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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2783/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI RI CRISTINA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16074/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Advanced Systems S.p.a. - 03383350638
elettivamente domiciliato presso Advanced Systems S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COMUNICAZIONE n. 20250048125420055525939 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2291/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25/07/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250048125420055525939 del 11/06/2025 relativa alla TARI anni 2019 e 2020, per
€ 1.602,29, emessa dal RTI Municipia S.p.A. per il Comune di Marano di Napoli.
La ricorrente ha posto a sostegno del ricorso i seguenti motivi :
a) intervenuta prescrizione dei crediti TARI 2019–2020 e, comunque,decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo e/o di riscossione;
mancanza di atti interruttivi ritualmente notificati;
b) mancata o irrituale notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) e/o l'inidoneità della prova notificatoria prodotta;
c) difetto di motivazione del preavviso di fermo, in particolare per l'assenza di chiara esposizione dell'imponibile, dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi e delle specifiche ragioni giuridiche della pretesa..pdf).
RTI concessionario si è opposto deducendo che: i) gli avvisi TARI 2019–2020 erano stati regolarmente notificati il 06/10/2022 mediante messo comunale al figlio convivente presso l'indirizzo di residenza;
erano, dunque, da considerarsi definitivi per mancata impugnazione;
ii) il preavviso di fermo era atto autonomamente impugnabile, ma solo per vizi propri ove gli atti sottostanti fossero definitivi;
iii) la prescrizione applicabile ai tributi locali in riscossione era quinquennale e gli atti del 2025 erano tempestivi;
iv) la motivazione del preavviso era adeguata, poiché riportava atti richiamati, annualità, voci, importi e oneri, consentendo piena difesa.
Il comune di Marano non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso intervenuta il 25.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Gli atti prodromici richiamati nell'impugnato avviso di fermo sono i seguenti:
– avviso TARI 2019 n. 926/2022 (02/09/2022) con relata del 06/10/2022 (indicata consegna al “figlio convivente”); avviso TARI 2020 n. 211/2022 (02/09/2022) con relata del 06/10/2022 (consegna al “figlio convivente”).
RTI ha depositato gli avvisi con le relate di notifica del messo comunale: per entrambi l'atto risulta consegna a persona di famiglia (figlio convivente) presso l'abitazione della contribuente. Non risulta in atti la prova della spedizione di alcuna raccomandata informativa diretta alla destinataria a seguito di tale consegna. Nella ipotesi di notifica di atti tributari tramite intermediario a persona diversa dal destinatario, per costante insegnamento, richiamato dalla ordinanza n. 32042/2024, l'art. 60, co. 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 – norma speciale rispetto al regime codicistico – stabilisce che se il consegnatario non è il destinatario, “il messo … dà notizia dell'avvenuta notificazione … a mezzo di lettera raccomandata”; la Corte ribadisce che, in tali ipotesi, è essenziale l'invio della raccomandata informativa (non necessariamente A/R), sicché è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata;
non è invece richiesto dimostrare l'avvenuta ricezione (A/R) da parte del destinatario (necessaria per la modalità notificatoria del diverso art. 140 c.p.c.). L'omessa spedizione (o l'omessa prova della spedizione) rende incompleta la procedura notificatoria.
Con l'ulteriore precisazione che, in caso di notifica a mani di persona diversa dal contribuente, occorre la semplice indicazione della spedizione della raccomandata successiva -cfr. attestazione di spedizione sulla relata - ed è sufficiente il solo invio/spedizione, a differenza della modalità notificatoria dettata dall'art. 140
c.p.c. ove occorre anche la ricezione della seconda raccomandata;
in tal senso Cass. 2022 n. 2377).
Il principio si colloca nel solco delle pronunce che qualificano la raccomandata informativa quale adempimento essenziale nelle notifiche a mani di terzi di atti tributari (si v., tra le altre, Cass., Sez. V,
12/06/2024, n. 16300, in tema di necessità della comunicazione informativa nella notifica postale a soggetti diversi;
nonché i richiami ai precedenti 2017–2022 sulla natura “essenziale” della comunicazione informativa).
