TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2816/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto,
rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Ferrato - opponente
E
, elettivamente domiciliata in Casali del Manco, loc. Spezzano Piccolo, CP_1
Via A. Gramsci n. 151, presso lo studio dell'Avv. Patricia Biagina Polillo che la rappresenta e difende - opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro
n. 148/2023.
Conclusioni di parte opponente: “… chiede di dichiarare l'intervenuta cessazione della
materia del contendere per la somma di €. 42.329,61 con revoca del decreto ingiuntivo e di
rigettare nel resto la domanda formulata in sede monitoria. Con condanna della parte
opposta al pagamento delle spese di lite …”.
Conclusioni di parte opposta: “… chiede di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia
del contendere per la somma di €. 42.329,61 e di condannare l al pagamento della Pt_1
somma ancora dovuta di €. 795,79 per interessi e spese della perizia tecnica di parte. Con
condanna dell al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. …”. Pt_1
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra , rappresentata dalla procuratrice generale , ha agito CP_1 Parte_2
in giudizio in sede monitoria assumendo di aver lavorato come docente per il
[...]
; che era stata dispensata dal servizio in data 24.10.2022 per inabilità Controparte_2
assoluta e permanente;
che, nonostante diversi solleciti, l non aveva erogato il TFS, Pt_1
pari ad €. 42.723,88; che spettava anche la somma di €. 260,00 per le spese della consulenza tecnica di parte.
Il Giudice adito in sede monitorio ha ingiunto all il pagamento immediato della somma Pt_1
di €. 42.983,88, oltre interessi come per legge e spese della fase monitoria.
L ha proposto ricorso in opposizione, con cui ha affermato di difetto di giurisdizione del Pt_1
Giudice adito;
l'improcedibilità del ricorso;
l'insussistenza della prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la non debenza della somma di €. 260,00 per spese di consulenza tecnica di parte;
l'avvenuto pagamento di €. 42.329,61. Ha chiesto inizialmente di “…
dichiarare l'improcedibilità, la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tutte
le ragioni dianzi evidenziate con conseguente sua revoca. In via del tutto gradata e, sempre
previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, ridurre e rideterminare l'asserito debito
dell tenendo conto dell'importo di già liquidato pari ad € 42.329,61. Con vittoria di spese Pt_1
e competenze di lite …”.
La parte opposta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l aveva erogato parzialmente la somma spettante e che Pt_1
spettavano gli interessi moratori e le spese di c.t.p.. Ha chiesto inizialmente di “… -
confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 148/2023, reso nell'ambito della procedura RG
n. 1837/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro, in persona del GL Dott.ssa
NA IN, per i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese, competenze ed
onorari, in distrazione…”.
Con ordinanza del 13.2.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
2 All'udienza del 24.10.2025 le parti hanno proceduto alla discussione formulando le conclusioni sopra trascritte.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall non è accoglibile in ragione Pt_1
dell'incertezza nelle argomentazioni svolte dall' (che paiono riferite ai limiti di Pt_1
giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice contabile), dovendosi considerare che non tutte le controversie in materia spettano alla Corte dei Conti e che va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario, quale Giudice del rapporto di impiego, nel caso di controversia instaurata ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio che non ha per oggetto l'an o il quantum del trattamento pensionistico, evidenziandosi che l non Pt_1
ha contestato la prestazione, che ha liquidato.
L'eccezione di improcedibilità è formulata dall in maniera generica, così come sono Pt_1
generiche le contestazioni dell sulla mancanza di documentazione per l'emissione Pt_1
del decreto ingiuntivo, evidenziandosi che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce né azione d'impugnazione del decreto stesso, né l'atto introduttivo di un giudizio autonomo, introducendo semplicemente una fase eventuale di un giudizio già pendente al fine di ricondurre il procedimento, fino a quel momento svoltosi con le forme speciali del procedimento monitorio, entro i binari del processo ordinario, sicché l'oggetto del giudizio deve considerarsi diretto in ogni caso ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Per la somma di €. 42.329,61 deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che l non ha affermato in alcun modo che il pagamento è avvenuto Pt_1
in ragione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, tanto che vi è stato un autonomo calcolo dell'Istituto.
In tal modo, deve affermarsi che è venuto meno l'interesse alla pronuncia, valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia di cessazione della materia del contendere è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass. 4167/2020).
3 In via conseguenziale, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto (tra le altre,
in merito, Cass. 13085/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato
alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche
all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con
riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la
cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del
decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo -
travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione
dell'ingiunzione”).
Per la parte di credito ancora in contestazione, la parte opposta chiede infine l'erogazione degli interessi dovuti al ritardo nell'erogazione della prestazione e le spese di consulenza tecnica di parte.
