Articolo 20 della Legge 26 marzo 2001, n. 128
Articolo 19Articolo 21
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4 maggio 2001
Art. 20. 1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 18, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, e' attribuita una indennita' onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennita', aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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