Sentenza 30 settembre 2019
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'ordinanza con la quale il giudice provvede è soggetta soltanto ad appello ex art. 310 cod. proc. pen. e non con il mezzo di gravame rivolto alla sentenza con la conseguenza, quindi, che la mancata impugnazione preclude la possibilità di rimettere successivamente in discussione le ragioni poste a base del provvedimento, potendosi ipotizzare la revoca di esso solo nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2019, n. 39974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39974 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2019 |
Testo completo
39 974-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANTONELLA PA AZ -Presidente - Sent. n. sez. 487/2019 UP 14/05/2019- VINCENZO SIANI UI FABRIZIO MANCUSO R.G.N. 37989/2018 TERESA LIUNI Relatore ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell' 08/03/2018 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale, MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore di KA ER, Avv. GIANPAOLO CARRETTA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Cel RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8/3/2018 la Corte di appello di Potenza ha confer- mato la sentenza del 22/5/2017 del medesimo Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato ER KA per il tentato omicidio di AR AM e per lesioni aggravate in danno di MA CI (parti lese entrambe minorenni); fatti avvenuti in Campomaggiore, il 20/6/2016. ER KA ha riportato la pena finale di anni 4 e mesi 2 di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del futile motivo, unificati i reati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ed applicata la diminuente del rito.
1.1. La vicenda aveva avuto luogo nella casa-famiglia "Lo Scoiattolo", destinata ad ospitare minori stranieri, in occasione di una discussione tra due degli ospiti, AR AM e MA CI, e l'operatrice di turno OM CO, scaturita dal fatto che i due si erano presentati a mensa con un certo ritardo e dunque non avevano tempo per pranzare. La reazione dei ragazzi era stata di notevole violenza, in quanto il AR aveva lanciato in aria una sedia e l'altro aveva scagliato delle posate all'indirizzo della donna, tanto che un coltello le aveva ferito una caviglia. La CO chiedeva l'intervento dei Carabinieri, e riferiva che AR AM e ER KA nell'uscire dalla sala mensa avevano iniziato a picchiarsi selvaggiamente, e quest'ultimo dapprima aveva colpito violentemente alla mascella MA CI che si era intromesso, quindi aveva impugnato dal manico un paio di forbici con le quali aveva sferrato un fendente al petto del AR, all'altezza del cuore, dall'alto verso il basso. L'operatrice aveva descritto il gesto come intenzionale e non impulsivo.
1.2. Sentita in sede di rinnovazione istruttoria nel processo di appello, OM CO aveva arricchito di dettagli inediti la versione resa nelle indagini, affermando che quando era uscita dalla sala mensa per chiamare i Carabinieri era stata seguita da alcuni giovani tra i quali il MA e il AR, sicchè aveva avuto timore di subire un'azione violenta da parte di costoro e addirittura di essere uccisa. Tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto tale deposizione inattendibile in base ad una valutazione logica agganciata ad elementi obiettivi, quali il dato che la reazione violenta del MA si era esaurita con il lancio delle posate e che i due nel frangente non si erano armati di alcun oggetto, ad esempio di coltelli facilmente a portata di mano;
pertanto i giudici di appello hanno confermato l'impostazione del primo collegio diretta a negare la sussistenza dei presupposti della legittima difesa. Tel 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Gianpaolo Carretta, i cui motivi di impugnazione sono enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a mente dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, per non avere motivato la ricorrenza del requisito normativo della "particolare comples- sità del dibattimento" ai fini della disposta sospensione dei termini di durata della custodia cautelare durante il termine per il deposito della motivazione. Secondo il ricorrente, è causa di nullità della sentenza la sospensione del termine di custodia cautelare non sorretta da reali esigenze processuali riguar- danti la complessità del dibattimento, sotto il profilo del numero degli imputati e/o delle imputazioni, e delle particolari incombenze istruttorie (es. espletamento di una perizia), elementi che nella specie non ricorrono per essersi il giudizio svolto in forma di rito abbreviato e che sono stati motivati con mere formule di stile. Peraltro, tale sospensione comporta anche quella corrispondente del termine di prescrizione, sicchè se ne evidenzia l'estrema rilevanza. La declaratoria di inammissibilità dell'illustrata doglianza, ritenuta in sen- tenza poiché la censura non è stata oggetto di motivi di appello bensì avanzata in sede di eccezioni preliminari, è contraria alla realtà in quanto nel gravame si sono avanzati motivi attinenti all'assenza di ogni complessità istruttoria dei quali non si è tenuto conto. Inoltre, la disposta sospensione è avvenuta senza previa instaurazione del contraddittorio, ancorchè sommario, sul punto, come prescrive l'art. 111 Cost.: ciò determina la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ulteriore profilo di nullità è la mancata contestuale traduzione del dispo- sitivo della sentenza ad opera di un interprete senegalese, così da comprimere le facoltà processuali riconosciute personalmente all'imputato, come il diritto di impugnare la sentenza.