L , ancora, non formula contestazioni specifiche, né sul ritardo nella corresponsione Pt_1
della prestazione, né sull'ammontare degli interessi (in merito, l'affermazione contenuta nel decreto ingiuntivo opposto per cui erano dovuti gli interessi come per legge deve considerarsi comprensiva anche degli interessi per il ritardo nella corresponsione della prestazione).
In ordine alle spese di consulenza tecnica di parte, va richiamato il principio per cui “Le
spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva
tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno
che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle
dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (così, tra le ultime, Cass. 26729/2024),
dovendosi tuttavia evidenziare che, più propriamente, le spese di c.t.p. andrebbero inserite nella nota delle spese depositate dal difensore ex art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. SS. UU.
16990/2017: “Quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è
tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del
consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa
4 Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale
ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso
la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità,
ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173
del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme
per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al
fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.)
…”.
Tuttavia, al di là di tale valutazione, le spese di c.t.p. debbono dirsi spettanti, ritenendosi sufficiente la documentazione prodotta dalla parte opposta per la prova del diritto al rimborso e rilevandosi, si aggiunge da ultimo, che le spese di c.t.p. non appaiono eccessive o superflue in ragione della necessità di quantificare il credito a fronte del mancato pagamento della prestazione da parte dell . Pt_1
Per le ragioni indicate, dunque, il credito ancora in contestazione deve dirsi sussistente,
sicché l deve essere condannato al pagamento della somma indicata, pari ad €. Pt_1
795,79.
In ordine alle spese di lite, vanno richiamati i principi per cui: “Nel procedimento per
ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno
parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale
del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della
soccombenza; di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto
ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir
meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese di lite. Nel liquidare tali spese,
quindi, non viola affatto il disposto degli articoli 91 e 92 del Cpc, il giudice che lasci le stesse
interamente a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia
dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di
opposizione” (così Cass. 11606/2018. Cfr. Cass. 18125/2017).
5 In tal modo, l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, attesa la sua Pt_1
soccombenza sulla domanda proposta in via monitoria, anche virtuale per la parte di somma oggetto della pronuncia di cessazione della materia del contendere, evidenziandosi in merito che, con il pagamento avvenuto dopo l'introduzione del procedimento monitorio,
l ha confermato la fondatezza della domanda, non sussistendo neppure contestazione Pt_1
specifica dell in ordine alla spettanza della prestazione oggetto di giudizio. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per la somma di €. 42.329,61;
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro n. 148/2023;
- condanna l al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €. 795,79; Pt_1
- condanna l al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si Pt_1
liquidano in €. 3.290,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 24.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2816/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto,
rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Ferrato - opponente
E
, elettivamente domiciliata in Casali del Manco, loc. Spezzano Piccolo, CP_1
Via A. Gramsci n. 151, presso lo studio dell'Avv. Patricia Biagina Polillo che la rappresenta e difende - opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro
n. 148/2023.
Conclusioni di parte opponente: “… chiede di dichiarare l'intervenuta cessazione della
materia del contendere per la somma di €. 42.329,61 con revoca del decreto ingiuntivo e di
rigettare nel resto la domanda formulata in sede monitoria. Con condanna della parte
opposta al pagamento delle spese di lite …”.
Conclusioni di parte opposta: “… chiede di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia
del contendere per la somma di €. 42.329,61 e di condannare l al pagamento della Pt_1
somma ancora dovuta di €. 795,79 per interessi e spese della perizia tecnica di parte. Con
condanna dell al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. …”. Pt_1
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra , rappresentata dalla procuratrice generale , ha agito CP_1 Parte_2
in giudizio in sede monitoria assumendo di aver lavorato come docente per il
[...]
; che era stata dispensata dal servizio in data 24.10.2022 per inabilità Controparte_2
assoluta e permanente;
che, nonostante diversi solleciti, l non aveva erogato il TFS, Pt_1
pari ad €. 42.723,88; che spettava anche la somma di €. 260,00 per le spese della consulenza tecnica di parte.
Il Giudice adito in sede monitorio ha ingiunto all il pagamento immediato della somma Pt_1
di €. 42.983,88, oltre interessi come per legge e spese della fase monitoria.
L ha proposto ricorso in opposizione, con cui ha affermato di difetto di giurisdizione del Pt_1
Giudice adito;
l'improcedibilità del ricorso;
l'insussistenza della prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la non debenza della somma di €. 260,00 per spese di consulenza tecnica di parte;
l'avvenuto pagamento di €. 42.329,61. Ha chiesto inizialmente di “…
dichiarare l'improcedibilità, la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tutte
le ragioni dianzi evidenziate con conseguente sua revoca. In via del tutto gradata e, sempre
previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, ridurre e rideterminare l'asserito debito
dell tenendo conto dell'importo di già liquidato pari ad € 42.329,61. Con vittoria di spese Pt_1
e competenze di lite …”.
