Art. 20. 1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 18, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, e' attribuita una indennita' onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennita', aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
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4 maggio 2001
4 maggio 2001
Commentario • 1
- 1. Pacchetto sicurezza: il decreto legge pubblicato in GazzettaAccesso limitatoAndrea Ceccobelli · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2008
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/07/2025, n. 5554Provvedimento: […] Il comma 4 dell'articolo qui in esame ha assicurato copertura finanziaria alla suddetta operazione, a tali fini considerando le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia.Leggi di più...
- distanza minima 10 chilometri·
- art. 10 d.p.r. 147/1990·
- giurisdizione amministrativa·
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- 2. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/11/2014, n. 5796Provvedimento: […] Il comma 4 dell'articolo qui in esame ha assicurato copertura finanziaria alla suddetta operazione, a tali fini considerando le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell' articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia.Leggi di più...
- art. 20 legge 26 marzo 2001, n. 128·
- art. 49 d.p.r. 164/2002·
- art. 24 comma 75 D.L. 1-7-2009 n. 78·
- art. 7-bis d.l. 23-5-2008 n. 92·
- art. 10 d.p.r. 147/1990·
- servizio di presidio del territorio·
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- 3. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 16/10/2020, n. 10618Provvedimento: Pubblicato il 16/10/2020 N. 10618/2020 REG.PROV.COLL. N. 06638/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6638 del 2008, proposto da AS FA ME, EL PA, RE IU, LI AN, GI AN, CO DR, NN DR, RU ON, NO ND, TA IO, LL ME, PA AN, IA EM, NT SS, ZO CH, ET DR, RI AE, RU UC, RI AN, HI AN, RE FA, PA AN e LA NI elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 44 presso lo studio dell'avv. Stefania Steri e rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. ON Maria La Scala del foro di Bari contro …Leggi di più...
- servizi di ordine pubblico·
- art. 37 d.p.r. n. 782/85·
- indennità di ordine pubblico in sede·
- art. 20 l. n. 128/01·
- ordinanze di servizio del Questore·
- diritto soggettivo all'emolumento·
- art. 73 d.lgs. n. 104/10·
- perenzione del giudizio·
- art. 82 d.lgs. n. 104/10·
- onere della prova