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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/09/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 2906/2013, avente ad oggetto: Risarcimento danni
TRA
(c.f ), rapp.to e difeso dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Lanzara e presso cui elegge domicilio in ST SA Giorgio (SA), via Rescigno n. 19
-Parte Attrice-
E
(c.f. , via Guerrasio n. 52, ST SA Controparte_1 P.IVA_1
Giorgio (SA), in persona dell'Amministratore p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Luciano D'Amato, presso cui elegge domicilio in Cava de' Tirreni (SA), Corso Umberto I, n.
314
-Parte Convenuta-
Nonchè
(p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Nicola Belsito e presso cui elegge domicilio, via Nizza n. 134, Salerno
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Luigi Gregorio Metropoli e presso cui elegge domicilio, via C. Fimiani
n. 19, ST SA Giorgio (SA)
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_3 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Giuseppe Scarpa e tutti elett.te dom.ti presso lo studio e Per_1
Scarpa, via Attilio Barbarulo n. 34, Nocera Inferiore (SA)
-Terzi chiamati in causa- Conclusioni: I rispettivi procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 17/07/2013 il sig. premetteva Parte_1 CP_ che il giorno 28/10/2012 alle ore 8.30 circa all'interno del Onorato sito CP_1 in ST SA Giorgio , alla via Guerrasio n. 52, scivolava su una sostanza oleosa mista ad acqua, non visibile e né segnalata, nello spazio antistante l'androne del fabbricato del palazzo e precisamente dove sono allocati i citofoni e riportava lesioni personali per cui veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto 1° di Nocera Inferiore come da referto medico allegato;
che il danno subito per le lesioni riportate ammontava ad € 48.438,00; che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia per cui citava il Condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura indicata o a quella che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione.
si costituiva in giudizio il il quale contestava la domanda attorea e CP_1 precisava che parte attrice aveva denunciato l'evento al dopo oltre due CP_1 mesi dall'evento; che avrebbe dovuto dimostrare come si fosse verificato l'evento e che ne fosse responsabile il Condominio e comunque chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della che effettuava le pulizie nel fabbricato e della Parte_2
AXA Ass.ni s.p.a. che garantiva la R.C. del Condominio e concludeva per il rigetto della domanda ed in via gradata di essere tenuto indenne dalla propria Assicurazione, con vittoria di spese del giudizio, con attribuzione;
autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Axa Ass.ni che eccepiva la inoperatività della polizza assicurativa;
la decadenza dalla garanzia assicurativa per la mancata denuncia del sinistro nei termini di tre giorni dalla conoscenza;
la inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio per la sua indeterminatezza e nel merito l'infondatezza della domanda anche in merito alla quantificazione dei danni e con vittoria di spese e competenze del giudizio;
provvedeva a costituirsi in giudizio la che eccepiva l'estraneità alla Parte_2 vicenda in quanto la stessa effettuava le pulizie nel Condominio, i giorni di martedì e sabato nel periodo dell'incidente e non la domenica e né nei giorni festivi, per cui essendo la caduta avvenuta di domenica nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla stessa e concludeva per il rigetto delle domande nei suoi confronti e con vittoria di pag. 2/4 spese e competenze del giudizio, con attribuzione e comunque chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della HDI Ass.ni s.p.a.;
autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la HDI Ass.ni s.p.a. che ec- cepiva la carenza di legittimazione passiva;
la decadenza dell'operatività della polizza per la mancata denuncia del sinistro nei tre giorni;
il rigetto della pretesa di pagamento delle spese di resistenza e nel merito l'infondatezza della pretesa attorea, contestandone altresì il quantum e concludeva come da eccezioni avanzate con vittoria delle spese del giudizio;
in corso di causa venivano espletati prova testimoniale, interrogatorio formale del legale rapp.te della mentre parte attrice non si presentava a rendere il deferito in- Parte_2 terrogatorio formale, nonchè C.T. Medica, si costituiva altro difensore per la e sulle precisate conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sen- Parte_2 tenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di risarcimento danni avanzata dal sig. è infondata e Parte_1 va rigettata come da motivazione che segue.
E' risultato dall'attività istruttoria espletata che il sig. è caduto Parte_1 nelle circostanze di tempo indicata in citazione, mentre per quanto concerne il luogo ove sarebbe avvenuta la caduta non vi è alcuna certezza, anche perché vi è discordanza tra quanto dichiarato nell'atto di citazione e quanto dichiarato dagli stessi testi chiamati da parte attrice;
in particolare nell'atto di citazione si legge: “il sig. …… Parte_1 scivolava su una sostanza oleosa mista ad acqua nello spazio antistante l'androne del palazzo e precisamente dove sono allocati i citofoni”;
i testimoni figlia e moglie, del sig. Parte_1 Controparte_5 [...] nel confermare i capi di prova articolati dalla difesa della parte Persona_2 attrice, hanno affermato che la caduta era avvenuta scivolando su una sostanza oleosa posta nello spazio antistante l'androne e ove erano allocati i citofoni;
i testimoni
[...]
e hanno affermato che il sig. era scivolato Tes_1 Testimone_2 Parte_1 su una sostanza oleosa posta sul marmo antistante l'androne dove erano posti i citofoni;
dal quanto suesposto non è possibile determinare con esattezza se la caduta del sig.
[...]
sia avvenuta all'interno od all'esterno del atteso che Pt_1 CP_1 normalmente i citofoni sono allocati sulla parete esterna del fabbricato e prima del portone di ingresso del in mancanza di ulteriori elementi agli atti di causa CP_1
(foto dei luoghi), non si può escludere che la presenza della macchia oleosa era all'esterno del fabbricato ed in proprietà aliena, per cui, in tale ipotesi, nessuna pag. 3/4 responsabilità poteva e può essere addebitata al , che tra l'altro, Controparte_6
l'aveva anche eccepito, come si evince dalla sue difese.
A seguito del rigetto della domanda attrice restano assorbite le domande anche di garanzia proposte dal nei confronti dei terzi chiamati, CP_1 Controparte_2
e così come resta assorbita la domanda in garanzia avanzata da
[...] Parte_2 quest'ultima nei confronti della così come restano assorbite le Controparte_3 eccezioni avanzate dai terzi chiamati nei confronti dei chiamanti e della parte attrice.
Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, attese le questioni e gli argomenti trattati, questo Giudice ritiene di doverle compensare integralmente tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1 confronti del , in persona dell'amm.re p.t., via Guerrasio n. 52, Controparte_7 CP_1
ST SA Giorgio e nei confronti dei terzi chiamati Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., Parte_2 Controparte_3 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. nei Parte_1 confronti del Onorato. Controparte_7
2) Dichiara assorbite, atteso il rigetto della domanda attrice, le domande anche di garanzia proposte dal nei confronti dei terzi chiamati CP_1 Controparte_2
e nonché la domanda di garanzia avanzata da quest'ultima nei
[...] Parte_2 confronti della Controparte_3
3) Compensa per intero tra tutte le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 08/09/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 2906/2013, avente ad oggetto: Risarcimento danni
TRA
(c.f ), rapp.to e difeso dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Lanzara e presso cui elegge domicilio in ST SA Giorgio (SA), via Rescigno n. 19
-Parte Attrice-
E
(c.f. , via Guerrasio n. 52, ST SA Controparte_1 P.IVA_1
Giorgio (SA), in persona dell'Amministratore p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Luciano D'Amato, presso cui elegge domicilio in Cava de' Tirreni (SA), Corso Umberto I, n.
314
-Parte Convenuta-
Nonchè
(p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Nicola Belsito e presso cui elegge domicilio, via Nizza n. 134, Salerno
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Luigi Gregorio Metropoli e presso cui elegge domicilio, via C. Fimiani
n. 19, ST SA Giorgio (SA)
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_3 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Giuseppe Scarpa e tutti elett.te dom.ti presso lo studio e Per_1
Scarpa, via Attilio Barbarulo n. 34, Nocera Inferiore (SA)
-Terzi chiamati in causa- Conclusioni: I rispettivi procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 17/07/2013 il sig. premetteva Parte_1 CP_ che il giorno 28/10/2012 alle ore 8.30 circa all'interno del Onorato sito CP_1 in ST SA Giorgio , alla via Guerrasio n. 52, scivolava su una sostanza oleosa mista ad acqua, non visibile e né segnalata, nello spazio antistante l'androne del fabbricato del palazzo e precisamente dove sono allocati i citofoni e riportava lesioni personali per cui veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto 1° di Nocera Inferiore come da referto medico allegato;
che il danno subito per le lesioni riportate ammontava ad € 48.438,00; che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia per cui citava il Condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura indicata o a quella che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione.
