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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/08/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2065/2020
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2065/2020 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovalino (RC) Parte_1 C.F._1 alla Via G. Fortunato n.1, presso lo studio dell'avv. Teresa Strangio che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E , in persona del titolare corrente (P. IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Locri alla via Oliverio snc, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Giuseppe Monteleone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l' sita in Locri CP_3 CP_4
Via Matteotti 48, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Massimiliano Minicucci
e Dario Cosimo Adornato giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: differenze retributive - altri emolumenti - TFR.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.08.2020 deduceva: - di essere stata assunta alle Parte_1 dipendenze dell'impresa resistente in data 23/2/2017 in qualità di commessa di vendita, 4 livello economico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time orizzontale 60%; - che l'orario di lavoro veniva fissato in 24 ore settimanali da svolgere presso la sede di Bovalino Parco
Center Gross;
- che dal mese di luglio 2018 il part-time diveniva al 25%; - che il CCNL CP_5 applicabile al rapporto di lavoro era quello per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi;
- che la retribuzione giornaliera da luglio 2018 era pari ad € 15,77; - che aveva diritto al
“bonus Renzi” ex D.L. 66/14 nella misura di € 81,53 mensili sin da febbraio 2017; - che il rapporto di lavoro cessava per licenziamento in data 24/5/2019; - che prestava servizio regolarmente dalla data di assunzione fino al licenziamento;
- che nel corso del rapporto di lavoro per il periodo gennaio
2018-maggio 2019 non aveva goduto delle ferie;
- che il datore di lavoro ad oggi non provvedeva a retribuirla per il periodo da agosto 2018 a maggio 2019 né a versarle il “bonus Renzi” per il periodo febbraio 2017- maggio 2019; -che aveva diritto, inoltre, al pagamento del TFR maturato fino al licenziamento, alla retribuzione per le ferie maturate e non godute, all'indennità festività soppresse, nonché alla 13°; - che, come da conteggi prodotti, risultava creditrice di € 8.874,15, oltre interessi e rivalutazione;
- che il datore di lavoro non aveva versato i contributi per il periodo gennaio-maggio
2019. Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere le retribuzioni relative alla ai mesi da agosto 2018-maggio 2019, 13° mensilità 2018, indennità per le ferie maturate e non godute anni 2018/19, indennità per le festività soppresse anni 2018/19, tfr, con interessi e rivalutazione monetaria;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento del bonus ex DL 66/14 da febbraio 2017 a maggio
2019, con interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare il datore di lavoro al pagamento di €
8874,15, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
4) condannare il datore di lavoro al versamento dei contributi all per il periodo gennaio-maggio2019». CP_4
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 eccependo: - in via pregiudiziale la decadenza della parte ricorrente dalla formulazione dei mezzi di istruttori in quanto tardiva;
- nel merito la regolarità della retribuzione effettuata unitamente a tutti gli emolumenti collegati;
- l'erroneità degli importi richiesti effettuati su giorni ed orari in cui la dipendente non prestava attività lavorativa avendo un orario diverso da quello indicato.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze anche ai sensi dell'art. 96 cpc. CP_ Si costituiva altresì l' deducendo che dall'estratto conto della lavoratrice, limitatamente alla CP_ matricola 6704430600 intestata all'impresa resistente dal 23/02/2017 alla data di cessazione
24/05/2019 risultavano i seguenti periodi contributivi: 23/02/2017 - 31/12/2017 Lav. dipend. part- time sett. 45 sett. utili 27; 01/01/2018 - 31/12/2018 Lav. dipend. part-time sett. 52 sett. utili 23;
01/01/2019 - 24/05/2019 Lav. dipend. part-time sett. 11 sett. utili 3; evidenziando altresì un'insolvenza del datore di lavoro per oltre €. 81.000,00 nei confronti dell' . CP_2
Concludeva, pertanto, affinché in caso di accoglimento del ricorso venisse condannato il datore di lavoro resistente a pagare a la contribuzione dovuta, con relative somme aggiuntive. Con CP_4 esonero di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_4
La causa veniva istruita documentalmente, venendo altresì disposta CTU grafologica.
