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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7684 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5334/2020 All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ZANNINI FERRUCCIO Avv. Sperduto in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RUDILOSSO Avv. Petti in sostituzione Controparte_2
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5334 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Ferruccio Parte_1 C.F._1
AN (C.F.: - PEC: ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Gorizia n.51/b, giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(P.I.: , in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rudilosso Consolo (C.F.: – PEC: C.F._3
) elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_2 in Roma, in Via Claudio Monteverdi n. 16, giusta procura in atti
- APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 13/10/2020, , ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma n. 1866/2020, pubblicata in data 29/1/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 51498/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di Controparte_1 pagina 2 di 10 § 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale dipendente della Parte_1 società , conveniva in giudizio davanti all'intestato tribunale la medesima Controparte_1 compagnia in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo la condanna della Controparte_3 stessa al pagamento dell'indennizzo per l'invalidità temporanea e l'invalidità permanente, residuata in conseguenza dell'infortunio in data 7.12.2013, e dovuto in virtù della polizza cumulativa infortuni, professionali ed extra professionali, stipulata dalla stessa in favore dei propri CP_3 dipendenti. Si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto Controparte_3 in considerazione del fatto che i postumi allegati da parte attrice, come documentati in atti, non sarebbero in nesso di causalità diretto con l'infortunio in quanto concausati da una patologia degenerativa preesistente e, pertanto, non indennizzabili secondo le condizioni di polizza. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata dalle parti, prova testimoniale e consulenza medico legale”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: rigetta la domanda proposta da nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t.; compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 1866/2020 pubblicata il 29/01/2020 accertato che la polizza infortuni cumulativa per i dipendenti copre i danni subiti dall'appellante nella misura che sarà accertata nel Controparte_1 corso del giudizio con condanna della società appellata a pagare Controparte_1 all'appellante tutte le somme dovute per IP per temporanea totale, parziale con rivalutazione e interessi . Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado oltre CAP ed IVA oltre al rimborso delle spese di CTU e del CT di parte. In via istruttoria chiede ammettersi nuova CTU medico legale per accertare i danni riportati dalla persona dell'appellante all'infortunio del 07/12/2013 ed il nesso causale con lo stesso”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 27/01/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'interposto gravame confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata resa dal Tribunale di Roma n.1866/2020, depositata in cancelleria il 29.01.2020, per le motivazioni meglio espresse nel corpo dell'atto. Con pagina 3 di 10 vittoria di spese di lite del presente giudizio. In via istruttoria, si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado a carico della cancelleria”.
§ 6. — Con ordinanza dell'1/7/2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/5/2021, è stata dichiarata inammissibile la richiesta di esibizione della copia integrale della polizza infortuni inter partes avanzata dall'appellante ed è stata rinnovata la CTU medico legale svolta in primo grado, formulando i seguenti quesiti: “Visti gli atti ritualmente prodotti e compiuti gli opportuni accertamenti verifichi il Ctu: a) le lesioni subite da in relazione Parte_1 all'infortunio per cui è causa e l'eventuale concorso con patologie pregresse;
b) in caso positivo, ne determini i postumi con riguardo ai parametri di indennizzabilità previsti dalla polizza inter partes”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — , nel proprio appello, censura varie parti della sentenza, e pur Parte_1 ribadendo più volte le stesse argomentazioni, sostanzialmente si duole del fatto che il giudice a quo avrebbe errato: 1) nel ritenere che l'attrice non avesse assolto al proprio onere probatorio;
2) nel non disporre una nuova ctu, a fronte delle discordanti conclusioni raggiunte dalle due ctu effettuate in corso di causa, che, se espletata, avrebbe riscontrato l'esistenza di una I.P., valutandola nell'8% (come aveva fatto la prima ctu) con conseguente indennizzabilità dell'infortunio; 3) nel ritenere che l'attrice non avesse proposto istanza ex art. 210 c.p.c. nei termini di legge per ottenere l'esibizione della polizza azionata in giudizio.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “…Fatte tali premesse, con specifico riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che non è contestata tra le parti l'operatività della polizza cumulativa infortuni, professionali ed extra professionali, stipulata dalla stessa in CP_3 favore dei propri dipendenti, né il fatto che l'attrice fosse dipendente della medesima . CP_3