si costituiva in giudizio il il quale contestava la domanda attorea e CP_1 precisava che parte attrice aveva denunciato l'evento al dopo oltre due CP_1 mesi dall'evento; che avrebbe dovuto dimostrare come si fosse verificato l'evento e che ne fosse responsabile il Condominio e comunque chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della che effettuava le pulizie nel fabbricato e della Parte_2
AXA Ass.ni s.p.a. che garantiva la R.C. del Condominio e concludeva per il rigetto della domanda ed in via gradata di essere tenuto indenne dalla propria Assicurazione, con vittoria di spese del giudizio, con attribuzione;
autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Axa Ass.ni che eccepiva la inoperatività della polizza assicurativa;
la decadenza dalla garanzia assicurativa per la mancata denuncia del sinistro nei termini di tre giorni dalla conoscenza;
la inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio per la sua indeterminatezza e nel merito l'infondatezza della domanda anche in merito alla quantificazione dei danni e con vittoria di spese e competenze del giudizio;
provvedeva a costituirsi in giudizio la che eccepiva l'estraneità alla Parte_2 vicenda in quanto la stessa effettuava le pulizie nel Condominio, i giorni di martedì e sabato nel periodo dell'incidente e non la domenica e né nei giorni festivi, per cui essendo la caduta avvenuta di domenica nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla stessa e concludeva per il rigetto delle domande nei suoi confronti e con vittoria di pag. 2/4 spese e competenze del giudizio, con attribuzione e comunque chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della HDI Ass.ni s.p.a.;
autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la HDI Ass.ni s.p.a. che ec- cepiva la carenza di legittimazione passiva;
la decadenza dell'operatività della polizza per la mancata denuncia del sinistro nei tre giorni;
il rigetto della pretesa di pagamento delle spese di resistenza e nel merito l'infondatezza della pretesa attorea, contestandone altresì il quantum e concludeva come da eccezioni avanzate con vittoria delle spese del giudizio;
in corso di causa venivano espletati prova testimoniale, interrogatorio formale del legale rapp.te della mentre parte attrice non si presentava a rendere il deferito in- Parte_2 terrogatorio formale, nonchè C.T. Medica, si costituiva altro difensore per la e sulle precisate conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sen- Parte_2 tenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di risarcimento danni avanzata dal sig. è infondata e Parte_1 va rigettata come da motivazione che segue.
E' risultato dall'attività istruttoria espletata che il sig. è caduto Parte_1 nelle circostanze di tempo indicata in citazione, mentre per quanto concerne il luogo ove sarebbe avvenuta la caduta non vi è alcuna certezza, anche perché vi è discordanza tra quanto dichiarato nell'atto di citazione e quanto dichiarato dagli stessi testi chiamati da parte attrice;
in particolare nell'atto di citazione si legge: “il sig. …… Parte_1 scivolava su una sostanza oleosa mista ad acqua nello spazio antistante l'androne del palazzo e precisamente dove sono allocati i citofoni”;
i testimoni figlia e moglie, del sig. Parte_1 Controparte_5 [...] nel confermare i capi di prova articolati dalla difesa della parte Persona_2 attrice, hanno affermato che la caduta era avvenuta scivolando su una sostanza oleosa posta nello spazio antistante l'androne e ove erano allocati i citofoni;
i testimoni
[...]
e hanno affermato che il sig. era scivolato Tes_1 Testimone_2 Parte_1 su una sostanza oleosa posta sul marmo antistante l'androne dove erano posti i citofoni;
dal quanto suesposto non è possibile determinare con esattezza se la caduta del sig.
[...]
sia avvenuta all'interno od all'esterno del atteso che Pt_1 CP_1 normalmente i citofoni sono allocati sulla parete esterna del fabbricato e prima del portone di ingresso del in mancanza di ulteriori elementi agli atti di causa CP_1
(foto dei luoghi), non si può escludere che la presenza della macchia oleosa era all'esterno del fabbricato ed in proprietà aliena, per cui, in tale ipotesi, nessuna pag. 3/4 responsabilità poteva e può essere addebitata al , che tra l'altro, Controparte_6
l'aveva anche eccepito, come si evince dalla sue difese.
A seguito del rigetto della domanda attrice restano assorbite le domande anche di garanzia proposte dal nei confronti dei terzi chiamati, CP_1 Controparte_2
e così come resta assorbita la domanda in garanzia avanzata da
[...] Parte_2 quest'ultima nei confronti della così come restano assorbite le Controparte_3 eccezioni avanzate dai terzi chiamati nei confronti dei chiamanti e della parte attrice.
Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, attese le questioni e gli argomenti trattati, questo Giudice ritiene di doverle compensare integralmente tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1 confronti del , in persona dell'amm.re p.t., via Guerrasio n. 52, Controparte_7 CP_1
ST SA Giorgio e nei confronti dei terzi chiamati Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., Parte_2 Controparte_3 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. nei Parte_1 confronti del Onorato. Controparte_7
2) Dichiara assorbite, atteso il rigetto della domanda attrice, le domande anche di garanzia proposte dal nei confronti dei terzi chiamati CP_1 Controparte_2
e nonché la domanda di garanzia avanzata da quest'ultima nei
[...] Parte_2 confronti della Controparte_3
3) Compensa per intero tra tutte le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 08/09/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4