2.2. Si lamenta il difetto e l'illogicità della motivazione sul punto della richiesta della difesa di rinnovazione istruttoria, diretta all'audizione di AM OM e all'esame dell'imputato, perchè mancherebbe ogni giustificazione del rigetto di quest'ultimo incombente mentre l'altro sarebbe stato liquidato con la sufficienza del materiale probatorio già in atti.
2.3. Ulteriore vizio di motivazione si rinviene laddove la Corte territoriale ha ritenuto che la nuova versione resa da OM CO in sede di rinnovazione istruttoria sia inattendibile anche per l'inverosimiglianza del dato per cui la teste ha ricordato con maggiore precisione i fatti a circa due anni dalla loro verificazione piuttosto che nell'immediatezza degli stessi. Sul punto, nel 2 ricorso si afferma che la CO, sentita subito dopo la vicenda ancora in stato di shock, ha successivamente acquistato la giusta distanza dal fatto e la lucidità che in quel primo momento le era mancata, sicchè la sua deposizione in grado di appello è senz'altro più attendibile delle prime dichiarazioni. Il ricorrente si duole della mancata nuova audizione del teste AM OM che avrebbe asseverato l'indole violenta e litigiosa dei due ragazzi ostili alla CO, e in particolare del CI, come dalla stessa illustrata. Peraltro, nella ricostruzione del primo giudice erroneamente si ritiene che il AM non fosse presente al fatto, mentre egli l'ha precisamente descritto in quanto era presente, ed ha altresì affermato che MA CI voleva ammazzare la donna, così confermando le dichiarazioni rese da ultimo dalla CO. Ulteriore elemento rimasto privo di rilievo da parte dei giudici del merito è il dato che anche il KA era stato ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Carlo di Potenza, avendo riportato dei colpi alla testa e al collo. Nel ricorso si riportano ampi stralci dell'interrogatorio di garanzia del KA, onde ricavarne che i giudici abbiano travisato il fatto, invece ricostruito attendibilmente dall'imputato, in consonanza con le dichiarazioni rese dal AM e dalla CO. Da tali ricostruzioni emerge l'assenza di animus necandi del KA, confermata dalla produzione di un solo colpo di forbici a fronte della pioggia di posate operata dal CI, con ferimento della donna per la caduta di un coltello. Si trae conferma per questa via che l'imputato non ha affatto determinato volontariamente o colposamente la situazione pericolosa in atto, ma ha inteso al contrario resistere all'azione aggressiva in danno della CO intrapresa dal AR e dal CI, rimanendo peraltro anch'egli vittima della loro violenza.
2.4. Vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della scriminante della legittima difesa, reale o putativa, ovvero dello stato di necessità; derubricazione del tentativo di omicidio nel delitto di lesioni personali. Il ricorrente si duole che non si sia configurata in tali termini l'azione del KA, erroneamente ritenendo l'assenza del pericolo di un danno grave e irreparabile nei confronti della CO, oltre che della condizione dello stato di necessità per essere stato il KA obiettivo dell'aggressione di MA CI, che intendeva colpirlo con un bastone di legno. Da leggersi congiuntamente, in via subordinata, è la contestazione da parte del ricorrente del tentativo di omicidio, da derubricarsi nel reato di lesioni personali, alla stregua delle modalità dell'azione e dell'assenza del dolo omicidiario.
