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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
AN PE Presidente
EL CA Giudice relatore
Michela Palladino Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2584/2024 R.V.G. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE CONIUGI CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1
E
Parte_2
- -, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ermelindo De Lauri - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/10/2024 i coniugi hanno chiesto congiuntamente omologarsi la loro separazione personale e pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Con sentenza del 15 2 2025 è stata omologata la separazione personale.
È ora da decidere la domanda cumulata di divorzio congiunto.
I coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza essi hanno ribadito l'impossibilità di ricostituire la precedente unione spirituale e materiale e la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda cumulata di divorzio.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta in corso di causa con la sentenza di omologa detta.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato a [...] il [...] - e - Parte_1 Parte_2 nata ad [...] il [...] -, celebrato in Avellino, il 5 8 1973 e trascritto presso gli
Uffici dello Stato civile di detto Comune in detto anno al n. 16 del Registro degli Atti di
Matrimonio, Parte II, Serie B, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per gli adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
EL CA AN PE
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
AN PE Presidente
EL CA Giudice relatore
Michela Palladino Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2584/2024 R.V.G. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE CONIUGI CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1
E
Parte_2
- -, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ermelindo De Lauri - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/10/2024 i coniugi hanno chiesto congiuntamente omologarsi la loro separazione personale e pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Con sentenza del 15 2 2025 è stata omologata la separazione personale.
È ora da decidere la domanda cumulata di divorzio congiunto.
I coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza essi hanno ribadito l'impossibilità di ricostituire la precedente unione spirituale e materiale e la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda cumulata di divorzio.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta in corso di causa con la sentenza di omologa detta.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato a [...] il [...] - e - Parte_1 Parte_2 nata ad [...] il [...] -, celebrato in Avellino, il 5 8 1973 e trascritto presso gli
Uffici dello Stato civile di detto Comune in detto anno al n. 16 del Registro degli Atti di
Matrimonio, Parte II, Serie B, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per gli adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
EL CA AN PE