Nel caso concreto, gli avvisi di accertamento TARI 2019–2020 risultano consegnati dal messo comunale a
“persona di famiglia (figlio)” presso la residenza della contribuente (notifica ex art. 139, co. 2, c.p.c. in combinato con art. 60, d.P.R. 600/1973); tuttavia, agli atti non è stata prodotta – né dal Comune né da RTI – neppure la prova della spedizione della raccomandata informativa alla destinataria Ricorrente_1. La mancata prova della spedizione della lettera informativa impedisce, secondo Cass. n. 32042/2024, di ritenere completata la sequenza notificatoria speciale di cui all'art. 60, co. 1, lett. b-bis, con conseguente inesistenza/ invalidità della notifica degli avvisi prodromici.
In assenza di atti prodromici ritualmente notificati, l'atto cautelare (preavviso di fermo) difetta del presupposto legittimante, onde va annullato per invalidità derivata.
Invero, la Corte di Cassazione con orientamento consolidato (tra le tante Cass. n. 2642 del 28/01/2022), ha ritenuto che la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà, dunque, impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o dì impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa (da ultima:Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
L'atto impugnato va, dunque, annullato per invalidità derivata, 2.Non può essere dichiarata prescritta la pretesa, come richiesto in ricorso, non essendo decorsi anni cinque dalla notifica degli avvisi.
Quanto alla determinazione del termine iniziale per il computo della decadenza quinquennale ai fini della notifica dell'accertamento TARSU/TIA, l'art. 1, comma 161 della Legge n.296/2006, dispone che gli enti locali procedono alla rettifica od all'accertamento d'ufficio con avvisi che debbono essere notificati entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, deve essere collegato alla disposizione dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, la quale stabilisce che la denuncia dei locali e delle aree tassabili ai fini TARSU deve essere presentata al
Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 22224 del 2016 (così come nella sentenza n. 12795 del 2016; vedi anche Cass. 2019, n. 3058; 2022 n. 19531) ha ritenuto che la interpretazione da dare alla norma dipende dal momento in cui si sia verificata la occupazione, e cioè, se prima del 20 gennaio o dopo tale data.
Ne consegue che, per le occupazioni iniziate tra l'uno ed il 19 gennaio, le dichiarazioni debbono essere presentate entro il 20 gennaio dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo (da ultimo in continuità Cass. 2022 n. 19535: La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l'obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva;
nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo;
la sentenza in parte motiva espressamente definisce minoritario il contrario orientamento pure emesso nella giurisprudenza di legittimità).
Ne consegue che, per le occupazioni iniziate prima del 20 Gennaio (ivi comprese le occupazioni non dichiarate iniziate l'anno precedente) le annualità accertabili sono cinque, per quelle iniziate dopo il 20 Gennaio le annualità accertabili diventano cinque più uno.
Nel caso di specie quanto all'annualità 2020, l'occupazione è iniziata fin dall'inizio dell'anno 2020 (è scritto proprio nell'accertamento 1.1.2020) sicchè il termine quinquennale di decadenza deve essere ritenuto per il 2020, quello del 31.12.2025, non decorso alla data di notifica dell'odierno atto impugnato.
Quanto all'annualità 2019, proprio dall'accertamento emerge una occupazione iniziata il 28.6.2019, quindi le annualità diventano 5+1, con la conseguenza che anche per questa annualità il termine finale era il
31.12.2025.
Va anche considerata la sospensione dei termini di accertamento, versamento, decadenza e prescrizione dettati dalla disciplina emergenziale covid-19; la prima sospensione (di 85 giorni), è stata prevista dall'art. 67, co 1 del D. L. n. 18 del 2020, Cura Italia che ha indicato una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali;
e la sospensione di prescrizione e decadenza.
La descritta sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni) anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade nel 2020.
Il Dipartimento delle finanze (nota 2.11.2021) ha precisato che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”. Con la conseguenza che il termine finale del 31.12.2025 si sposta al 26.3.2026 (da ultimo tale interpretazione ha ricevuto l'avallo della Corte di Cassazione da ultimo Cass. 1630 del 23 gennaio 2025), non decorso alla data di notifica dell'atto impugnato.