2.5. Vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante del futile motivo (comunque ritenuta minusvalente rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche), che sarebbe esclusa alla stregua delle dichiarazioni dei 3 Cel testi CO e AM, oltre che dal contesto dell'azione e dalle condizioni culturali dei soggetti coinvolti.
2.6. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., ritenendo il ricorrente che la condizione di incensuratezza del KA non sia stata valutata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il cui ridimensionamento si invoca nei limiti del beneficio ex art. 163 cod. pen.
2.7. Infine, si rinnova la richiesta di applicazione della causa di non puni- bilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., previa derubricazione del tentato omicidio nel reato di lesioni personali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per alcuni versi, infondato per altri.
1.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto le censure afferenti alla sospensione dei termini della custodia cautelare devono proporsi con procedi- mento incidentale ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e non con il mezzo di gravame rivolto alla sentenza. Pertanto, la mancata impugnazione da parte dell'interessato preclude allo stesso di rimettere successivamente in discussione le ragioni poste a base del provvedimento, potendosi ipotizzare la revoca di esso solo nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi (Sez. 5, n. 8438 del 23/01/2007, Manzi e altri, Rv. 236256).
1.2. Quanto alla doglianza riguardante la mancata traduzione del dispo- sitivo della sentenza, così da frustrare il personale diritto di impugnazione del- l'imputato, si rileva che in tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen. come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza del- l'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di compren- sione della lingua italiana (Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246; n. 8094 del 04/02/2016, Rv. 266238), questione mai sollevata dalla difesa nel corso del processo;
necessaria inoltre la dimostrazione di un reale e concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione degli atti processuali (Sez. 6, n. 22814 del 10/5/2016), elemento pure mancante nel caso in esame, ove l'attivazione di tutte le impugnazioni è stata garantita dalla difesa tecnica del KA (oltre al rilievo che trattasi di un diritto personalissimo dell'imputato allo- glotta, al quale spetta la legittimazione in via esclusiva a sollevare la relativa doglianza: Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327). Anche questo profilo di doglianza risulta quindi inammissibile. Tel 2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta il difetto e l'illogicità della motivazione sul punto della richiesta della difesa di rinnovazione istruttoria, diretta all'audizione di AM OM e all'esame dell'imputato, profili risolti con il richiamo a mere formule di stile. Tale censura è generica, perché non specifica le ragioni di necessità delle prove richieste: il AM era stato già sentito nel primo grado, quale condizione del giudizio abbreviato, mentre l'imputato era stato sentito nell'interrogatorio di garanzia;
le informazioni di entrambi i soggetti processuali sono state ritual- mente acquisite al compendio utilizzabile ai fini della decisione, né sono stati segnalati profili che necessitassero di particolare approfondimento. Dunque, si deve concludere che il giudizio di superfluità delle richieste probatorie non è stato scalfito in alcun modo dalla proposta doglianza, che risulta inammissibile.
3. Il terzo motivo si impernia sulla erronea valutazione di inattendibilità della testimonianza resa da NC CO. Sul punto, la Corte territoriale ha illustrato che l'aggiunta di dettagli inediti rispetto alle prime dichiarazioni della CO ha reso la ricostruzione degli accadimenti del tutto inattendibile, anche alla luce di alcuni dati oggettivi. Tale giudizio è stato diffusamente illustrato nella sentenza, con puntuali notazioni di fatto dirette ad evidenziare che i due ragazzi CI e AR - dopo la prima esplosione di aggressività espressa con il lancio della sedia e delle posate non erano però armati quando erano usciti dalla sala mensa al seguito - della CO, e nulla ne faceva presagire un'intenzione direttamente aggres- siva contro la donna, mentre ER KA, in assenza di qualsiasi situazione di pericolo per l'incolumità sua o della CO, aveva innescato un violento scontro corpo a corpo nel cui ambito egli si era dotato di un paio di forbici con cui aveva inferto il fendente potenzialmente letale al petto del AR ed aveva messo fuori gioco l'altro ragazzo sferrandogli un pugno alla mascella. Ritenendo pertanto attendibile soltanto la versione dei fatti resa dalla CO nell'immediatezza, e non genuina quella resa in appello, ricalibrata con l'aggiunta dei suoi personali timori per una paventata aggressione violenta da parte dei due ragazzi rimproverati per il ritardo, la Corte territoriale l'ha disattesa, offrendo di tale valutazione una logica ed esaustiva motivazione. A fronte di ciò, né il richiamo alle possibili informazioni da richiedersi a AM OM in ordine all'indole violenta delle persone offese, né il fatto che anche ER KA avesse riportato lesioni curate in ospedale, trattando profili irrilevanti sul punto focale, avrebbero potuto modificare la ricostruzione della vicenda conforme- mente accolta dai giudici di merito. 5 Col Si tratta di una valutazione di mero fatto, basata sugli elementi emersi dal compendio probatorio, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità quando sia stato vagliato con compiutezza e senza profili di travisa- mento (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L.e altro, Rv. 272018), come è appunto accaduto nel caso in esame. Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e la relativa doglianza deve essere rigettata.
