con riferimento al contenuto della suddetta D.G.R. 30.10.2018 n. 48-7791.
Il presente ricorso ha ad oggetto il solo lotto 8 relativo nello specifico al convenzionamento per il trasporto in auto/pulmino di 9.294 pazienti dializzati in cura presso i distretti 1,8,9 dal lunedì al sabato (dalle ore 6.00 alle ore 20.00) per un totale stimato di 10.294 servizi.
Per il lotto 8, hanno presentato manifestazione d’interesse al convenzionamento, la ricorrente Croce reale di Venaria e l’ATS Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli e Croce Verde di Rivoli.
Dopo la verifica nella seduta pubblica del 13.12.2021 della documentazione presentata dai partecipanti ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa, la Commissione di valutazione nominata dall’Azienda sanitaria:
a) ha proceduto in seduta riservata alla valutazione qualitativa dei Progetti di gestione del servizio presentati per il lotto n. 8, avente ad oggetto il servizio di trasporto sanitario in auto/pulmino di pazienti dializzati in cura presso i distretti 1, 8 e 9, dalla ricorrente e dall’A.T.S. tra la Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli e la Croce Verde di Rivoli, ai quali ha attribuito i seguenti punteggi complessivi:
- 58 punti al R.T.I. tra C.R.I. e Croce Verde;
- 51 punti alla ricorrente per la medesima postazione;
b) non ha proceduto all’apertura della busta contenente il preventivo di spesa stimato dell’Associazione ricorrente, applicando quanto stabilito dall’Avviso di selezione sull’apertura meramente eventuale dell’offerta economica nel caso di differenza di punteggio pari o superiore a 5 punti tra l’offerta risultata migliore e quella presentata dagli altri operatori concorrenti;
c) ha quindi individuato l’A.T.S. Croce Rossa di Rivoli - Croce Verde di Rivoli quale assegnatario del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero programmato per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 in relazione al lotto 8 in base al punteggio complessivo di 88 punti (58 + 30).
Conseguentemente, l’Azienda Sanitaria locale “Città di Torino”, con D.G 946 del 27.6.2022, ha affidato, per il periodo 1.7.2022- 30.6.2024, il servizio di trasporto e il servizio sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili di pazienti dializzati dei distretti 1, 8, 9 mediante auto/pulmino, all’ A.T.S. Croce Rossa di Rivoli e Croce Verde di Rivoli, avendo riportato quest’ultima 88 punti complessivi.
Ritenendo illegittima la procedura comparativa in questione, P.A. Croce Reale Venaria ha proposto ricorso principale dinanzi al TAR Piemonte (contrassegnato al n. 890/2022), notificato alla Regione in data 25.7.2022, contestando le clausole della lex specialis e i criteri di attribuzione dei punteggi, con particolare riferimento al “punteggio premiale per gli anni di fondazione” e alla c.d. “clausola di sbarramento.
Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il nuovo avviso di selezione del 25.11.2021, di cui è venuta a conoscenza a seguito di un’istanza di accesso agli atti, deducendone l’illegittimità per vizi propri (mancata approvazione dell’avviso con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria) ed illegittimità derivata.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, contrastando le avverse pretese, sia in rito che nel merito.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’azione di annullamento, veicolata nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità a quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nella memoria conclusiva del presente giudizio, atteso che il periodo biennale di affidamento in convenzione dei servizi oggetto del contenzioso è ormai decorso.
Resta da scrutinare la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori formulata dalla ricorrente, ex art 34, comma 3, c.p.a. nella medesima memoria conclusiva del 4.2.2026.
Com’è noto l’art. 34 comma 3 c.p.a. dispone che "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori".
La disposizione prevede una “conversione” dell’azione di annullamento in un’azione di accertamento dell’illegittimità dell’atto, resa possibile dal fatto che il petitum della domanda di annullamento contiene in sé, quale antecedente logico necessario, l'accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato: poiché, in base a un principio di continenza logica, il più contiene il meno, il giudice, ove constati che l’interesse all’annullamento sia venuto meno, ma persista quello al risarcimento, può, su istanza di parte, dichiarare l’illegittimità dell’atto a meri fini risarcitori.
Trattasi di una sentenza di mero accertamento, con tale espressione intendendosi quelle ipotesi in cui l’accertamento giudiziale, anziché limitarsi a momento logico propedeutico allo scrutinio delle altre azioni di cognizione (di condanna e costitutiva), esaurisce in sé lo scopo del processo.