Attraverso la prova testimoniale espletata parte attrice ha dato prova delle specifiche circostanze del sinistro in data 7.12.2013, mentre attraverso la consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato che in conseguenza dell'indicato infortunio ha riportato una “artrite temporo Parte_1 mandibolare sinistra post traumatica” da cui è derivata una invalidità temporanea assoluta di giorni
7, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 10, una invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20, una invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 40, nonché una invalidità permanente valutata dal ctu nella misura del 3% in considerazione del “quadro antropatico già presente”, come documentato in atti. Orbene, con specifico riferimento all'indennizzo per l'invalidità permanente, come richiesto da parte attrice, deve rilevarsi che l'art.14, lettera B) delle Condizioni
Generali di Assicurazione in atti (primo allegato fascicolo di parte convenuta) prevede espressamente pagina 4 di 10 che se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, “l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni” espressamente indicati nell'elenco delle menomazioni (perdita anatomica o funzionale) e delle relative percentuali di invalidità; inoltre, si precisa nella lettera C) del medesimo articolo che “nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione”. Dall'esame della documentazione sanitaria prodotta da parte attrice e dall'analisi delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge che l'infortunio occorso a parte attrice non ha coinvolto alcuno dei distretti anatomici e/o articolari espressamente elencati nella lettera B) dell'art.14 delle CGA, per cui non è possibile fare riferimento ai valori e ai criteri ivi espressamente indicati;
inoltre, dall'analisi della documentazione prodotta da parte attrice (compresa la consulenza medico legale di parte) non emerge - né parte attrice ha allegato e provato, come suo onere - la circostanza relativa al fatto che i postumi permanenti riportati in conseguenza dell'infortunio abbiano comportato una diminuzione della capacità della allo Parte_1 svolgimento di un qualsiasi lavoro, come espressamente previsto nelle indicate condizioni di polizza ai fini della indennizzabilità nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri indicati alla lettera B. Con riferimento poi all'indennità per l'inabilità temporanea, come ulteriormente richiesta da parte attrice, deve rilevarsi che l'art.17 delle Condizioni Generali in atti prevede espressamente che “a parziale deroga dell'Art.16 - “Inabilità Temporanea” - i giorni indennizzabili verranno calcolati con detrazione della seguente franchigia: - 7 giorni se la somma assicurata è pari o inferiore a 26,00 euro;
- 10 giorni se la somma assicurata è superiore a 26,00 euro ma non superiore a 62,00 euro;
- 15 giorni se la somma assicurata è superiore a 62,00 euro”. Deve in proposito rilevarsi che non avendo parte attrice prodotto la polizza sulla base della quale ha agito in giudizio e proposto specifica domanda - e non avendo la stessa neppure proposto istanza ex art. 210
c.p.c. nei termini di legge, come suo onere - non vi è prova del fatto che sia stata pattuita - e che quindi sia dovuta - l'indennità per l'invalidità temporanea, secondo le condizioni e i limiti di cui alle indicate
CGA”.
Sostiene parte appellante a fondamento dell'impugnazione che “La prova testi ha confermato che l'infortunio è avvenuto “mentre l'attrice giocava nel letto matrimoniale con il nipote del Per_1 peso di 30 Kg il quale gli è caduto sulla faccia procurandogli un forte contraccolpo alla stessa.” Che anche il CTU nella 1° relazione (quella del 04/06/2018) aveva scritto che si doveva ritenere soddisfatto pagina 5 di 10 il criterio dell'idoneità lesiva: il trauma è stato prodotto dall'urto del corpo del bambino del peso di 30
Kg che cadendo poggiava le mani sul volto della perizianda trasferendo su di essa tutto il peso del proprio corpo e pertanto si doveva ritenere il carico della caduta idoneo al tipo di lesione. Dopo che nulla di nuovo è avvenuto tre la 1° relazione e la 2° il CTU senza alcuna motivazione modifica il Suo giudizio medico legale dichiarando improvvisamente e sine materia d'aver ritenuto che esistesse una slaterizzazione d'un quadro artropatico presente come da risultanze della pur nuova documentazione acquisita (quale?) ma in sintesi quanto affermato cozza con quanto lo stesso CTU ha affermato nella Con 1° relazione. Il rilievo dell' di una diagnosi artrosi temporo-mandibolare già esistente al momento del sinistro è totalmente infondata. Infatti, il CTU nella 1° relazione è pervenuto alle seguenti conclusioni: “la questione è risolta sia dal referto che precede il ricovero in Ospedale dalla RX temporo-mandibolare a 2 proiezioni del 09/01/2014 del P.S. dell'Ospedale S. Anna “la morfologia dei condili è conservata e sia dal referto RX ortopanoramica del 22/04/2015 e dalla diagnosi del ricovero a Villa Betania del 11/06/2014” l'evidenza dice che si trattava d'un artrite temporo-mandibolare sinistra post traumatica (cfr. relazione del CT di parte Dott. il quale ha rilevato Persona_2 che l'insorgenza dell'Atm è di sicura derivazione infortunistica). Quindi è stato provato il nesso causale tra l'infortunio e i danni alla persona riportati dall'attrice. Inoltre, in questa sede la difesa si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi espletati nel giudizio di 1° grado da intendersi in questa sede trascritti integralmente e riportati. A questo punto visti i grossolani errori e le contraddizioni tra la 1° e la 2° relazione del CTU Dott. si chiede che la Corte Persona_3