4. Con ulteriore e interconnesso motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della scriminante della legittima difesa, reale o putativa, ovvero dello stato di necessità; in subordine si propugna la derubrica- zione del tentativo di omicidio nel delitto di lesioni personali, tale risultando l'elemento psichico dell'imputato. Anche tali censure risultano infondate.
4.1. Ribadito che le invocate scriminanti sono state escluse sulla base della motivata assenza dei presupposti normativi, la verifica di legittimità può riguar- dare soltanto il corretto apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. Per escludere la legittima difesa si è evidenziato che la condotta dei due ragazzi parti lese non aveva imposto al KA la necessità di difendersi da un pericolo attuale e inevitabile, sia perché la situazione di pericolo fu suscitata anche dal suo stesso comportamento allorchè decise di armarsi delle forbici, sia perché gli si presentava il commodus discessus di non seguire i due ragazzi ostili così salvaguardando la propria incolumità fisica allontanandosi dal luogo del conflitto (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080). Altrettanto deve dirsi per lo stato di necessità, che primariamente postula che la situazione necessitante non sia stata volontariamente causata e che non vi siano alternative alla condotta delittuosa integrata per reagire alla necessità.
4.2. Alla stregua della ricostruzione accolta dai giudici di merito, l'azione delittuosa si è svolta in un contesto autonomo e successivo rispetto alla vicenda della reazione violenta dei due ragazzi rimproverati dalla CO, ormai dissolta con il lancio di posate da parte di MA CI. Da tale notazione si è ricavato che i due ragazzi non covassero alcuna volontà omicida, o comunque l'intenzione di proseguire la precedente condotta violenta. Pertanto l'innesto dell'azione dell'imputato, armatosi di forbici e postosi al seguito dei due ragazzi che, disarmati, stavano seguendo all'esterno la CO, non poteva dirsi in alcun modo determinata da una percezione di pericolo concreta ed attuale, essendo invece sorretta dall'animus necandi, ben diverso dal dolo di lesioni, Cel desunto dalla potenzialità dell'arma usata e dal distretto fisico attinto, nonchè dall'idoneità dell'azione aggressiva accertata secondo la tipica prognosi postuma, con riferimento alla situazione concreta, elementi tutti convergenti nel senso di evidenziare che il KA avesse agito con volontà diretta a procurare la morte del AR. Né l'allontanamento successivo al colpo di forbici al petto della persona offesa può ricondursi ad un'iniziativa spontanea dell'imputato, denotante un recesso dall'azione delittuosa, essendo stato invece determinato dal tempe- stivo intervento di terze persone che ponevano termine alla vicenda. Pertanto, si è concluso che nella specie fosse ravvisabile il dolo diretto dell'omicidio, inteso come perseguimento della morte della persona offesa evento conseguente - dall'azione criminosa quanto meno nella forma del dolo alternativo, in cui - l'agente si rappresenta tale evento come certo o altamente probabile (Sez. 1, n. 385 del 19/11/1999 - dep. 2000, Denaro, Rv. 215251). Si deve affermare che l'operazione dei giudici di merito, diretta a trarre l'atteggiamento psicologico dell'imputato dalle modalità dell'azione e dal mezzo impiegato, è la metodica comunemente utilizzata per verificare l'intenzionalità omicidiaria nel tentativo, ricerca da condurre secondo il criterio della prognosi postuma. In tali termini è il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale (tra le varie pronunce, Sez. 1, n. 35006 del 18/4/2013; Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915). Deve qui ribadirsi il costante orientamento di legittimità, secondo cui in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Il ragionamento motivazionale della Corte territoriale, sopra sintetizzato, si è correttamente attenuto alle illustrate coordinate giurisprudenziali e non patisce rilievi di manifesta illogicità o di travisamento della piattaforma proba- toria, così da comportare il rigetto anche della doglianza in esame.