3.L'accoglimento parziale del ricorso (è stata esclusa la prescrizione) comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie parzialmente come da parte motiva e compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI RI CRISTINA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16074/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Advanced Systems S.p.a. - 03383350638
elettivamente domiciliato presso Advanced Systems S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COMUNICAZIONE n. 20250048125420055525939 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2291/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25/07/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250048125420055525939 del 11/06/2025 relativa alla TARI anni 2019 e 2020, per
€ 1.602,29, emessa dal RTI Municipia S.p.A. per il Comune di Marano di Napoli.
La ricorrente ha posto a sostegno del ricorso i seguenti motivi :
a) intervenuta prescrizione dei crediti TARI 2019–2020 e, comunque,decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo e/o di riscossione;
mancanza di atti interruttivi ritualmente notificati;
b) mancata o irrituale notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) e/o l'inidoneità della prova notificatoria prodotta;
c) difetto di motivazione del preavviso di fermo, in particolare per l'assenza di chiara esposizione dell'imponibile, dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi e delle specifiche ragioni giuridiche della pretesa..pdf).
RTI concessionario si è opposto deducendo che: i) gli avvisi TARI 2019–2020 erano stati regolarmente notificati il 06/10/2022 mediante messo comunale al figlio convivente presso l'indirizzo di residenza;
erano, dunque, da considerarsi definitivi per mancata impugnazione;
ii) il preavviso di fermo era atto autonomamente impugnabile, ma solo per vizi propri ove gli atti sottostanti fossero definitivi;
iii) la prescrizione applicabile ai tributi locali in riscossione era quinquennale e gli atti del 2025 erano tempestivi;
iv) la motivazione del preavviso era adeguata, poiché riportava atti richiamati, annualità, voci, importi e oneri, consentendo piena difesa.
Il comune di Marano non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso intervenuta il 25.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Gli atti prodromici richiamati nell'impugnato avviso di fermo sono i seguenti:
– avviso TARI 2019 n. 926/2022 (02/09/2022) con relata del 06/10/2022 (indicata consegna al “figlio convivente”); avviso TARI 2020 n. 211/2022 (02/09/2022) con relata del 06/10/2022 (consegna al “figlio convivente”).
RTI ha depositato gli avvisi con le relate di notifica del messo comunale: per entrambi l'atto risulta consegna a persona di famiglia (figlio convivente) presso l'abitazione della contribuente. Non risulta in atti la prova della spedizione di alcuna raccomandata informativa diretta alla destinataria a seguito di tale consegna. Nella ipotesi di notifica di atti tributari tramite intermediario a persona diversa dal destinatario, per costante insegnamento, richiamato dalla ordinanza n. 32042/2024, l'art. 60, co. 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 – norma speciale rispetto al regime codicistico – stabilisce che se il consegnatario non è il destinatario, “il messo … dà notizia dell'avvenuta notificazione … a mezzo di lettera raccomandata”; la Corte ribadisce che, in tali ipotesi, è essenziale l'invio della raccomandata informativa (non necessariamente A/R), sicché è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata;
non è invece richiesto dimostrare l'avvenuta ricezione (A/R) da parte del destinatario (necessaria per la modalità notificatoria del diverso art. 140 c.p.c.). L'omessa spedizione (o l'omessa prova della spedizione) rende incompleta la procedura notificatoria.
Con l'ulteriore precisazione che, in caso di notifica a mani di persona diversa dal contribuente, occorre la semplice indicazione della spedizione della raccomandata successiva -cfr. attestazione di spedizione sulla relata - ed è sufficiente il solo invio/spedizione, a differenza della modalità notificatoria dettata dall'art. 140
c.p.c. ove occorre anche la ricezione della seconda raccomandata;
in tal senso Cass. 2022 n. 2377).
Il principio si colloca nel solco delle pronunce che qualificano la raccomandata informativa quale adempimento essenziale nelle notifiche a mani di terzi di atti tributari (si v., tra le altre, Cass., Sez. V,
12/06/2024, n. 16300, in tema di necessità della comunicazione informativa nella notifica postale a soggetti diversi;
nonché i richiami ai precedenti 2017–2022 sulla natura “essenziale” della comunicazione informativa).