Con provvedimento del 24.06.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
La ricorrente agisce in giudizio per il pagamento di somme non percepite a titolo di retribuzione, ferie non godute, mancato pagamento di indennità per le festività soppresse, tredicesima mensilità e TFR, oltre al mancato versamento di quanto spettante per il cosiddetto “bonus Renzi”, in particolare per le mensilità da agosto 2018 a maggio 2019, quando è venuto meno il rapporto lavorativo a seguito di licenziamento.
L'impresa resistente a fronte delle deduzioni della ricorrente ha eccepito l'avvenuto pagamento di tutte le somme richieste producendo le buste paga relative al periodo in contestazione, unitamente alla contabile di bonifico o alla ricevuta per quietanza sottoscritta dalla lavoratrice.
La ricorrente in occasione dell'udienza del 15.11.2022 ha provveduto a visionare nel dettaglio le buste paga, le ricevute e la contabile di bonifico presenti in atti, disconoscendo la sottoscrizione delle stesse, rappresentando il mancato incasso altresì del bonifico in quanto effettuato con riferimento ad un codice IBAN non più attivo.
Alla luce del mancato riconoscimento delle sottoscrizioni suddette, veniva disposta CTU grafologica affidata al dott. all'esito delle quale il tecnico così concludeva le operazioni Persona_1 peritali: “le firme apposte in calce ai seguenti documenti: - Ricevuta n.08 denominata nel presente elaborato con l'acronimo “R1”, datata 13/09/2018 e relativa alla retribuzione del mese di agosto
2018, - Ricevuta n.09 denominata nel presente elaborato con l'acronimo “R2”, datata 11/10/2018 e relativa alla retribuzione del mese di settembre 2018, - Ricevuta n.13 denominata nel presente elaborato con l'acronimo “R6”, datata 20/03/2019 e relativa alla retribuzione del mese di febbraio
2019, sono FALSE in quanto copie per trasposizione delle sottoscrizioni rispettivamente apposte sulle ricevute indicate con gli acronimi R5 (ricevuta n. 12 del 14/01/2019, relativa alla retribuzione del mese di dicembre 2018 - 13ma mensilità), R4 (ricevuta n.11 del 13/12/2018, relativa alla retribuzione del mese di novembre 2018) R3 (ricevuta n.10 del 13/11/2018, relativa alla retribuzione del mese di ottobre 2018). Le sottoscrizioni apposte sui restanti documenti indicati come: - R3
(ricevuta n.10 del 13/11/2018, relativa alla retribuzione del mese di ottobre 2018), - R4 (ricevuta
n.11 del 13/12/2018, relativa alla retribuzione del mese di novembre 2018), - R5 (ricevuta n. 12 del
14/01/2019, relativa alla retribuzione del mese di dicembre 2018 - 13ma mensilità), - R7 (ricevuta n.
14 del 27/06/2019, relativa alla retribuzione del mese di maggio 2019, nonché le sottoscrizioni apposte su tutte le buste paga indicate rispettivamente come: - B1- Busta paga dell'agosto 2018, -
B2 – Busta paga del settembre 2018, - B3 – Busta paga dell'ottobre 2018, - B4 – Busta paga del novembre 2018, - B5 – Busta paga del dicembre 2018, - B6 – Busta paga del dicembre 2018
(tredicesima), sono VERE E AUTOGRAFE, riconducibili alla grafomotricità della signora Pt_1
”.
[...]
Considerato quanto sopra, la domanda di parte ricorrente può trovare solo parziale accoglimento.
In particolare, deve tenersi conto delle risultanze della consulenza tecnica disposta in considerazione dell'approfondimento svolto, delle conclusioni tratte da ritenersi condivisibili in quanto logiche, fondate sull'esame e la valutazione attenta del materiale a disposizione nonché sul confronto con documenti specificamente individuati.
Sul punto deve peraltro essere considerato che il tecnico incaricato ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni mosse alla relazione peritale da parte ricorrente.
All'esito dell'attività istruttoria svolta, deve evidenziarsi che i mancati pagamenti allegati dalla ricorrente hanno trovato riscontro in atti solo limitatamente ad alcune delle mensilità indicate. In base alle risultanze peritali, infatti, sono state accertate come falsamente apposte le sottoscrizioni riportate:
1) sulla ricevuta datata 13/09/2018 relativa alla retribuzione del mese di agosto 2018; 2) sulla ricevuta datata 11/10/2018 relativa alla retribuzione del mese di settembre 2018 e 3) sulla ricevuta datata
20/03/2019 relativa alla retribuzione del mese di febbraio 2019.
