Art. 20. 1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 18, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, e' attribuita una indennita' onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennita', aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
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4 maggio 2001
4 maggio 2001
Commentario • 1
- 1. Pacchetto sicurezza: il decreto legge pubblicato in GazzettaAccesso limitatoAndrea Ceccobelli · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2008
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/07/2025, n. 5554Provvedimento: […] Il comma 4 dell'articolo qui in esame ha assicurato copertura finanziaria alla suddetta operazione, a tali fini considerando le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia.Leggi di più...
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