Nel caso concreto, gli avvisi di accertamento TARI 2019–2020 risultano consegnati dal messo comunale a
“persona di famiglia (figlio)” presso la residenza della contribuente (notifica ex art. 139, co. 2, c.p.c. in combinato con art. 60, d.P.R. 600/1973); tuttavia, agli atti non è stata prodotta – né dal Comune né da RTI – neppure la prova della spedizione della raccomandata informativa alla destinataria Ricorrente_1. La mancata prova della spedizione della lettera informativa impedisce, secondo Cass. n. 32042/2024, di ritenere completata la sequenza notificatoria speciale di cui all'art. 60, co. 1, lett. b-bis, con conseguente inesistenza/ invalidità della notifica degli avvisi prodromici.
In assenza di atti prodromici ritualmente notificati, l'atto cautelare (preavviso di fermo) difetta del presupposto legittimante, onde va annullato per invalidità derivata.
Invero, la Corte di Cassazione con orientamento consolidato (tra le tante Cass. n. 2642 del 28/01/2022), ha ritenuto che la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà, dunque, impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o dì impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa (da ultima:Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
L'atto impugnato va, dunque, annullato per invalidità derivata, 2.Non può essere dichiarata prescritta la pretesa, come richiesto in ricorso, non essendo decorsi anni cinque dalla notifica degli avvisi.
Quanto alla determinazione del termine iniziale per il computo della decadenza quinquennale ai fini della notifica dell'accertamento TARSU/TIA, l'art. 1, comma 161 della Legge n.296/2006, dispone che gli enti locali procedono alla rettifica od all'accertamento d'ufficio con avvisi che debbono essere notificati entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, deve essere collegato alla disposizione dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, la quale stabilisce che la denuncia dei locali e delle aree tassabili ai fini TARSU deve essere presentata al
Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 22224 del 2016 (così come nella sentenza n. 12795 del 2016; vedi anche Cass. 2019, n. 3058; 2022 n. 19531) ha ritenuto che la interpretazione da dare alla norma dipende dal momento in cui si sia verificata la occupazione, e cioè, se prima del 20 gennaio o dopo tale data.
Ne consegue che, per le occupazioni iniziate tra l'uno ed il 19 gennaio, le dichiarazioni debbono essere presentate entro il 20 gennaio dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo (da ultimo in continuità Cass. 2022 n. 19535: La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l'obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva;
nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo;
la sentenza in parte motiva espressamente definisce minoritario il contrario orientamento pure emesso nella giurisprudenza di legittimità).
Ne consegue che, per le occupazioni iniziate prima del 20 Gennaio (ivi comprese le occupazioni non dichiarate iniziate l'anno precedente) le annualità accertabili sono cinque, per quelle iniziate dopo il 20 Gennaio le annualità accertabili diventano cinque più uno.
Nel caso di specie quanto all'annualità 2020, l'occupazione è iniziata fin dall'inizio dell'anno 2020 (è scritto proprio nell'accertamento 1.1.2020) sicchè il termine quinquennale di decadenza deve essere ritenuto per il 2020, quello del 31.12.2025, non decorso alla data di notifica dell'odierno atto impugnato.
Quanto all'annualità 2019, proprio dall'accertamento emerge una occupazione iniziata il 28.6.2019, quindi le annualità diventano 5+1, con la conseguenza che anche per questa annualità il termine finale era il
31.12.2025.
Va anche considerata la sospensione dei termini di accertamento, versamento, decadenza e prescrizione dettati dalla disciplina emergenziale covid-19; la prima sospensione (di 85 giorni), è stata prevista dall'art. 67, co 1 del D. L. n. 18 del 2020, Cura Italia che ha indicato una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali;
e la sospensione di prescrizione e decadenza.
La descritta sospensione determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni) anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade nel 2020.
Il Dipartimento delle finanze (nota 2.11.2021) ha precisato che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”. Con la conseguenza che il termine finale del 31.12.2025 si sposta al 26.3.2026 (da ultimo tale interpretazione ha ricevuto l'avallo della Corte di Cassazione da ultimo Cass. 1630 del 23 gennaio 2025), non decorso alla data di notifica dell'atto impugnato.
3.L'accoglimento parziale del ricorso (è stata esclusa la prescrizione) comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie parzialmente come da parte motiva e compensa le spese.