TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 632
TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 18 della legge regionale Emilia Romagna n. 20/2000 in rapporto al disposto dell’art. 1218 del codice civile e dell’art. 11 della legge 241/1990 n. 241 nonché violazione degli art. 2, 3, 5, 6 della legge 241/1990 e s.m. sul procedimento amministrativo

    L’impossibilità di approvare il PUA non discende da un inadempimento del Comune o del responsabile di settore, ma dal mutamento del quadro urbanistico a fronte della prolungata inerzia dei proponenti. L’inerzia impone l’applicazione dell’art. 1227 c.c.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell’art. 19 bis della legge regionale n. 14 del 29 dicembre 2020. Difetto di motivazione

    Anche il permesso di costruire convenzionato avrebbe dovuto essere approvato e convenzionato entro il termine di validità del Primo POC, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 5.2. comma 4 del PSC.

  • Rigettato
    Inadempimento contrattuale

    Non è configurabile un inadempimento del Comune resistente alle obbligazioni assunte con l’accordo di programma. Tutti gli obblighi posti a carico dell’amministrazione e divenuti esigibili risultano adempiuti. L’impossibilità di attuare le previsioni va imputata alla prolungata inerzia dei privati e alla normativa urbanistica intervenuta.

  • Rigettato
    Risoluzione per inadempimento

    Non è configurabile un inadempimento del Comune resistente alle obbligazioni assunte con l’accordo di programma. Tutti gli obblighi posti a carico dell’amministrazione e divenuti esigibili risultano adempiuti. L’impossibilità di attuare le previsioni va imputata alla prolungata inerzia dei privati e alla normativa urbanistica intervenuta.

  • Inammissibile
    Risarcimento del danno ingiusto

    Accolta eccezione comunale di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’arch. LL RD, atteso che la pretesa non riguarda un procedimento in cui sia parte una pubblica amministrazione. La domanda è infatti proposta nei confronti di una persona fisica e non di un ente pubblico ed è diretta alla tutela di un diritto soggettivo, sicché va proposta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Danno da dismissione allevamenti

    La pretesa di risarcimento del danno patìto per la dismissione degli allevamenti non potrebbe ritenersi fondata, poiché tale impegno era subordinato e condizionato all’approvazione del PUA, sicché l’anticipata cessazione dell’attività è frutto di una scelta degli stessi ricorrenti, effettuata in difformità rispetto alla condizione pattuita.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 632
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 632
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo