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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/11/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Parte
M T O P R E S . E E Pt_1 Pt_3
Z A G I U D I C E Pt_4 Pt_5 Pt_6
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi dagli Parte_7 Parte_8 avvocati PICCIONE DUILIO e RIZZUTO LORENZO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 11.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025, con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni dell'accordo di separazione relative al figlio , divenuto nelle more maggiorenne, Per_1 confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nato il figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al suo mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_7 Parte_8 hanno contratto matrimonio in Castelvetrano l'8/06/1999 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelvetrano al n. 50, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in data 11.11.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Castelvetrano;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 25/11/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
FO TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Parte
M T O P R E S . E E Pt_1 Pt_3
Z A G I U D I C E Pt_4 Pt_5 Pt_6
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi dagli Parte_7 Parte_8 avvocati PICCIONE DUILIO e RIZZUTO LORENZO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in data 11.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025, con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni dell'accordo di separazione relative al figlio , divenuto nelle more maggiorenne, Per_1 confermando per il resto il ricorso ed escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nato il figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al suo mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_7 Parte_8 hanno contratto matrimonio in Castelvetrano l'8/06/1999 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelvetrano al n. 50, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in data 11.11.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Castelvetrano;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 25/11/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
FO TO