d'Appello nomini un nuovo CTU al fine di rifare ex novo la perizia, ciò fu richiesto anche al Giudice in
1 grado ma non fu concesso. Al fine di valutare i grossolani errori del CTU di 1 grado si esamini la relazione di parte del Dott. del 01/10/2018. Tempestività dei depositi dei Persona_2 documenti in 1° grado: in particolare il certificato e la diagnosi Rx del P.S. dell' fu Controparte_4 depositato in udienza con il dischetto come richiesto da controparte mentre gli altri documenti erano nel fascicolo di parte ove nel deposito fu fatta espressa riserva di depositare alcuni dischetti per evitare che andassero smarriti. ………………. La sentenza deve essere riformata alla luce delle considerazioni svolte dal CTU nella 1° relazione e delle osservazioni del CT di parte Dott. Per_2
“l'insorgenza dell'artrosi dell'ATM della è di sicura derivazione infortunistica:
[...] Parte_1 il trauma patito è idoneo all'insorgenza progressiva di tale patologia”. …. Se la IP sarà valutata l'8%
(dalla 1° relazione e/o da quella che la Corte vorrà disporre) la Compagnia dovrà provvedere al pagamento dell'indennizzo. Ma tutto ciò sarà oggetto di un nuovo calcolo alla luce o della 1° relazione del CTU o di quella nuova che la Corte vorrà disporre. Relativamente alla produzione o richiesta della polizza stipulata con l' si rileva a tal proposito che la difesa dell'attrice ha Controparte_1
pagina 6 di 10 svolto tale richiesta sin dall'atto di citazione chiedendo il deposito di copia integrale della polizza infortuni, una semplice svista del Giudice. Inoltre, la controparte l'ha regolarmente depositata nel proprio fascicolo di parte.”.
L'appello è infondato, anche se è necessario procedere ad una correzione e integrazione della motivazione della sentenza del giudice di prime cure, in accordo con quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (cfr. Cass., n. 1323/2018).
La vicenda trae origine al verificarsi di un infortunio occorso ad in data Parte_1
7/12/2013, la quale, mentre era in casa e stava giocando sul letto con il nipote, veniva colpita accidentalmente al volto da quest'ultimo.
A seguito dell'infortunio, l' rivolgeva domanda alla di Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'indennizzo per l'invalidità temporanea e invalidità permanente residuata in conseguenza dell'infortunio subito, in forza della polizza cumulativa infortuni, professionali ed extra professionali, stipulata con tale compagnia in qualità di dipendente della stessa.
Secondo il principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., l'assicurato che intende far valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare sia la realizzazione del rischio coperto della polizza assicurativa, sia il nesso causale sussistente tra quest'ultimo e l'evento danno di cui reclama il ristoro.
Ciò posto si ritiene che la domanda di indennizzo avanzata da debba essere Parte_1 rigettata.
L ha infatti eccepito, sin dal primo grado, l'operatività della clausola di Controparte_1 esclusione di garanzia di cui all'art. 35 della polizza stipulata dalle parti, con conseguente infondatezza della pretesa attorea.
La compagnia aveva infatti rilevato - e ha ribadito in questa sede - che alcuna indennità potesse essere corrisposta alla in relazione alle lesioni lamentate, poiché derivanti non Parte_1 dall'infortunio, ma da un quadro patologico preesistente, sussistendo già dal 2013 nella assicurata, un dimorfismo dei condili con lesioni di tipo artrosico;
la convenuta aveva eccepito anche l'assenza del pagina 7 di 10 nesso di causalità, non sussistendo la necessaria correlazione tra l'evento indicato come lesivo e il danno come lamentato.
Invero l'art 35 delle condizioni generali della polizza assicurativa in atti, tra i criteri di indennizzabilità, espressamente prevede: “La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art,
14 - "Invalidità permanente", sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente”.
Ebbene, sulla base delle risultanze della ctu che è stata disposta in questo grado di giudizio, a fronte degli esiti discordanti della ctu che era stata espletata nel corso del primo grado (essendo evidente il contrasto esistente tra le conclusioni della relazione preliminare e quelle della relazione definitiva del suddetto elaborato peritale), deve ritenersi che le conseguenze dell'infortunio per cui è causa siano escluse tra i rischi indennizzabili dalla polizza azionata in questa sede.