Per dette mensilità quindi, parte resistente non ha fornito la prova di aver correttamente e tempestivamente provveduto al pagamento delle retribuzioni maturate e degli altri emolumenti collegati e dovrà pertanto ritenersi accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione degli importi indicati nelle buste paga collegate.
Per le altre mensilità richieste, viste le risultanze degli accertamenti peritali, deve ritenersi che l'impresa resistente abbia fornito riscontri circa la corresponsione degli importi dovuti, la sottoscrizione delle ricevute è risultata infatti riferibile alla ricorrente.
Per quanto concerne poi il bonifico disposto a saldo di quanto dovuto per il mese di gennaio 2019, la contestazione di parte ricorrente non può trovare accoglimento in quanto l'addebito della somma risulta contestualmente effettuato e quindi non revocabile.
Fermo quanto sopra, occorre anche precisare che non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione del cosiddetto “bonus
Renzi”, per il periodo decorrente da febbraio a dicembre 2017, se infatti da un lato non risulta modo contestato lo svolgimento del rapporto lavorativo in detto periodo, dall'altro parte ricorrente non fornisce puntuale allegazione circa la sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione di detto emolumento, quali anche quelli reddituali.
Al contempo non può essere accolta neppure la domanda volta al conseguimento del TFR dedotto come non versato per il periodo decorrente da febbraio a dicembre 2017 avendo esteso la pretesa creditoria a detto periodo solo con le note di trattazione scritta depositate in data 10.07.2025, non rinvenendo detta indicazione nel ricorso introduttivo depositato e non essendo intervenuta alcuna modifica autorizzata delle conclusioni rassegnate.
Occorre poi rilevare che è intervenuto in giudizio altresì l' , in considerazione della domanda di CP_4 parte ricorrente per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi non corrisposti. Domanda che, nei limiti derivanti da quanto sopra evidenziato, deve essere accolta anche se la resistente ha prodotto documentazione comprovante la rateizzazione di importi da corrispondere all' , da detti documenti, infatti, non risulta provato l'avvenuto saldo di quanto dovuto per la CP_2 regolarizzazione della posizione contributiva dell'odierna ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso viene accolto parzialmente come sopra precisato.
Le spese di lite devono compensarsi nella misura della metà tra parte ricorrente e parte resistente, ponendo la rimanente parte a carico dell'impresa individuale, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande promosse dalla ricorrente. La dovrà altresì provvedere alla CP_1 refusione delle spese di lite in favore dell' , spese tutte liquidate secondo i valori tariffari minimi CP_4 in ragione dell'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. n. 55/2014
e successive modif.).
Le spese di CTU sono poste a carico dell'impresa resistente in considerazione delle risultanze della stessa e sono liquidate con separato decreto in favore del CTU, dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2065/2020, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede in parziale accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione delle spettanze retributive e degli Parte_1 emolumenti collegati per le mensilità di agosto 2018, settembre 2018 e febbraio 2019, come quantificati nelle corrispondenti buste paga allegate in atti, e per l'effetto condanna l'impresa resistente, in persona del titolare corrente, al versamento del complessivo importo di € 1.217,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna altresì la , in persona del titolare corrente Controparte_1
(P. IVA ), alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente con P.IVA_1 versamento all' , in persona del L.R.P.T., degli importi dovuti a detto titolo e non ancora CP_4 corrisposti;
- compensa nella misura della metà le spese di lite tra la ricorrente e l'impresa resistente, ponendo la rimanente parte a carico della in persona del titolare corrente, liquidate in complessivi € CP_1
943,25, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. Pone altresì a carico dell'impresa resistente la refusione delle spese di lite in favore dell , in persona del L.R.P.T., liquidate in complessivi € 1.476,30, oltre rimborso CP_4 forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge. - pone le spese di CTU a carico della , in persona del Controparte_1 suo titolare corrente, liquidate come da separato decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 12.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2065/2020
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2065/2020 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovalino (RC) Parte_1 C.F._1 alla Via G. Fortunato n.1, presso lo studio dell'avv. Teresa Strangio che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E , in persona del titolare corrente (P. IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Locri alla via Oliverio snc, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Giuseppe Monteleone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l' sita in Locri CP_3 CP_4
Via Matteotti 48, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Massimiliano Minicucci
e Dario Cosimo Adornato giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: differenze retributive - altri emolumenti - TFR.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.08.2020 deduceva: - di essere stata assunta alle Parte_1 dipendenze dell'impresa resistente in data 23/2/2017 in qualità di commessa di vendita, 4 livello economico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time orizzontale 60%; - che l'orario di lavoro veniva fissato in 24 ore settimanali da svolgere presso la sede di Bovalino Parco
Center Gross;
- che dal mese di luglio 2018 il part-time diveniva al 25%; - che il CCNL CP_5 applicabile al rapporto di lavoro era quello per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi;
- che la retribuzione giornaliera da luglio 2018 era pari ad € 15,77; - che aveva diritto al
“bonus Renzi” ex D.L. 66/14 nella misura di € 81,53 mensili sin da febbraio 2017; - che il rapporto di lavoro cessava per licenziamento in data 24/5/2019; - che prestava servizio regolarmente dalla data di assunzione fino al licenziamento;
- che nel corso del rapporto di lavoro per il periodo gennaio
2018-maggio 2019 non aveva goduto delle ferie;
- che il datore di lavoro ad oggi non provvedeva a retribuirla per il periodo da agosto 2018 a maggio 2019 né a versarle il “bonus Renzi” per il periodo febbraio 2017- maggio 2019; -che aveva diritto, inoltre, al pagamento del TFR maturato fino al licenziamento, alla retribuzione per le ferie maturate e non godute, all'indennità festività soppresse, nonché alla 13°; - che, come da conteggi prodotti, risultava creditrice di € 8.874,15, oltre interessi e rivalutazione;
- che il datore di lavoro non aveva versato i contributi per il periodo gennaio-maggio
2019. Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere le retribuzioni relative alla ai mesi da agosto 2018-maggio 2019, 13° mensilità 2018, indennità per le ferie maturate e non godute anni 2018/19, indennità per le festività soppresse anni 2018/19, tfr, con interessi e rivalutazione monetaria;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento del bonus ex DL 66/14 da febbraio 2017 a maggio
2019, con interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare il datore di lavoro al pagamento di €
8874,15, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
4) condannare il datore di lavoro al versamento dei contributi all per il periodo gennaio-maggio2019». CP_4
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 eccependo: - in via pregiudiziale la decadenza della parte ricorrente dalla formulazione dei mezzi di istruttori in quanto tardiva;
- nel merito la regolarità della retribuzione effettuata unitamente a tutti gli emolumenti collegati;
- l'erroneità degli importi richiesti effettuati su giorni ed orari in cui la dipendente non prestava attività lavorativa avendo un orario diverso da quello indicato.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze anche ai sensi dell'art. 96 cpc. CP_ Si costituiva altresì l' deducendo che dall'estratto conto della lavoratrice, limitatamente alla CP_ matricola 6704430600 intestata all'impresa resistente dal 23/02/2017 alla data di cessazione
24/05/2019 risultavano i seguenti periodi contributivi: 23/02/2017 - 31/12/2017 Lav. dipend. part- time sett. 45 sett. utili 27; 01/01/2018 - 31/12/2018 Lav. dipend. part-time sett. 52 sett. utili 23;
01/01/2019 - 24/05/2019 Lav. dipend. part-time sett. 11 sett. utili 3; evidenziando altresì un'insolvenza del datore di lavoro per oltre €. 81.000,00 nei confronti dell' . CP_2
Concludeva, pertanto, affinché in caso di accoglimento del ricorso venisse condannato il datore di lavoro resistente a pagare a la contribuzione dovuta, con relative somme aggiuntive. Con CP_4 esonero di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_4
La causa veniva istruita documentalmente, venendo altresì disposta CTU grafologica.
