Art. 19. (Attribuzioni del Vice Presidente)
Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quella che gli sono delegate dal Presidente.
Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quella che gli sono delegate dal Presidente.