Infatti, l'ausiliario medico legale, a seguito di un compiuto esame anamnestico e di uno studio adeguato e coerente degli elementi desunti da tale analisi e dalla documentazione sanitaria prodotta, con valutazioni adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e pienamente condivisibili, né contestate dalle parti nel corso delle operazioni peritali, ha evidenziato che: “1) trattasi di trauma diretto a carico del volto che ha prodotto una sintomatologia algico disfunzionale a carico dell'articolazione temporo mandibolare. L'evoluzione clinica di tale lesione è stata complicata da una preesistente sofferenza, su base artrosica, dell'articolazione temporo-mandibolare. Anche la conseguente menomazione è concausata dalla citata preesistenza. In ambito di polizza infortuni si possono indennizzare le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'evento denunciato come se lo stesso avesse agito su di una persona fisicamente integra e sana e pertanto, nella fattispecie in oggetto, e solo se tale voce di danno sia prevista dal contratto stipulato, si può riconoscere, utilizzando il criterio dell'id quod plerumque accidit, solo un periodo di malattia così quantificabile: inabilità temporanea totale gg. 10, inabilità temporanea parziale al 50% gg. 10. La storia clinica successiva e le spese sostenute non sono indennizzabili poiché non è possibile che un trauma, anche se occorso i primi giorni di dicembre, possa aver determinato una deformazione del condilo mandibolare nell'arco di un mese. Tutte le cure effettuate dalla paziente, successivamente al trauma riferito, riguardano il trattamento dell'artrosi temporomandibolare, ancorché acuita dal trauma in oggetto;
2) per ciò che riguarda la valutazione del danno in ambito di polizza infortuni, si devono rispettare i criteri valutativi del contratto stipulato ovvero non è possibile indennizzare menomazioni che siano concausate da una preesistente patologia pagina 8 di 10 di qualsivoglia natura. L'evento deve produrre menomazioni indipendenti da concause preesistenti come se l'evento stesso avesse agito su di una persona fisicamente integra e sana. In ambito di polizza infortuni esistono infatti tre tipi di concause: di evento, di lesione e di menomazione. Nel caso in esame esiste una concausa di lesione (dolorabilità temporo-mandibolare slatentizzata dal trauma ma accentuata dalle problematiche artrosiche descritte) e di menomazione (disfunzionalità ATM descritta, da attribuire prevalentemente alla preesistente patologia artrosica). Per i motivi sopra esposti, ritengo che le conseguenze menomative dell'infortunio denunciato, non siano indennizzabili in ambito di polizza infortuni. Non si riconoscono quindi postumi permanenti. Anche le spese mediche sostenute dalla paziente, ove la polizza ne preveda il rimborso, non possono essere rimborsate essendo spese non in rapporto causale diretto ed esclusivo con l'evento denunciato.”
Alla luce delle suesposte conclusioni peritali, che il Collegio condivide, appare evidente che le lesioni riportate dalla a seguito dell'infortunio de quo non rappresentino conseguenze dirette Parte_1 ed esclusive di tale evento, essendo emerse proprio a causa della preesistente artrosi temporomandibolare della quale la signora era affetta.
Né tantomeno, a fronte di tali risultanze, l'attuale appellante ha dimostrato che le stesse lesioni si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse riguardato una persona sana.
Ne deriva che tali lesioni e le blande menomazioni che ne sono derivate non siano indennizzabili ai sensi dell'art 35 delle condizioni generali della polizza assicurativa in atti.
Va comunque evidenziato, per completezza, che anche a voler reputare che l'inabilità temporanea totale di gg. 10 e l'inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 10 riscontrate dal ctu, siano invece eziologicamente riconducibile in via esclusiva al trauma riportato dalla perizianda nel sinistro del 7/12/2013, deve ritenersi che tali inabilità rientrino ampiamente nella franchigia di cui all'art.17 delle condizioni generali, la cui applicabilità, rilevata dal Giudice a quo, non è stata oggetto di specifica impugnazione.
§ 9. — Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Il fatto che l'incertezza sulla eziologia delle lesioni riportate dalla impugnante sia stata risolta solo con il rinnovo della CTU consente compensare le spese del grado. Le spese di c.t.u. restano a carico della soccombente.
