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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/11/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1290/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa CI Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1290/2025 R.G., promossa da:
società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della Controparte_1
Legge n. 130 del 30/04/1999, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 capitale sociale euro 10.000,00 i.v., con numero di codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso - Belluno iscritta al n. 35892.9 dell'Elenco P.IVA_1 delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la ai sensi dell'articolo CP_2
4 del Provvedimento di del 7/06/2017, rappresentata, in virtù di procura CP_2 notarile a rogito Notaio Dott. Notaio in Pordenone, del 20/04/2022, rep. Persona_1
n. 33134 e racc. n. 22224, registrata a Pordenone il 26/04/2022 al n.5704 serie 1T (All. A), da con sede in Milano Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 capitale sociale Controparte_3
euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D - Div. P.A.S. n. 18/2025 di
Reg. il 26/05/2025, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notaio
Dott. del 29/02/2024, rep. n. 11664 e racc. n. 6589, Registrata presso l'Uff. Persona_2
Territoriale Atti. Pubb. di Milano -DP II il 11/03/2024 n. 22040 serie 1T (All. B), congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giulia Galati (C.F. e C.F._1
1 dall'Avv. Davide Sarina (C.F. ), che dichiarano di voler ricevere le C.F._2
comunicazioni e le notifiche telematiche al numero di fax 02.87205255 e all'indirizzo P.E.C. eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Sabrina Email_1
Angioli come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._3
e ivi residente in [...];
RESISTENTE contumace
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni – accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025 parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e segnatamente: “Piaccia al Tribunale adito, Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Nel merito: accertare e dichiarare che il sig. (C.F. Controparte_4
nato a [...] il [...] ha accettato in forma tacita C.F._3 ex art. 476 c.c. e/o ex art. 485 c.c. l'eredità del sig. sui seguenti beni e Persona_3
nelle quote di seguito indicate a) Piena proprietà per la quota di ¼ in regime di separazione dei beni: Immobile n. 1: Comune I155 - SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 5; Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253
Subalterno 6. b) Piena proprietà per la quota di ½ per i seguenti beni: i) Immobile n. 1:
Comune I155 - SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 58 Particella
581 Subalterno 8; Sezione urbana - Foglio 58 Particella 705 Subalterno 2; Sezione urbana -
Foglio 58 Particella 706. Conseguentemente: Ordinare al Competente Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR II di Arezzo al fine di garantire la continuità delle trascrizioni e assicurare la forma di pubblicità necessaria ex
2 lege per tali atti, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Con espressa riserva di ogni ulteriore difesa, deduzione, produzione ed istanza anche istruttoria all'esito delle difese avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss cpc la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_4
di Arezzo, per sentire accogliere nei suoi confronti le conclusioni come in epigrafe trascritte.
A sostegno della domanda, la esponeva che: Controparte_1
- con decreto ingiuntivo n. 1055/2020 (RG n. 2565/2020) del 5/10/2020, il Tribunale di
Rimini ingiungeva alla società il pagamento della somma di Parte_1
Euro 329.180,03, nonché, ai sig.ri e in qualità di Parte_2 Parte_3 garanti e in solido tra loro, il pagamento della minor somma di Euro 319.529,84, oltre il pagamento degli interessi di mora ai tassi indicati in ricorso (doc. 1);
- non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge da nessuno degli ingiunti, il predetto decreto veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del 4/1/2021 dal
Tribunale di Rimini;
Con
- in dipendenza del predetto titolo, iscriveva ipoteca giudiziale presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo, reg. gen. n. 14742 e reg. part. n. 1867, per l'importo di Euro 450.000,00 sui beni immobili in comproprietà del coobbligato così come all'epoca catastalmente censiti: a) Piena proprietà per la Parte_3
quota di ¼ in regime di separazione dei beni: Immobile n. 1: Comune I155 -
SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253
Subalterno 5; Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 6. b) Piena proprietà per la quota di ½ per i seguenti beni: i) Immobile n. 1: Comune I155 -
SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 58 Particella 581
Subalterno 8; Sezione urbana - Foglio 58 Particella 705 Subalterno 2; Sezione urbana
- Foglio 58 Particella 706. ii) Immobile n. 2: Comune I155 - SA (AR), Catasto
Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 58 Particella 581 Subalterno 10 iii) Immobile n. 3:
Comune I155 - SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76
3 Particella 253 Subalterno 15; iv) Immobile n.
4 - Comune I155 - SA (AR),
Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 14;
- medio tempore, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 19/04/2022 con efficacia economica 01/01/2022 ed efficacia giuridica dal 19/04/2022, Controparte_6
Con (la “ o “ ”) cedeva pro-soluto a un portafoglio di crediti CP_2 Controparte_1 identificabili secondo i criteri indicati nel relativo Avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. della Repubblica Italiana – Parte II n. 45 del 19 aprile 2022 (All. C);
- Tra i crediti è compreso quello di cui al sopra indicato decreto ingiuntivo n. 1055/2020
(RG n. 2565/2020) del Tribunale di Rimini;
- In ragione del perdurante inadempimento del debitore, notificava al sig. CP_1
atto di precetto (doc. 2); CP_4
- Successivamente, con atto notificato il 21/06/2024, pignorava (doc. 3) i CP_1
seguenti immobili, ed ogni accessorio e pertinenza, per le seguenti quote di proprietà:
a) Piena proprietà per la quota di ¼ in regime di separazione dei beni: Immobile n. 1:
Comune I155 - SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76
Particella 253 Subalterno 5; Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 6. b)
Piena proprietà per la quota di ½ per i seguenti beni: i) Immobile n. 1: Comune I155 -
SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 58 Particella 581
Subalterno 8; Sezione urbana - Foglio 58 Particella 705 Subalterno 2; Sezione urbana
- Foglio 58 Particella 706. La procedura è stata iscritta a ruolo in data 15/07/2024 e il pignoramento è stato trascritto in data 08/08/2024, reg. gen. n. 1423 e reg. part. n.
11084 presso l'Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare;
- con provvedimento del 10/12/2024, il GE chiedeva al creditore procedente il deposito di una relazione notarile aggiornata recante l'indicazione delle trascrizioni e delle iscrizioni relative alle quote non pignorate di proprietà dei comproprietari dell'esecutato, con riserva di esaminare, ai fini del giudizio di divisione, la continuità delle trascrizioni anche con riferimento a questi ultimi (doc. 4);
- in data 3/02/2025, depositava la relazione notarile aggiornata (doc. 5); CP_1
- con provvedimento del 16/04/2025, il GE rilevava il difetto di continuità delle
4 trascrizioni con riferimento alle quote non pignorate di proprietà dei comproprietari dell'esecutato, in quanto dalla relazione notarile risultava che solo il debitore esecutato ha accettato l'eredità del sig. come da nota trascritta ai nn. Persona_3
16808/12193 il 3/12/2020, e ha disposto il deposito entro il termine di 60 giorni della nota di trascrizione dell'accettazione dell'eredità devoluta a favore di CP_4
contro o la prova dell'introduzione di un giudizio per
[...] Persona_3
l'accertamento della qualità di erede (doc. 6);
- il sig. risultava essere erede ex lege, unitamente al germano Controparte_4 [...]
del sig. deceduto il 2 gennaio 2011 (doc. 7): l'eredità era Parte_3 Persona_3 stata, infatti, devoluta per legge a favore dei figli del de cuius e Parte_3
in quote ereditarie paritetiche, stante la rinunzia all'eredità resa Controparte_4 dal coniuge il 18 novembre 2011, rep. N.278, reg. a San Controparte_7
Sepolcro il 22 novembre 2011 al n. 373 (doc. 8);
- l'accettazione tacita era documentalmente provata dai seguenti elementi:
1. Voltura catastale dell'immobile in favore di (doc. 8);
2. Residenza Controparte_4
anagrafica nell'immobile da parte di (doc. 9), risultando pertanto Controparte_4 il convenuto aver il possesso dei beni ereditari e, pertanto, non avendo redatto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, lo stesso deve conseguentemente considerarsi erede ope legis del sig. Persona_3
Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente chiedeva che fosse accertata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di con le Persona_3 Controparte_4 conseguenti declaratorie di legge.
cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio Controparte_4 ed è stato dichiarato contumace.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata.
Risulta infatti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente che il convenuto, in relazione all'eredità del padre, ha compiuto atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, risulta che sia nel possesso dei beni ereditari, senza aver Controparte_4
5 nei tre mesi successivi all'apertura della successione né accettato con beneficio d'inventario, né effettuato alcun inventario, rendendosi peraltro intestatario dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario, come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente
(richieste di voltura).
Tali circostanze inducono a ritenere senz'altro sussistenti i presupposti di cui all'art. 476 c.c..
Ed infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “…..se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009 e successive conformi).
Ulteriori argomenti di prova a favore della tesi di parte ricorrente possono poi desumersi, ai sensi dell'art 116, secondo comma, c.p.c., dal comportamento processuale della convenuta rimasta contumace
In conclusione, la domanda non può che essere accolta.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla contumacia della convenuta e alla particolare natura della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta accettazione dell'eredità e, quindi, la intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte di (C.F. Controparte_4
, in relazione alla successione del defunto padre C.F._3 Per_3
(C.F. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._4 deceduto in SA (PG) in data 02.01.2011;
2) ordina pertanto al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell'accettazione di eredità da parte di in relazione alla successione di Controparte_4 Per_3
per le seguenti quote e diritti sui seguenti cespiti:
[...]
a) Piena proprietà per la quota di ¼ su Immobile n. 1: Comune I155 - SA
6 (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 5;
Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 6.
b) Piena proprietà per la quota di ½ per i seguenti beni: i) Immobile n. 1: Comune I155
- SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 58 Particella 581
Subalterno 8; Sezione urbana - Foglio 58 Particella 705 Subalterno 2; Sezione urbana
- Foglio 58 Particella 706;
3) Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Arezzo, 25.11.2025
Il Giudice
D.ssa CI Faltoni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa CI Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1290/2025 R.G., promossa da:
società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della Controparte_1
Legge n. 130 del 30/04/1999, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 capitale sociale euro 10.000,00 i.v., con numero di codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso - Belluno iscritta al n. 35892.9 dell'Elenco P.IVA_1 delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la ai sensi dell'articolo CP_2
4 del Provvedimento di del 7/06/2017, rappresentata, in virtù di procura CP_2 notarile a rogito Notaio Dott. Notaio in Pordenone, del 20/04/2022, rep. Persona_1
n. 33134 e racc. n. 22224, registrata a Pordenone il 26/04/2022 al n.5704 serie 1T (All. A), da con sede in Milano Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 capitale sociale Controparte_3
euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D - Div. P.A.S. n. 18/2025 di
Reg. il 26/05/2025, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notaio
Dott. del 29/02/2024, rep. n. 11664 e racc. n. 6589, Registrata presso l'Uff. Persona_2
Territoriale Atti. Pubb. di Milano -DP II il 11/03/2024 n. 22040 serie 1T (All. B), congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giulia Galati (C.F. e C.F._1
1 dall'Avv. Davide Sarina (C.F. ), che dichiarano di voler ricevere le C.F._2
comunicazioni e le notifiche telematiche al numero di fax 02.87205255 e all'indirizzo P.E.C. eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Sabrina Email_1
Angioli come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._3
e ivi residente in [...];
RESISTENTE contumace
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni – accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025 parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e segnatamente: “Piaccia al Tribunale adito, Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Nel merito: accertare e dichiarare che il sig. (C.F. Controparte_4
nato a [...] il [...] ha accettato in forma tacita C.F._3 ex art. 476 c.c. e/o ex art. 485 c.c. l'eredità del sig. sui seguenti beni e Persona_3
nelle quote di seguito indicate a) Piena proprietà per la quota di ¼ in regime di separazione dei beni: Immobile n. 1: Comune I155 - SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 5; Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253
Subalterno 6. b) Piena proprietà per la quota di ½ per i seguenti beni: i) Immobile n. 1:
Comune I155 - SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 58 Particella
581 Subalterno 8; Sezione urbana - Foglio 58 Particella 705 Subalterno 2; Sezione urbana -
Foglio 58 Particella 706. Conseguentemente: Ordinare al Competente Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR II di Arezzo al fine di garantire la continuità delle trascrizioni e assicurare la forma di pubblicità necessaria ex
2 lege per tali atti, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Con espressa riserva di ogni ulteriore difesa, deduzione, produzione ed istanza anche istruttoria all'esito delle difese avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss cpc la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_4
di Arezzo, per sentire accogliere nei suoi confronti le conclusioni come in epigrafe trascritte.
A sostegno della domanda, la esponeva che: Controparte_1
- con decreto ingiuntivo n. 1055/2020 (RG n. 2565/2020) del 5/10/2020, il Tribunale di
Rimini ingiungeva alla società il pagamento della somma di Parte_1
Euro 329.180,03, nonché, ai sig.ri e in qualità di Parte_2 Parte_3 garanti e in solido tra loro, il pagamento della minor somma di Euro 319.529,84, oltre il pagamento degli interessi di mora ai tassi indicati in ricorso (doc. 1);
- non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge da nessuno degli ingiunti, il predetto decreto veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del 4/1/2021 dal
Tribunale di Rimini;
Con
- in dipendenza del predetto titolo, iscriveva ipoteca giudiziale presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo, reg. gen. n. 14742 e reg. part. n. 1867, per l'importo di Euro 450.000,00 sui beni immobili in comproprietà del coobbligato così come all'epoca catastalmente censiti: a) Piena proprietà per la Parte_3
quota di ¼ in regime di separazione dei beni: Immobile n. 1: Comune I155 -
SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253
Subalterno 5; Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 6. b) Piena proprietà per la quota di ½ per i seguenti beni: i) Immobile n. 1: Comune I155 -
SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 58 Particella 581
Subalterno 8; Sezione urbana - Foglio 58 Particella 705 Subalterno 2; Sezione urbana
- Foglio 58 Particella 706. ii) Immobile n. 2: Comune I155 - SA (AR), Catasto
Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 58 Particella 581 Subalterno 10 iii) Immobile n. 3:
Comune I155 - SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76
3 Particella 253 Subalterno 15; iv) Immobile n.
4 - Comune I155 - SA (AR),
Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 14;
- medio tempore, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 19/04/2022 con efficacia economica 01/01/2022 ed efficacia giuridica dal 19/04/2022, Controparte_6
Con (la “ o “ ”) cedeva pro-soluto a un portafoglio di crediti CP_2 Controparte_1 identificabili secondo i criteri indicati nel relativo Avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. della Repubblica Italiana – Parte II n. 45 del 19 aprile 2022 (All. C);
- Tra i crediti è compreso quello di cui al sopra indicato decreto ingiuntivo n. 1055/2020
(RG n. 2565/2020) del Tribunale di Rimini;
- In ragione del perdurante inadempimento del debitore, notificava al sig. CP_1
atto di precetto (doc. 2); CP_4
- Successivamente, con atto notificato il 21/06/2024, pignorava (doc. 3) i CP_1
seguenti immobili, ed ogni accessorio e pertinenza, per le seguenti quote di proprietà:
a) Piena proprietà per la quota di ¼ in regime di separazione dei beni: Immobile n. 1:
Comune I155 - SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76
Particella 253 Subalterno 5; Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 6. b)
Piena proprietà per la quota di ½ per i seguenti beni: i) Immobile n. 1: Comune I155 -
SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 58 Particella 581
Subalterno 8; Sezione urbana - Foglio 58 Particella 705 Subalterno 2; Sezione urbana
- Foglio 58 Particella 706. La procedura è stata iscritta a ruolo in data 15/07/2024 e il pignoramento è stato trascritto in data 08/08/2024, reg. gen. n. 1423 e reg. part. n.
11084 presso l'Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare;
- con provvedimento del 10/12/2024, il GE chiedeva al creditore procedente il deposito di una relazione notarile aggiornata recante l'indicazione delle trascrizioni e delle iscrizioni relative alle quote non pignorate di proprietà dei comproprietari dell'esecutato, con riserva di esaminare, ai fini del giudizio di divisione, la continuità delle trascrizioni anche con riferimento a questi ultimi (doc. 4);
- in data 3/02/2025, depositava la relazione notarile aggiornata (doc. 5); CP_1
- con provvedimento del 16/04/2025, il GE rilevava il difetto di continuità delle
4 trascrizioni con riferimento alle quote non pignorate di proprietà dei comproprietari dell'esecutato, in quanto dalla relazione notarile risultava che solo il debitore esecutato ha accettato l'eredità del sig. come da nota trascritta ai nn. Persona_3
16808/12193 il 3/12/2020, e ha disposto il deposito entro il termine di 60 giorni della nota di trascrizione dell'accettazione dell'eredità devoluta a favore di CP_4
contro o la prova dell'introduzione di un giudizio per
[...] Persona_3
l'accertamento della qualità di erede (doc. 6);
- il sig. risultava essere erede ex lege, unitamente al germano Controparte_4 [...]
del sig. deceduto il 2 gennaio 2011 (doc. 7): l'eredità era Parte_3 Persona_3 stata, infatti, devoluta per legge a favore dei figli del de cuius e Parte_3
in quote ereditarie paritetiche, stante la rinunzia all'eredità resa Controparte_4 dal coniuge il 18 novembre 2011, rep. N.278, reg. a San Controparte_7
Sepolcro il 22 novembre 2011 al n. 373 (doc. 8);
- l'accettazione tacita era documentalmente provata dai seguenti elementi:
1. Voltura catastale dell'immobile in favore di (doc. 8);
2. Residenza Controparte_4
anagrafica nell'immobile da parte di (doc. 9), risultando pertanto Controparte_4 il convenuto aver il possesso dei beni ereditari e, pertanto, non avendo redatto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, lo stesso deve conseguentemente considerarsi erede ope legis del sig. Persona_3
Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente chiedeva che fosse accertata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di con le Persona_3 Controparte_4 conseguenti declaratorie di legge.
cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio Controparte_4 ed è stato dichiarato contumace.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata.
Risulta infatti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente che il convenuto, in relazione all'eredità del padre, ha compiuto atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, risulta che sia nel possesso dei beni ereditari, senza aver Controparte_4
5 nei tre mesi successivi all'apertura della successione né accettato con beneficio d'inventario, né effettuato alcun inventario, rendendosi peraltro intestatario dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario, come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente
(richieste di voltura).
Tali circostanze inducono a ritenere senz'altro sussistenti i presupposti di cui all'art. 476 c.c..
Ed infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “…..se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009 e successive conformi).
Ulteriori argomenti di prova a favore della tesi di parte ricorrente possono poi desumersi, ai sensi dell'art 116, secondo comma, c.p.c., dal comportamento processuale della convenuta rimasta contumace
In conclusione, la domanda non può che essere accolta.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla contumacia della convenuta e alla particolare natura della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta accettazione dell'eredità e, quindi, la intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte di (C.F. Controparte_4
, in relazione alla successione del defunto padre C.F._3 Per_3
(C.F. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._4 deceduto in SA (PG) in data 02.01.2011;
2) ordina pertanto al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell'accettazione di eredità da parte di in relazione alla successione di Controparte_4 Per_3
per le seguenti quote e diritti sui seguenti cespiti:
[...]
a) Piena proprietà per la quota di ¼ su Immobile n. 1: Comune I155 - SA
6 (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 5;
Sezione urbana - Foglio 76 Particella 253 Subalterno 6.
b) Piena proprietà per la quota di ½ per i seguenti beni: i) Immobile n. 1: Comune I155
- SA (AR), Catasto Fabbricati: Sezione urbana - Foglio 58 Particella 581
Subalterno 8; Sezione urbana - Foglio 58 Particella 705 Subalterno 2; Sezione urbana
- Foglio 58 Particella 706;
3) Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Arezzo, 25.11.2025
Il Giudice
D.ssa CI Faltoni
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