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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/01/2024, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3030 /2022 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3030/2022 R.G. riservata in decisione in data all'udienza del 1.8.2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALBINI MANUELA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Voghera (PV), via Depretis n. 15
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale: pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle seguenti
[...]
CONDIZIONI
pagina 1 di 5
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. L'affidamento dei figli minori sarà condiviso e i medesimi saranno collocati abitativamente presso la madre.
3. Il padre potrà tenere con sé i figli minori a week end alterni, prelevandoli dalla casa coniugale il venerdì sera e avendo cura di riaccompagnarli presso la madre la domenica dopo cena, entro le ore 21,30. I figli non dovranno incontrare i nuovi/e compagni/compagne di ciascun genitore almeno per un anno e, in ogni caso, non prima della stabilizzazione delle relazioni.
4. Il padre potrà tenere con sé, ogni settimana, i figli minori due pomeriggi alla settimana, tenuto conto degli impegni scolastico ludico ricreativi dei minori e del loro gradimento e degli impegni dei genitori.
5. Il padre e la madre potranno tenere con sé i figli minori quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, periodo da concordare annualmente entro il 30 Maggio di ogni anno.
6. I genitori trascorreranno con i figli minori i giorni di Natale o Santo Stefano e di Pasqua o Lunedì dell'Angelo adottando il criterio dell'alternatività con cadenza annuale.
7. Il padre contrbuirà al mantenimento ordinario dei figli minori corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sino alla loro indipendenza economica, con prima rivalutazione a marzo 2024.
8. Il padre contribuirà al mantenimento straordinario dei figli minori, sino alla loro indipendenza economica, corrispondendo alla madre il 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia.
9. L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
10. I genitori dovranno essere sempre reperibili tramite utenza cellulare, mail o altro strumento di comunicazione quando saranno insieme ai figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso.
Nel merito, sulla base del materiale probatorio a disposizione, visto quanto dichiarato anche dalla moglie all'udienza presidenziale in merito alla fine della relazione coniugale e all'adesione del resistete alle condizioni di separazione proposte dalla ricorrente, deve senza dubbio essere pronunciata la separazione dei coniugi, poiché non risulta possibile la ripresa della convivenza.
Del resto, la contumacia del resistente conferma che egli non ha alcuna ragione per opporsi alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie.
I figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) possono essere affidati in via condivisa a Per_1 Per_2 entrambi i genitori, come chiesto dalla ricorrente, non essendo emersi motivi per derogare al regime previsto in via generale dal legislatore;
deve poi prendersi atto che i figli vivono insieme alla madre e che quest'ultima ha chiesto al Tribunale di confermare, quanto al loro regime di frequentazione con il resistente, la regolamentazione stabilita pagina 2 di 5 con l'ordinanza presidenziale del 16.3.2023 dovendosi, pertanto, disporre che gli incontri padre-figlio avvengano secondo quanto in quella sede stabilito, salvo diverso accordo tra i genitori.
In merito, invece, al contributo chiesto dalla ricorrente a titolo di concorso al mantenimento dei figli gli elementi utili per la decisione sono i seguenti.
La ricorrente, in occasione dell'udienza presidenziale del 16.3.2023, ha dichiarato di lavorare come colf, con retribuzione mensile di 800,00 euro mentre il resistente lavorerebbe come operatore socio sanitario e retribuzione mensile di euro 1.500,00; la stessa ha, altresì, riferito di essere disponibile ad accettare la somma mensile di
400,00 euro, proposta dal marito, quale contributo al mantenimento dei figli, con previsione di ripartizione al 50% tra loro del pagamento delle spese extra assegno.
Del resto, la ricorrente ha dedotto in udienza che la ex casa familiare, condotta in locazione, sarebbe stata a breve rilasciata dal nucleo, con conseguente rinuncia alla relativa domanda di assegnazione per la necessità di reperire altro immobile.
Orbene, ritiene il Collegio che alla luce delle evidenze indicate, non potendosi, nel caso di specie, considerare l'esatta posizione reddituale del resistente, considerato l'accordo con la ricorrente sul punto, quanto alla misura del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, nonostante l'assenza di documentazione reddituale riferibile allo stesso, vanno, in ogni caso, considerate l'età e l'abilità al lavoro, oltre che l'assenza di impedimenti documentati a procurarsi attività lavorativa;
il Tribunale, pertanto, considerato che gli oneri di cura ed assistenza dei figli ricadono principalmente sulla madre, ritiene che sia corretto confermare l'assegno mensile a carico del padre per il loro mantenimento nella misura di euro 400,00, già disposta in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 16.3.2023 da versare alla ricorrente che provvede alle principali spese per gli stessi.
Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente Org secondo gli indici a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Va, del pari, posto a carico di entrambi i genitori di provvedere, nella misura del 50%, alle spese extra assegno per i figli da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia e va previsto che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente secondo il criterio di soccombenza.
La condanna va pronunciata a favore dell'Erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione delle spese avviene in dispositivo senza riduzione alla metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R.
115/2002, che riguarda il solo compenso da liquidare al difensore. Il Tribunale ritiene, infatti, di aderire alla recente pronuncia della Suprema Corte che, innovando rispetto al precedente orientamento, ha precisato che non deve esserci coincidenza tra quanto l'Erario paga al difensore (i cui compensi devono essere dimezzati ai sensi della predetta norma) e quanto la parte soccombente deve versare allo Stato, osservando quanto segue: "Non si vede
pagina 3 di 5 infatti perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri parti soccombenti, mentre d'altro canto - come sottolinea il Tribunale nella sentenza impugnata - la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , con Parte_1 ricorso depositato il 28.6.2022, così decide:
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati in Voghera in data 26.9.2016 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 26, Parte I, anno 2016);
3) affida i figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) in via condivisa tra i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre;
4) dispone che le visite padre-figli si svolgano secondo le modalità indicate in parte motiva e nell'ordinanza presidenziale del 16.3.2023;
5) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 400.00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli;
tale Parte_1 assegno deve essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2025;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese extra assegno sostenute per i figli, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia;
7) dispone che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
8) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. % se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio in data 19.12.2023
Il Giudice estensore
(dott.ssa Claudia Caldore)
La Presidente
pagina 4 di 5
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3030/2022 R.G. riservata in decisione in data all'udienza del 1.8.2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALBINI MANUELA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Voghera (PV), via Depretis n. 15
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale: pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle seguenti
[...]
CONDIZIONI
pagina 1 di 5
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. L'affidamento dei figli minori sarà condiviso e i medesimi saranno collocati abitativamente presso la madre.
3. Il padre potrà tenere con sé i figli minori a week end alterni, prelevandoli dalla casa coniugale il venerdì sera e avendo cura di riaccompagnarli presso la madre la domenica dopo cena, entro le ore 21,30. I figli non dovranno incontrare i nuovi/e compagni/compagne di ciascun genitore almeno per un anno e, in ogni caso, non prima della stabilizzazione delle relazioni.
4. Il padre potrà tenere con sé, ogni settimana, i figli minori due pomeriggi alla settimana, tenuto conto degli impegni scolastico ludico ricreativi dei minori e del loro gradimento e degli impegni dei genitori.
5. Il padre e la madre potranno tenere con sé i figli minori quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, periodo da concordare annualmente entro il 30 Maggio di ogni anno.
6. I genitori trascorreranno con i figli minori i giorni di Natale o Santo Stefano e di Pasqua o Lunedì dell'Angelo adottando il criterio dell'alternatività con cadenza annuale.
7. Il padre contrbuirà al mantenimento ordinario dei figli minori corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sino alla loro indipendenza economica, con prima rivalutazione a marzo 2024.
8. Il padre contribuirà al mantenimento straordinario dei figli minori, sino alla loro indipendenza economica, corrispondendo alla madre il 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia.
9. L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
10. I genitori dovranno essere sempre reperibili tramite utenza cellulare, mail o altro strumento di comunicazione quando saranno insieme ai figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso.
Nel merito, sulla base del materiale probatorio a disposizione, visto quanto dichiarato anche dalla moglie all'udienza presidenziale in merito alla fine della relazione coniugale e all'adesione del resistete alle condizioni di separazione proposte dalla ricorrente, deve senza dubbio essere pronunciata la separazione dei coniugi, poiché non risulta possibile la ripresa della convivenza.