Con provvedimento del 24.06.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
La ricorrente agisce in giudizio per il pagamento di somme non percepite a titolo di retribuzione, ferie non godute, mancato pagamento di indennità per le festività soppresse, tredicesima mensilità e TFR, oltre al mancato versamento di quanto spettante per il cosiddetto “bonus Renzi”, in particolare per le mensilità da agosto 2018 a maggio 2019, quando è venuto meno il rapporto lavorativo a seguito di licenziamento.
L'impresa resistente a fronte delle deduzioni della ricorrente ha eccepito l'avvenuto pagamento di tutte le somme richieste producendo le buste paga relative al periodo in contestazione, unitamente alla contabile di bonifico o alla ricevuta per quietanza sottoscritta dalla lavoratrice.
La ricorrente in occasione dell'udienza del 15.11.2022 ha provveduto a visionare nel dettaglio le buste paga, le ricevute e la contabile di bonifico presenti in atti, disconoscendo la sottoscrizione delle stesse, rappresentando il mancato incasso altresì del bonifico in quanto effettuato con riferimento ad un codice IBAN non più attivo.
Alla luce del mancato riconoscimento delle sottoscrizioni suddette, veniva disposta CTU grafologica affidata al dott. all'esito delle quale il tecnico così concludeva le operazioni Persona_1 peritali: “le firme apposte in calce ai seguenti documenti: - Ricevuta n.08 denominata nel presente elaborato con l'acronimo “R1”, datata 13/09/2018 e relativa alla retribuzione del mese di agosto
2018, - Ricevuta n.09 denominata nel presente elaborato con l'acronimo “R2”, datata 11/10/2018 e relativa alla retribuzione del mese di settembre 2018, - Ricevuta n.13 denominata nel presente elaborato con l'acronimo “R6”, datata 20/03/2019 e relativa alla retribuzione del mese di febbraio
2019, sono FALSE in quanto copie per trasposizione delle sottoscrizioni rispettivamente apposte sulle ricevute indicate con gli acronimi R5 (ricevuta n. 12 del 14/01/2019, relativa alla retribuzione del mese di dicembre 2018 - 13ma mensilità), R4 (ricevuta n.11 del 13/12/2018, relativa alla retribuzione del mese di novembre 2018) R3 (ricevuta n.10 del 13/11/2018, relativa alla retribuzione del mese di ottobre 2018). Le sottoscrizioni apposte sui restanti documenti indicati come: - R3
(ricevuta n.10 del 13/11/2018, relativa alla retribuzione del mese di ottobre 2018), - R4 (ricevuta
n.11 del 13/12/2018, relativa alla retribuzione del mese di novembre 2018), - R5 (ricevuta n. 12 del
14/01/2019, relativa alla retribuzione del mese di dicembre 2018 - 13ma mensilità), - R7 (ricevuta n.
14 del 27/06/2019, relativa alla retribuzione del mese di maggio 2019, nonché le sottoscrizioni apposte su tutte le buste paga indicate rispettivamente come: - B1- Busta paga dell'agosto 2018, -
B2 – Busta paga del settembre 2018, - B3 – Busta paga dell'ottobre 2018, - B4 – Busta paga del novembre 2018, - B5 – Busta paga del dicembre 2018, - B6 – Busta paga del dicembre 2018
(tredicesima), sono VERE E AUTOGRAFE, riconducibili alla grafomotricità della signora Pt_1
”.
[...]
Considerato quanto sopra, la domanda di parte ricorrente può trovare solo parziale accoglimento.
In particolare, deve tenersi conto delle risultanze della consulenza tecnica disposta in considerazione dell'approfondimento svolto, delle conclusioni tratte da ritenersi condivisibili in quanto logiche, fondate sull'esame e la valutazione attenta del materiale a disposizione nonché sul confronto con documenti specificamente individuati.
Sul punto deve peraltro essere considerato che il tecnico incaricato ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni mosse alla relazione peritale da parte ricorrente.
All'esito dell'attività istruttoria svolta, deve evidenziarsi che i mancati pagamenti allegati dalla ricorrente hanno trovato riscontro in atti solo limitatamente ad alcune delle mensilità indicate. In base alle risultanze peritali, infatti, sono state accertate come falsamente apposte le sottoscrizioni riportate:
1) sulla ricevuta datata 13/09/2018 relativa alla retribuzione del mese di agosto 2018; 2) sulla ricevuta datata 11/10/2018 relativa alla retribuzione del mese di settembre 2018 e 3) sulla ricevuta datata
20/03/2019 relativa alla retribuzione del mese di febbraio 2019.