5. Con il quinto motivo si lamenta il riconoscimento dell'aggravante del futile motivo, che secondo il ricorrente doveva invece escludersi in base alle dichiarazioni della CO e del AM. La motivazione sul punto della Corte territoriale è imperniata sul rilievo che l'esplosione di aggressività di ER KA non può ricollegarsi alla vicenda precedentemente occorsa nella sala mensa se non a livello di mero pretesto, trattandosi di uno stimolo sproporzionato rispetto alle gravi conseguenze derivate. La giurisprudenza ha inteso tale aggravante comune nel senso che il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza 7 che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa (ex multis, Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237686). Ancora una volta, deve rilevarsi che il tema riguarda valutazioni di profili fattuali demandati all'apprezzamento dei giudici di merito, che in questa sede sono incensurabili perchè congruamente motivati, in aderenza ai risultati della piattaforma probatoria. - -Va infine rilevato con efficacia assorbente che tale aggravante è stata considerata subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche cosicchè il trattamento sanzionatorio riservato al'imputato non è stato concreta- mente condizionato dalla sua ritenuta integrazione. Ciò rende inammissibile per carenza di interesse tale motivo di ricorso (Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018 - dep. 2019, Bondani, Rv. 275962; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803; Sez. 1, n. 16398 del 14/01/2008, Civita e altro, Rv. 239579).
6. Il sesto motivo di impugnazione riguarda la ritenuta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando il ricorrente che la condizione di incensuratezza del KA non sia stata valutata nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Sul punto, la Corte territoriale ha operato rinvio alla pena irrogata dal primo giudice, ritenendola congrua e adeguata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto. Dal canto suo, il giudice di primo grado ha dato atto di avere valutato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., con particolare riguardo alla gravità della condotta, e nel riconoscere al KA le circostanze attenuanti generiche con valutazione di prevalenza sulle contestate aggravanti, ha espressamente avuto considerazione "delle particolari condizioni dell'imputato, della sua giovane età e del fatto che trattasi di soggetto incensurato". Pertanto, la doglianza relativa alla violazione dei parametri dell'art. 133 cod. pen., con specifico riguardo all'incensuratezza del KA, è manifestamente infondata, né può invocarsi da questa Corte di legittimità alcuna ridetermina- zione della pena nei limiti del beneficio ex art. 163 cod. pen., trattandosi di competenze riservate ai giudici del merito.
7. Con l'ultimo motivo di ricorso si rinnova la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., previa derubricazione del tentato omicidio nel reato di lesioni personali. Anche tale richiesta deve ritenersi inammissibile, poiché è stata già motivatamente rigettata nella sentenza impugnata, in cui - dandosi atto della qualificazione del fatto contestato sub A) in termini di tentato omicidio si è Cel segnalato che il limite di pena superiore a cinque anni di reclusione esula dai limiti di legge per il riconoscimento del beneficio ex art. 131 bis cod. pen. E le considerazioni che precedono, in particolare quelle illustrate al punto 4.2, non consentono di giungere all'invocata riqualificazione del tentato omicidio nel meno grave reato di lesioni personali.
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 14 maggio 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa Liuhi Antonella Patrizia Mazzei Gensalius детруг DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 SET 2019 IL CANCELLIERE IA FAIELLA 9