Del resto, la contumacia del resistente conferma che egli non ha alcuna ragione per opporsi alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie.
I figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) possono essere affidati in via condivisa a Per_1 Per_2 entrambi i genitori, come chiesto dalla ricorrente, non essendo emersi motivi per derogare al regime previsto in via generale dal legislatore;
deve poi prendersi atto che i figli vivono insieme alla madre e che quest'ultima ha chiesto al Tribunale di confermare, quanto al loro regime di frequentazione con il resistente, la regolamentazione stabilita pagina 2 di 5 con l'ordinanza presidenziale del 16.3.2023 dovendosi, pertanto, disporre che gli incontri padre-figlio avvengano secondo quanto in quella sede stabilito, salvo diverso accordo tra i genitori.
In merito, invece, al contributo chiesto dalla ricorrente a titolo di concorso al mantenimento dei figli gli elementi utili per la decisione sono i seguenti.
La ricorrente, in occasione dell'udienza presidenziale del 16.3.2023, ha dichiarato di lavorare come colf, con retribuzione mensile di 800,00 euro mentre il resistente lavorerebbe come operatore socio sanitario e retribuzione mensile di euro 1.500,00; la stessa ha, altresì, riferito di essere disponibile ad accettare la somma mensile di
400,00 euro, proposta dal marito, quale contributo al mantenimento dei figli, con previsione di ripartizione al 50% tra loro del pagamento delle spese extra assegno.
Del resto, la ricorrente ha dedotto in udienza che la ex casa familiare, condotta in locazione, sarebbe stata a breve rilasciata dal nucleo, con conseguente rinuncia alla relativa domanda di assegnazione per la necessità di reperire altro immobile.
Orbene, ritiene il Collegio che alla luce delle evidenze indicate, non potendosi, nel caso di specie, considerare l'esatta posizione reddituale del resistente, considerato l'accordo con la ricorrente sul punto, quanto alla misura del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, nonostante l'assenza di documentazione reddituale riferibile allo stesso, vanno, in ogni caso, considerate l'età e l'abilità al lavoro, oltre che l'assenza di impedimenti documentati a procurarsi attività lavorativa;
il Tribunale, pertanto, considerato che gli oneri di cura ed assistenza dei figli ricadono principalmente sulla madre, ritiene che sia corretto confermare l'assegno mensile a carico del padre per il loro mantenimento nella misura di euro 400,00, già disposta in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 16.3.2023 da versare alla ricorrente che provvede alle principali spese per gli stessi.
Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente Org secondo gli indici a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Va, del pari, posto a carico di entrambi i genitori di provvedere, nella misura del 50%, alle spese extra assegno per i figli da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia e va previsto che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente secondo il criterio di soccombenza.
La condanna va pronunciata a favore dell'Erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione delle spese avviene in dispositivo senza riduzione alla metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R.
115/2002, che riguarda il solo compenso da liquidare al difensore. Il Tribunale ritiene, infatti, di aderire alla recente pronuncia della Suprema Corte che, innovando rispetto al precedente orientamento, ha precisato che non deve esserci coincidenza tra quanto l'Erario paga al difensore (i cui compensi devono essere dimezzati ai sensi della predetta norma) e quanto la parte soccombente deve versare allo Stato, osservando quanto segue: "Non si vede
pagina 3 di 5 infatti perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri parti soccombenti, mentre d'altro canto - come sottolinea il Tribunale nella sentenza impugnata - la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , con Parte_1 ricorso depositato il 28.6.2022, così decide:
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati in Voghera in data 26.9.2016 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 26, Parte I, anno 2016);
3) affida i figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) in via condivisa tra i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre;
4) dispone che le visite padre-figli si svolgano secondo le modalità indicate in parte motiva e nell'ordinanza presidenziale del 16.3.2023;
5) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 400.00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli;
tale Parte_1 assegno deve essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2025;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese extra assegno sostenute per i figli, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia;
7) dispone che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
8) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. % se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio in data 19.12.2023
Il Giudice estensore
(dott.ssa Claudia Caldore)
La Presidente
pagina 4 di 5
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
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