La parte opposta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l aveva erogato parzialmente la somma spettante e che Pt_1
spettavano gli interessi moratori e le spese di c.t.p.. Ha chiesto inizialmente di “… -
confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 148/2023, reso nell'ambito della procedura RG
n. 1837/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro, in persona del GL Dott.ssa
NA IN, per i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese, competenze ed
onorari, in distrazione…”.
Con ordinanza del 13.2.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
2 All'udienza del 24.10.2025 le parti hanno proceduto alla discussione formulando le conclusioni sopra trascritte.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall non è accoglibile in ragione Pt_1
dell'incertezza nelle argomentazioni svolte dall' (che paiono riferite ai limiti di Pt_1
giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice contabile), dovendosi considerare che non tutte le controversie in materia spettano alla Corte dei Conti e che va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario, quale Giudice del rapporto di impiego, nel caso di controversia instaurata ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio che non ha per oggetto l'an o il quantum del trattamento pensionistico, evidenziandosi che l non Pt_1
ha contestato la prestazione, che ha liquidato.
L'eccezione di improcedibilità è formulata dall in maniera generica, così come sono Pt_1
generiche le contestazioni dell sulla mancanza di documentazione per l'emissione Pt_1
del decreto ingiuntivo, evidenziandosi che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce né azione d'impugnazione del decreto stesso, né l'atto introduttivo di un giudizio autonomo, introducendo semplicemente una fase eventuale di un giudizio già pendente al fine di ricondurre il procedimento, fino a quel momento svoltosi con le forme speciali del procedimento monitorio, entro i binari del processo ordinario, sicché l'oggetto del giudizio deve considerarsi diretto in ogni caso ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Per la somma di €. 42.329,61 deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che l non ha affermato in alcun modo che il pagamento è avvenuto Pt_1
in ragione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, tanto che vi è stato un autonomo calcolo dell'Istituto.
In tal modo, deve affermarsi che è venuto meno l'interesse alla pronuncia, valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia di cessazione della materia del contendere è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass. 4167/2020).
3 In via conseguenziale, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto (tra le altre,
in merito, Cass. 13085/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato
alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche
all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con
riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la
cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del
decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo -
travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione
dell'ingiunzione”).
Per la parte di credito ancora in contestazione, la parte opposta chiede infine l'erogazione degli interessi dovuti al ritardo nell'erogazione della prestazione e le spese di consulenza tecnica di parte.
L , ancora, non formula contestazioni specifiche, né sul ritardo nella corresponsione Pt_1
della prestazione, né sull'ammontare degli interessi (in merito, l'affermazione contenuta nel decreto ingiuntivo opposto per cui erano dovuti gli interessi come per legge deve considerarsi comprensiva anche degli interessi per il ritardo nella corresponsione della prestazione).
In ordine alle spese di consulenza tecnica di parte, va richiamato il principio per cui “Le
spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva
tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno
che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle
dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (così, tra le ultime, Cass. 26729/2024),
dovendosi tuttavia evidenziare che, più propriamente, le spese di c.t.p. andrebbero inserite nella nota delle spese depositate dal difensore ex art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. SS. UU.
16990/2017: “Quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è
tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del
consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa
4 Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale
ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso
la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità,
ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173
del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme
per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al
fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.)
…”.
Tuttavia, al di là di tale valutazione, le spese di c.t.p. debbono dirsi spettanti, ritenendosi sufficiente la documentazione prodotta dalla parte opposta per la prova del diritto al rimborso e rilevandosi, si aggiunge da ultimo, che le spese di c.t.p. non appaiono eccessive o superflue in ragione della necessità di quantificare il credito a fronte del mancato pagamento della prestazione da parte dell . Pt_1
Per le ragioni indicate, dunque, il credito ancora in contestazione deve dirsi sussistente,
sicché l deve essere condannato al pagamento della somma indicata, pari ad €. Pt_1
795,79.
In ordine alle spese di lite, vanno richiamati i principi per cui: “Nel procedimento per
ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno
parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale
del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della
soccombenza; di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto
ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir
meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese di lite. Nel liquidare tali spese,
quindi, non viola affatto il disposto degli articoli 91 e 92 del Cpc, il giudice che lasci le stesse
interamente a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia
dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di
opposizione” (così Cass. 11606/2018. Cfr. Cass. 18125/2017).
5 In tal modo, l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, attesa la sua Pt_1
soccombenza sulla domanda proposta in via monitoria, anche virtuale per la parte di somma oggetto della pronuncia di cessazione della materia del contendere, evidenziandosi in merito che, con il pagamento avvenuto dopo l'introduzione del procedimento monitorio,
l ha confermato la fondatezza della domanda, non sussistendo neppure contestazione Pt_1
specifica dell in ordine alla spettanza della prestazione oggetto di giudizio. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per la somma di €. 42.329,61;
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro n. 148/2023;
- condanna l al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €. 795,79; Pt_1
- condanna l al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si Pt_1
liquidano in €. 3.290,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 24.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6