Al fine di ottenere una siffatta pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto a meri fini risarcitori, non è necessario anticipare la domanda risarcitoria, né allegare, nel processo di annullamento, i presupposti che potrebbero giustificare la relativa pretesa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 13 luglio 2022, n. 8)
Ciò posto, nel caso di specie, l’azione dichiarativa dell’illegittimità dell’atto proposta dalla parte ricorrente è infondata per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Con riferimento alle censure riferite al “punteggio premiale per gli anni di fondazione”, come già evidenziato da Tar Torino n. 719/2022, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, “non è meritevole di favorevole scrutinio quanto contestato dalla ricorrente in punto di commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e i criteri di valutazione dell’offerta tecnica - laddove l’avviso di indizione dispone l’attribuzione di 10 punti per i servizi in convenzione svolti negli ultimi dieci anni e 5 punti per l’esperienza maturata in relazione all’anno di fondazione - stante la necessaria considerazione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica dei profili attinenti all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari, espressamente richiamati dall’art. 56, comma 3, D.lgs. 117/2017. Fattori quest’ultimi che, in considerazione dell’oggetto del servizio, assurgono a comporre il background di competenze tecniche a comprova degli elevati standard qualitativi offerti e che, pertanto, non possono essere svincolati da una siffatta valutazione” (considerazioni valide , mutatis mutandis , anche nel caso di specie, in cui la lex specialis ha previsto l’attribuzione di un punteggio in misura massima di 10 punti per l’esperienza maturata da ogni singola Associazione in base all’anno di fondazione).
In punto requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell’offerta tecnica l’attribuzione di un punteggio per l’esperienza maturata in relazione all’anno di fondazione dell’associazione costituisce, infatti, un fattore che, in considerazione dell’oggetto del servizio, assurge a comporre il background di competenze tecniche a comprova degli elevati standard qualitativi offerti e che, pertanto, è suscettibile di legittima valutazione.
La censura con cui la ricorrente contesta la c.d. “clausola di sbarramento,” correlata al divario di 5 punti tra le valutazioni tecniche, e si duole della mancata apertura busta economica è inammissibile per originaria carenza d’interesse, non avendo la ricorrente fornito la prova di resistenza, intesa quale verifica dell’idoneità dell’eventuale accoglimento del ricorso a procurare alla parte ricorrente una utilità concreta e attuale, finale o strumentale (bene della vita o, quanto meno, un risultato procedimentale effettivamente vantaggioso).
Nel caso di specie, anche ipotizzando l’apertura e la valutazione del preventivo di spesa della ricorrente secondo la formula prevista dalla lex specialis , l’esito della graduatoria resterebbe invariato. Invero, a fronte del punteggio tecnico già attribuito alla ricorrente (51 punti), anche riconoscendo alla stessa il punteggio economico massimo astrattamente conseguibile (30 punti), il punteggio complessivo si attesterebbe a 81, comunque inferiore al punteggio dell’ATS controinteressata (88, dato dalla somma 58 + 30).
Ne discende che l’eventuale accoglimento della censura non sarebbe idoneo né a determinare l’aggiudicazione in favore della ricorrente, né a prospettare una riedizione del potere utilmente orientata, risolvendosi in un sindacato meramente teorico e, come tale, estraneo alle condizioni dell’azione nel processo amministrativo.
Tale conclusione è coerente con l’insegnamento secondo cui la “prova di resistenza” è superata soltanto quando le risultanze della procedura non consentano di escludere che, eliminato il vizio denunciato, l’offerta del ricorrente avrebbe potuto divenire aggiudicataria; laddove, invece, i dati di gara rendano certa l’irrilevanza conformativa dell’annullamento, l’interesse a ricorrere difetta e il gravame è inammissibile (TAR Lazio, Roma, 23.04.2025 n. 8000; Cons. St., sez. V, 2 gennaio 2024, n. 29).
Alla luce delle suesposte osservazioni – considerato altresì che la deliberazione del Direttore Generale n. 407/02.07/2023 del 23.03.2023 (che non risulta essere stata gravata dalla ricorrente) ha espressamente provveduto ad approvare in sanatoria l’Avviso del 25.11.2021, con conseguente venir meno, anche sul piano sostanziale, del vizio meramente procedimentale dedotto dalla ricorrente nei motivi aggiunti (Illegittimità del nuovo avviso di selezione, per non essere stato approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria) – l’azione di accertamento dell’illegittimità dell’atto a meri fini risarcitori deve essere respinta.
La problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) dichiara improcedibile l’azione di annullamento contenuta nel ricorso principale e nei motivi aggiunti;
2) respinge l’azione di accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati a meri fini risarcitori;
3) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA CI, Presidente
Marco RI, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | IA CI |
IL SEGRETARIO