§ 11. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 1866/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Spese di lite compensate;
3) Pone le spese di rinnovo CTU definitivamente a carico dell'appellante con i conseguenti effetti restitutori;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 10 di 10
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ZANNINI FERRUCCIO Avv. Sperduto in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RUDILOSSO Avv. Petti in sostituzione Controparte_2
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5334 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Ferruccio Parte_1 C.F._1
AN (C.F.: - PEC: ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Gorizia n.51/b, giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(P.I.: , in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rudilosso Consolo (C.F.: – PEC: C.F._3
) elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_2 in Roma, in Via Claudio Monteverdi n. 16, giusta procura in atti
- APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 13/10/2020, , ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma n. 1866/2020, pubblicata in data 29/1/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 51498/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti di Controparte_1 pagina 2 di 10 § 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale dipendente della Parte_1 società , conveniva in giudizio davanti all'intestato tribunale la medesima Controparte_1 compagnia in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo la condanna della Controparte_3 stessa al pagamento dell'indennizzo per l'invalidità temporanea e l'invalidità permanente, residuata in conseguenza dell'infortunio in data 7.12.2013, e dovuto in virtù della polizza cumulativa infortuni, professionali ed extra professionali, stipulata dalla stessa in favore dei propri CP_3 dipendenti. Si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto Controparte_3 in considerazione del fatto che i postumi allegati da parte attrice, come documentati in atti, non sarebbero in nesso di causalità diretto con l'infortunio in quanto concausati da una patologia degenerativa preesistente e, pertanto, non indennizzabili secondo le condizioni di polizza. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata dalle parti, prova testimoniale e consulenza medico legale”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: rigetta la domanda proposta da nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t.; compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 1866/2020 pubblicata il 29/01/2020 accertato che la polizza infortuni cumulativa per i dipendenti copre i danni subiti dall'appellante nella misura che sarà accertata nel Controparte_1 corso del giudizio con condanna della società appellata a pagare Controparte_1 all'appellante tutte le somme dovute per IP per temporanea totale, parziale con rivalutazione e interessi . Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado oltre CAP ed IVA oltre al rimborso delle spese di CTU e del CT di parte. In via istruttoria chiede ammettersi nuova CTU medico legale per accertare i danni riportati dalla persona dell'appellante all'infortunio del 07/12/2013 ed il nesso causale con lo stesso”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 27/01/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'interposto gravame confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata resa dal Tribunale di Roma n.1866/2020, depositata in cancelleria il 29.01.2020, per le motivazioni meglio espresse nel corpo dell'atto. Con pagina 3 di 10 vittoria di spese di lite del presente giudizio. In via istruttoria, si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado a carico della cancelleria”.
§ 6. — Con ordinanza dell'1/7/2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/5/2021, è stata dichiarata inammissibile la richiesta di esibizione della copia integrale della polizza infortuni inter partes avanzata dall'appellante ed è stata rinnovata la CTU medico legale svolta in primo grado, formulando i seguenti quesiti: “Visti gli atti ritualmente prodotti e compiuti gli opportuni accertamenti verifichi il Ctu: a) le lesioni subite da in relazione Parte_1 all'infortunio per cui è causa e l'eventuale concorso con patologie pregresse;
b) in caso positivo, ne determini i postumi con riguardo ai parametri di indennizzabilità previsti dalla polizza inter partes”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — , nel proprio appello, censura varie parti della sentenza, e pur Parte_1 ribadendo più volte le stesse argomentazioni, sostanzialmente si duole del fatto che il giudice a quo avrebbe errato: 1) nel ritenere che l'attrice non avesse assolto al proprio onere probatorio;
2) nel non disporre una nuova ctu, a fronte delle discordanti conclusioni raggiunte dalle due ctu effettuate in corso di causa, che, se espletata, avrebbe riscontrato l'esistenza di una I.P., valutandola nell'8% (come aveva fatto la prima ctu) con conseguente indennizzabilità dell'infortunio; 3) nel ritenere che l'attrice non avesse proposto istanza ex art. 210 c.p.c. nei termini di legge per ottenere l'esibizione della polizza azionata in giudizio.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “…Fatte tali premesse, con specifico riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che non è contestata tra le parti l'operatività della polizza cumulativa infortuni, professionali ed extra professionali, stipulata dalla stessa in CP_3 favore dei propri dipendenti, né il fatto che l'attrice fosse dipendente della medesima . CP_3
Attraverso la prova testimoniale espletata parte attrice ha dato prova delle specifiche circostanze del sinistro in data 7.12.2013, mentre attraverso la consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato che in conseguenza dell'indicato infortunio ha riportato una “artrite temporo Parte_1 mandibolare sinistra post traumatica” da cui è derivata una invalidità temporanea assoluta di giorni
7, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 10, una invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20, una invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 40, nonché una invalidità permanente valutata dal ctu nella misura del 3% in considerazione del “quadro antropatico già presente”, come documentato in atti. Orbene, con specifico riferimento all'indennizzo per l'invalidità permanente, come richiesto da parte attrice, deve rilevarsi che l'art.14, lettera B) delle Condizioni
Generali di Assicurazione in atti (primo allegato fascicolo di parte convenuta) prevede espressamente pagina 4 di 10 che se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, “l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni” espressamente indicati nell'elenco delle menomazioni (perdita anatomica o funzionale) e delle relative percentuali di invalidità; inoltre, si precisa nella lettera C) del medesimo articolo che “nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione”. Dall'esame della documentazione sanitaria prodotta da parte attrice e dall'analisi delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge che l'infortunio occorso a parte attrice non ha coinvolto alcuno dei distretti anatomici e/o articolari espressamente elencati nella lettera B) dell'art.14 delle CGA, per cui non è possibile fare riferimento ai valori e ai criteri ivi espressamente indicati;
inoltre, dall'analisi della documentazione prodotta da parte attrice (compresa la consulenza medico legale di parte) non emerge - né parte attrice ha allegato e provato, come suo onere - la circostanza relativa al fatto che i postumi permanenti riportati in conseguenza dell'infortunio abbiano comportato una diminuzione della capacità della allo Parte_1 svolgimento di un qualsiasi lavoro, come espressamente previsto nelle indicate condizioni di polizza ai fini della indennizzabilità nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri indicati alla lettera B. Con riferimento poi all'indennità per l'inabilità temporanea, come ulteriormente richiesta da parte attrice, deve rilevarsi che l'art.17 delle Condizioni Generali in atti prevede espressamente che “a parziale deroga dell'Art.16 - “Inabilità Temporanea” - i giorni indennizzabili verranno calcolati con detrazione della seguente franchigia: - 7 giorni se la somma assicurata è pari o inferiore a 26,00 euro;
- 10 giorni se la somma assicurata è superiore a 26,00 euro ma non superiore a 62,00 euro;
- 15 giorni se la somma assicurata è superiore a 62,00 euro”. Deve in proposito rilevarsi che non avendo parte attrice prodotto la polizza sulla base della quale ha agito in giudizio e proposto specifica domanda - e non avendo la stessa neppure proposto istanza ex art. 210
c.p.c. nei termini di legge, come suo onere - non vi è prova del fatto che sia stata pattuita - e che quindi sia dovuta - l'indennità per l'invalidità temporanea, secondo le condizioni e i limiti di cui alle indicate
CGA”.
Sostiene parte appellante a fondamento dell'impugnazione che “La prova testi ha confermato che l'infortunio è avvenuto “mentre l'attrice giocava nel letto matrimoniale con il nipote del Per_1 peso di 30 Kg il quale gli è caduto sulla faccia procurandogli un forte contraccolpo alla stessa.” Che anche il CTU nella 1° relazione (quella del 04/06/2018) aveva scritto che si doveva ritenere soddisfatto pagina 5 di 10 il criterio dell'idoneità lesiva: il trauma è stato prodotto dall'urto del corpo del bambino del peso di 30
Kg che cadendo poggiava le mani sul volto della perizianda trasferendo su di essa tutto il peso del proprio corpo e pertanto si doveva ritenere il carico della caduta idoneo al tipo di lesione. Dopo che nulla di nuovo è avvenuto tre la 1° relazione e la 2° il CTU senza alcuna motivazione modifica il Suo giudizio medico legale dichiarando improvvisamente e sine materia d'aver ritenuto che esistesse una slaterizzazione d'un quadro artropatico presente come da risultanze della pur nuova documentazione acquisita (quale?) ma in sintesi quanto affermato cozza con quanto lo stesso CTU ha affermato nella Con 1° relazione. Il rilievo dell' di una diagnosi artrosi temporo-mandibolare già esistente al momento del sinistro è totalmente infondata. Infatti, il CTU nella 1° relazione è pervenuto alle seguenti conclusioni: “la questione è risolta sia dal referto che precede il ricovero in Ospedale dalla RX temporo-mandibolare a 2 proiezioni del 09/01/2014 del P.S. dell'Ospedale S. Anna “la morfologia dei condili è conservata e sia dal referto RX ortopanoramica del 22/04/2015 e dalla diagnosi del ricovero a Villa Betania del 11/06/2014” l'evidenza dice che si trattava d'un artrite temporo-mandibolare sinistra post traumatica (cfr. relazione del CT di parte Dott. il quale ha rilevato Persona_2 che l'insorgenza dell'Atm è di sicura derivazione infortunistica). Quindi è stato provato il nesso causale tra l'infortunio e i danni alla persona riportati dall'attrice. Inoltre, in questa sede la difesa si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi espletati nel giudizio di 1° grado da intendersi in questa sede trascritti integralmente e riportati. A questo punto visti i grossolani errori e le contraddizioni tra la 1° e la 2° relazione del CTU Dott. si chiede che la Corte Persona_3
d'Appello nomini un nuovo CTU al fine di rifare ex novo la perizia, ciò fu richiesto anche al Giudice in
1 grado ma non fu concesso. Al fine di valutare i grossolani errori del CTU di 1 grado si esamini la relazione di parte del Dott. del 01/10/2018. Tempestività dei depositi dei Persona_2 documenti in 1° grado: in particolare il certificato e la diagnosi Rx del P.S. dell' fu Controparte_4 depositato in udienza con il dischetto come richiesto da controparte mentre gli altri documenti erano nel fascicolo di parte ove nel deposito fu fatta espressa riserva di depositare alcuni dischetti per evitare che andassero smarriti. ………………. La sentenza deve essere riformata alla luce delle considerazioni svolte dal CTU nella 1° relazione e delle osservazioni del CT di parte Dott. Per_2
“l'insorgenza dell'artrosi dell'ATM della è di sicura derivazione infortunistica:
[...] Parte_1 il trauma patito è idoneo all'insorgenza progressiva di tale patologia”. …. Se la IP sarà valutata l'8%
(dalla 1° relazione e/o da quella che la Corte vorrà disporre) la Compagnia dovrà provvedere al pagamento dell'indennizzo. Ma tutto ciò sarà oggetto di un nuovo calcolo alla luce o della 1° relazione del CTU o di quella nuova che la Corte vorrà disporre. Relativamente alla produzione o richiesta della polizza stipulata con l' si rileva a tal proposito che la difesa dell'attrice ha Controparte_1
pagina 6 di 10 svolto tale richiesta sin dall'atto di citazione chiedendo il deposito di copia integrale della polizza infortuni, una semplice svista del Giudice. Inoltre, la controparte l'ha regolarmente depositata nel proprio fascicolo di parte.”.
L'appello è infondato, anche se è necessario procedere ad una correzione e integrazione della motivazione della sentenza del giudice di prime cure, in accordo con quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (cfr. Cass., n. 1323/2018).
La vicenda trae origine al verificarsi di un infortunio occorso ad in data Parte_1
7/12/2013, la quale, mentre era in casa e stava giocando sul letto con il nipote, veniva colpita accidentalmente al volto da quest'ultimo.
A seguito dell'infortunio, l' rivolgeva domanda alla di Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'indennizzo per l'invalidità temporanea e invalidità permanente residuata in conseguenza dell'infortunio subito, in forza della polizza cumulativa infortuni, professionali ed extra professionali, stipulata con tale compagnia in qualità di dipendente della stessa.
Secondo il principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., l'assicurato che intende far valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare sia la realizzazione del rischio coperto della polizza assicurativa, sia il nesso causale sussistente tra quest'ultimo e l'evento danno di cui reclama il ristoro.
Ciò posto si ritiene che la domanda di indennizzo avanzata da debba essere Parte_1 rigettata.
L ha infatti eccepito, sin dal primo grado, l'operatività della clausola di Controparte_1 esclusione di garanzia di cui all'art. 35 della polizza stipulata dalle parti, con conseguente infondatezza della pretesa attorea.
La compagnia aveva infatti rilevato - e ha ribadito in questa sede - che alcuna indennità potesse essere corrisposta alla in relazione alle lesioni lamentate, poiché derivanti non Parte_1 dall'infortunio, ma da un quadro patologico preesistente, sussistendo già dal 2013 nella assicurata, un dimorfismo dei condili con lesioni di tipo artrosico;
la convenuta aveva eccepito anche l'assenza del pagina 7 di 10 nesso di causalità, non sussistendo la necessaria correlazione tra l'evento indicato come lesivo e il danno come lamentato.
Invero l'art 35 delle condizioni generali della polizza assicurativa in atti, tra i criteri di indennizzabilità, espressamente prevede: “La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art,
14 - "Invalidità permanente", sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente”.
Ebbene, sulla base delle risultanze della ctu che è stata disposta in questo grado di giudizio, a fronte degli esiti discordanti della ctu che era stata espletata nel corso del primo grado (essendo evidente il contrasto esistente tra le conclusioni della relazione preliminare e quelle della relazione definitiva del suddetto elaborato peritale), deve ritenersi che le conseguenze dell'infortunio per cui è causa siano escluse tra i rischi indennizzabili dalla polizza azionata in questa sede.
Infatti, l'ausiliario medico legale, a seguito di un compiuto esame anamnestico e di uno studio adeguato e coerente degli elementi desunti da tale analisi e dalla documentazione sanitaria prodotta, con valutazioni adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e pienamente condivisibili, né contestate dalle parti nel corso delle operazioni peritali, ha evidenziato che: “1) trattasi di trauma diretto a carico del volto che ha prodotto una sintomatologia algico disfunzionale a carico dell'articolazione temporo mandibolare. L'evoluzione clinica di tale lesione è stata complicata da una preesistente sofferenza, su base artrosica, dell'articolazione temporo-mandibolare. Anche la conseguente menomazione è concausata dalla citata preesistenza. In ambito di polizza infortuni si possono indennizzare le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'evento denunciato come se lo stesso avesse agito su di una persona fisicamente integra e sana e pertanto, nella fattispecie in oggetto, e solo se tale voce di danno sia prevista dal contratto stipulato, si può riconoscere, utilizzando il criterio dell'id quod plerumque accidit, solo un periodo di malattia così quantificabile: inabilità temporanea totale gg. 10, inabilità temporanea parziale al 50% gg. 10. La storia clinica successiva e le spese sostenute non sono indennizzabili poiché non è possibile che un trauma, anche se occorso i primi giorni di dicembre, possa aver determinato una deformazione del condilo mandibolare nell'arco di un mese. Tutte le cure effettuate dalla paziente, successivamente al trauma riferito, riguardano il trattamento dell'artrosi temporomandibolare, ancorché acuita dal trauma in oggetto;
2) per ciò che riguarda la valutazione del danno in ambito di polizza infortuni, si devono rispettare i criteri valutativi del contratto stipulato ovvero non è possibile indennizzare menomazioni che siano concausate da una preesistente patologia pagina 8 di 10 di qualsivoglia natura. L'evento deve produrre menomazioni indipendenti da concause preesistenti come se l'evento stesso avesse agito su di una persona fisicamente integra e sana. In ambito di polizza infortuni esistono infatti tre tipi di concause: di evento, di lesione e di menomazione. Nel caso in esame esiste una concausa di lesione (dolorabilità temporo-mandibolare slatentizzata dal trauma ma accentuata dalle problematiche artrosiche descritte) e di menomazione (disfunzionalità ATM descritta, da attribuire prevalentemente alla preesistente patologia artrosica). Per i motivi sopra esposti, ritengo che le conseguenze menomative dell'infortunio denunciato, non siano indennizzabili in ambito di polizza infortuni. Non si riconoscono quindi postumi permanenti. Anche le spese mediche sostenute dalla paziente, ove la polizza ne preveda il rimborso, non possono essere rimborsate essendo spese non in rapporto causale diretto ed esclusivo con l'evento denunciato.”
Alla luce delle suesposte conclusioni peritali, che il Collegio condivide, appare evidente che le lesioni riportate dalla a seguito dell'infortunio de quo non rappresentino conseguenze dirette Parte_1 ed esclusive di tale evento, essendo emerse proprio a causa della preesistente artrosi temporomandibolare della quale la signora era affetta.
Né tantomeno, a fronte di tali risultanze, l'attuale appellante ha dimostrato che le stesse lesioni si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse riguardato una persona sana.
Ne deriva che tali lesioni e le blande menomazioni che ne sono derivate non siano indennizzabili ai sensi dell'art 35 delle condizioni generali della polizza assicurativa in atti.
Va comunque evidenziato, per completezza, che anche a voler reputare che l'inabilità temporanea totale di gg. 10 e l'inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 10 riscontrate dal ctu, siano invece eziologicamente riconducibile in via esclusiva al trauma riportato dalla perizianda nel sinistro del 7/12/2013, deve ritenersi che tali inabilità rientrino ampiamente nella franchigia di cui all'art.17 delle condizioni generali, la cui applicabilità, rilevata dal Giudice a quo, non è stata oggetto di specifica impugnazione.
§ 9. — Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Il fatto che l'incertezza sulla eziologia delle lesioni riportate dalla impugnante sia stata risolta solo con il rinnovo della CTU consente compensare le spese del grado. Le spese di c.t.u. restano a carico della soccombente.
§ 11. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 1866/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Spese di lite compensate;
3) Pone le spese di rinnovo CTU definitivamente a carico dell'appellante con i conseguenti effetti restitutori;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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