Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 02/03/2026, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03810/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 14311 del 2025, proposto da
ME MA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Pitruzzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OR Pa, Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
- della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 23 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia con il profilo di funzionario statistico (Codice 01), pubblicata sul Portale InPA;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente, nelle parti in cui non sono stati attribuiti a quest’ultimo i punti in ragione del suo titolo di laurea e del relativo voto;
- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente;
e per l’accertamento
- del diritto del signor MA ME ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 29,75 invece di 27,25 punti assegnati;
- del diritto del signor MA ME all’inserimento del suo nominativo nella graduatoria finale nella posizione che gli spetta all’esito dell’attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;
nonché per l’annullamento
del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti presentata il 2 ottobre 2025;
e per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti con la citata istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibirli e rilasciarne copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di OR Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Presidente TA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso in epigrafe indicato, contestando il punteggio ottenuto e, in particolare, lamentando la mancata assegnazione di 2,5 punti per il Diploma universitario Statistica e Informatica per le Amministrazioni pubbliche, dallo stesso conseguito con il punteggio di 68/70 (riproporzionato pari a 107/110), ivi fatto valere, che sarebbe equipollente alla laurea L 41, e gravando altresì il silenzio rigetto sulla domanda di accesso dallo stesso formulata;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, depositando copiosa documentazione, eccependo il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, della Commissione Ripam e di OR PA, quanto alla procedura concorsuale, giacchè competente sarebbe la Commissione esaminatrice del concorso, e del Ministero della Giustizia e della Commissione Ripam, quanto alla domanda di accesso, per la cui evasione sarebbe competente solo OR Pa, e concludendo per l’infondatezza del ricorso;
- le Amministrazioni, con successiva memoria depositata il 15 dicembre 2025, oltre a ribadire le eccezioni preliminari in rito, hanno evidenziato che la Commissione esaminatrice, con verbale n. 6 del 10 dicembre 2025, prodotto in giudizio, ha modificato il punteggio attribuito al ricorrente, riconoscendogli i 2,5 pretesi in questa sede, con suo posizionamento alla 47^ posizione, come idoneo, in ragione del possesso del titolo di riserva da parte di altri candidati con un punteggio inferiore;
- le stesse, con ulteriore memoria depositata il 30 dicembre 2025, hanno posto in rilievo che la Commissione in data 18 dicembre ha anche aggiornato e rettificato la graduatoria, nella quale il ricorrente effettivamente figura al 47° posto con 29,75 punti, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere, in ragione di ciò, con riguardo all’impugnativa della graduatoria e altresì, in considerazione della produzione documentale satisfattiva dell’istanza di accesso, quanto all’impugnativa del relativo silenzio-diniego;
- con memoria depositata in giudizio il 12 gennaio 2026, il ricorrente ha pure ritenuto cessata la materia del contendere, insistendo per le spese in relazione all’impugnativa avverso il silenzio rigetto sulla domanda di accesso;
- all’udienza in camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia totalmente da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, la Commissione Interministeriale Ripam, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: “a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici” , OR PA è l’Ente di cui la Commissione Ripam si avvale nell’espletamento della procedura concorsuale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del bando;
Ritenuto nel merito che, come anche riconosciuto e richiesto da entrambe le parti, debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto, da un lato, la Commissione esaminatrice è medio tempore intervenuta, riconoscendo il punteggio ulteriore rivendicato dal ricorrente per il diploma universitario in suo possesso e, dall’altro, tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso è stata depositata in giudizio;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto del tempestivo intervento in autotutela da parte dell’Amministrazione, quanto al primo petitum , e che, pendente ancora il termine per censurare il silenzio diniego relativo alla domanda di accesso quando è stato – legittimamente – proposta l’impugnativa (ricorso notificato dopo 10 giorni e depositato dopo 20 giorni dal formarsi del silenzio rigetto), si reputa tollerabile il decorso del tempo per l’evasione dell’istanza stessa, tenuto conto dell’aggravio di lavoro per le diverse procedure concorsuali, quanto al secondo petitum ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA RI, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA RI |
IL SEGRETARIO