Per dette mensilità quindi, parte resistente non ha fornito la prova di aver correttamente e tempestivamente provveduto al pagamento delle retribuzioni maturate e degli altri emolumenti collegati e dovrà pertanto ritenersi accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione degli importi indicati nelle buste paga collegate.
Per le altre mensilità richieste, viste le risultanze degli accertamenti peritali, deve ritenersi che l'impresa resistente abbia fornito riscontri circa la corresponsione degli importi dovuti, la sottoscrizione delle ricevute è risultata infatti riferibile alla ricorrente.
Per quanto concerne poi il bonifico disposto a saldo di quanto dovuto per il mese di gennaio 2019, la contestazione di parte ricorrente non può trovare accoglimento in quanto l'addebito della somma risulta contestualmente effettuato e quindi non revocabile.
Fermo quanto sopra, occorre anche precisare che non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione del cosiddetto “bonus
Renzi”, per il periodo decorrente da febbraio a dicembre 2017, se infatti da un lato non risulta modo contestato lo svolgimento del rapporto lavorativo in detto periodo, dall'altro parte ricorrente non fornisce puntuale allegazione circa la sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione di detto emolumento, quali anche quelli reddituali.
Al contempo non può essere accolta neppure la domanda volta al conseguimento del TFR dedotto come non versato per il periodo decorrente da febbraio a dicembre 2017 avendo esteso la pretesa creditoria a detto periodo solo con le note di trattazione scritta depositate in data 10.07.2025, non rinvenendo detta indicazione nel ricorso introduttivo depositato e non essendo intervenuta alcuna modifica autorizzata delle conclusioni rassegnate.
Occorre poi rilevare che è intervenuto in giudizio altresì l' , in considerazione della domanda di CP_4 parte ricorrente per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi non corrisposti. Domanda che, nei limiti derivanti da quanto sopra evidenziato, deve essere accolta anche se la resistente ha prodotto documentazione comprovante la rateizzazione di importi da corrispondere all' , da detti documenti, infatti, non risulta provato l'avvenuto saldo di quanto dovuto per la CP_2 regolarizzazione della posizione contributiva dell'odierna ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso viene accolto parzialmente come sopra precisato.
Le spese di lite devono compensarsi nella misura della metà tra parte ricorrente e parte resistente, ponendo la rimanente parte a carico dell'impresa individuale, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande promosse dalla ricorrente. La dovrà altresì provvedere alla CP_1 refusione delle spese di lite in favore dell' , spese tutte liquidate secondo i valori tariffari minimi CP_4 in ragione dell'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. n. 55/2014
e successive modif.).
Le spese di CTU sono poste a carico dell'impresa resistente in considerazione delle risultanze della stessa e sono liquidate con separato decreto in favore del CTU, dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2065/2020, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede in parziale accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione delle spettanze retributive e degli Parte_1 emolumenti collegati per le mensilità di agosto 2018, settembre 2018 e febbraio 2019, come quantificati nelle corrispondenti buste paga allegate in atti, e per l'effetto condanna l'impresa resistente, in persona del titolare corrente, al versamento del complessivo importo di € 1.217,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna altresì la , in persona del titolare corrente Controparte_1
(P. IVA ), alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente con P.IVA_1 versamento all' , in persona del L.R.P.T., degli importi dovuti a detto titolo e non ancora CP_4 corrisposti;
- compensa nella misura della metà le spese di lite tra la ricorrente e l'impresa resistente, ponendo la rimanente parte a carico della in persona del titolare corrente, liquidate in complessivi € CP_1
943,25, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. Pone altresì a carico dell'impresa resistente la refusione delle spese di lite in favore dell , in persona del L.R.P.T., liquidate in complessivi € 1.476,30, oltre rimborso CP_4 forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge. - pone le spese di CTU a carico della , in persona del Controparte_1 suo titolare corrente, liquidate come da separato decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 12.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli