Articolo 19 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 18Articolo 20
Versione
27 settembre 1958
Art. 19. (Attribuzioni del Vice Presidente)

Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quella che gli sono delegate dal Presidente.
Entrata in vigore il 27 settembre 1958
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