Decreto cautelare 10 marzo 2022
Decreto presidenziale 11 marzo 2022
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/06/2025, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04674/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Commissariato Ps Castellammare di Stabia, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2.10 Ris.45 del 24.12.2021 di immediata sospensione ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, nonché degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Commissariato di Castellammare di Stabia e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, nella sua qualità di Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato ha agito per l’annullamento del provvedimento prot. n. 2.10 Ris.45 del 24 dicembre 2021, emesso dal Questore della Provincia di Napoli, notificato brevi manu il 27 dicembre 2021 di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172.
1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso indicato in epigrafe, affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione:
“1 ) Violazione di legge - Provvedimento di sospensione prot. n. 2.10 Ris. 45 del 24.12.2021, notificato brevi manu il 27.12.2021: violazione e falsa applicazione dell’art. 4-ter d.l. 44/2021. Eccesso (sviamento) di potere. Manifeste contraddittorietà, irrazionalità e illogicità .” considerato, che, alla data di notifica del provvedimento, era assente dal servizio per congedo ordinario, dal 13 dicembre 2021 al 27 dicembre 2021 (come da programmazione ferie natalizie). Il giorno 21 dicembre 2021, a seguito di un forte mal di schiena, il suo medico curante le prescriveva 20 giorni di assoluto riposo e cure, salvo complicazioni. Ciò posto, durante il periodo di sospensione dal lavoro la sospensione non avrebbe potuto essere applicata, ed andava differita alla cessazione della malattia.
“ 2) Violazione art. 32 Costituzione – L’imposizione obbligatoria di vaccino sperimentale in deroga viola la dignità della persona umana - Falsi presupposti in relazione al rapporto costi/benefici: evidenze scientifiche mostrano che ai fini dello screening per il tracciamento del virus molto più efficaci ed economici sono i tamponi, essendo ormai acclarato che i vaccinati anche con la terza dose contagiano in modo eguale ai non vaccinati .”, con cui ha dedotto che non possono essere imposti trattamenti sanitari non voluti, soprattutto se implicanti la somministrazione di farmaci o vaccini “sperimentali”, sostenendo che costringere una persona a vaccinarsi in cambio della possibilità di lavorare umilia la dignità umana, andando perciò a collidere con altri principi fondamentali quali quelli previsti dagli artt. 3, 4 e 36 Cost.
“3) Violazione artt. 2 e 3 Costituzione - Irragionevolezza delle scelte legislative in relazione a una pluralità di trattamenti differenziati non proporzionati .”, nella misura in cui esercitando il proprio diritto a non vaccinarsi si viene discriminati rispetto a chi, invece, sceglie di sottoporsi a tale trattamento. Viene così introdotto un obbligo vaccinale mascherato, con violazione dell’art. 36 della Costituzione, non essendo neppure prevista la corresponsione di un assegno alimentare. Infine l’obbligo in questione si protrae oltre il periodo emergenziale.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
1.2. L’amministrazione si è costituita, depositando memoria il 16 marzo 2022, eccependo il difetto di interesse della ricorrente che, nel frattempo, aveva contratto il Covid e, nel merito, insistendo per il rigetto del ricorso.
1.3. Il Collegio, con ordinanza Tar Napoli, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 618, ha respinto la richiesta cautelare alla luce della revoca del provvedimento di sospensione nel frattempo intervenuta.
1.4. Depositate le memorie ex art. 73 c.p.a. all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente deve darsi atto della permanenza dell’interesse di parte ricorrente alla decisione del ricorso limitatamente al periodo in cui il provvedimento impugnato ha avuto applicazione - prima che intervenisse la sua revoca in considerazione dell’intervenuto contagio al virus Sars - Cov -2 ritenuto equiparabile alla somministrazione della prima dose di vaccino, interesse che permane ai fini dell’accertamento del diritto alla retribuzione e alla contribuzione ai fini previdenziali per il periodo in cui il provvedimento ha avuto efficacia; persiste, inoltre, l’interesse a fini risarcitori, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, cod. proc. amm.
3. Nel merito il ricorso è infondato.
4. Infondato, innanzi tutto è il primo motivo di ricorso.
Occorre premettere che con il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 26 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, è stato inserito nel decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il nuovo articolo 4-ter, che ha esteso l’obbligo vaccinale, tra l’altro, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Il comma 2 del predetto articolo 4-ter stabilisce che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati (...)”. Il successivo comma 3 indica, poi, le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, disponendo che, in caso di mancata presentazione entro i termini previsti della “(...) documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa (...), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale (...)”, i responsabili delle strutture presso cui il personale presta servizio “(...) accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato ”. In questo caso, “ L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ”.
4.1. Ciò posto, il mero dato letterale delle disposizioni sopra riportate consente di concludere che dall’inadempimento all’obbligo vaccinale l’Amministrazione era tenuta ad applicare il provvedimento di sospensione dal servizio, a prescindere dall’effettiva presenza in servizio della dipendente interessato.
Il menzionato art. 4, comma 1, infatti, “ si limita [...] a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, non prevedendo affatto - come preteso dall'appellante - che l'assenza dal servizio [...] integri una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale in essa contemplato ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2023, n. 8329).
Alla stregua di tale indirizzo, si deve concludere che la sussistenza dell'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4-ter, d.l. n. 172 del 2021, consegue alla mera appartenenza dell'interessato alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assumano rilievo esimente né le caratteristiche del servizio espletato nel concreto, né l'eventualità di un reimpiego in altre mansioni all'interno della medesima categoria, né il dato oggettivo dell'assenza del dipendente dal luogo di lavoro per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo, per essere egli non idoneo o esentato dal servizio per altre causali (malattia o congedi).
4.2. Sotto questo profilo, si condivide quanto sottolineato dall’Amministrazione nelle sue difese, posto che, in astratto il congedo può essere soggetto a sospensioni, interruzioni, revoca da parte del datore per ragioni organizzative ecc. con la conseguenza che la ricorrente - in ferie il 18 dicembre, giorno della notifica dell’invito – una volta cessata la malattia o il congedo non sarebbe potuta comunque tornare in servizio ai sensi dell’art. 4 ter, d.l. n. 44/2021.
Per le stesse ragioni non assume rilievo neppure il fatto che la dipendente sia stata collocata in aspettativa per infermità, richiesta dalla -OMISSIS- a partire dal 21 dicembre 2021 e valida per i venti giorni successivi, considerato che, anche questa può essere interrotta in caso di decorso favorevole della malattia previa presentazione di un nuovo certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione.
4.3. Per quanto attiene alla circostanza per cui la ricorrente avrebbe rappresentato la propria intenzione di sottoporsi alla vaccinazione si osserva che, ai fini della prova dell’adempimento, l’unica documentazione che il destinatario dell’invito è tenuto a produrre nel termine di cinque giorni è quella “ comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. ”
Con la conseguenza che, una volta accertata l’inidoneità della documentazione inviata, correttamente l’Amministrazione ha provveduto a sospendere l’odierna ricorrente.
4.4. Infine, per quanto attiene al richiamo alla nota n. 1889/2021 del Ministero dell’Istruzione si osserva che la citata circolare effettivamente esclude dall’obbligo i lavoratori in collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale, analogamente alla circolare n. 21554 / 2021 del Ministero dell’Interno. Tuttavia, nel caso di aspettativa per infermità, come nel caso di specie, la circolare n. 21554 / 2021 fa rientrare tra i destinatari dell’invito, e quindi dell’obbligo vaccinale, i dipendenti “ in aspettativa per infermità temporanea a domanda dell’interessato richiesta successivamente all’entrata in vigore del D.L. 172/2021 .”, tra cui, quindi rientrava anche la ricorrente.
5. Infondati sono altresì il secondo e il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di economicità e coerenza espositiva, essendo state le questioni ivi poste, relative all’introduzione dell’obbligo vaccinale e alla sua applicazione nei confronti della ricorrente, tutte già superate dalla giurisprudenza intervenuta in materia.
5.1. Ritiene il Collegio che le questioni di legittimità costituzionale complessivamente prospettate nei motivi presi in esame non superino il vaglio di non manifesta infondatezza richiesto ai fini della loro rimessione alla Corte costituzionale.
Tali questioni sono state, infatti, già affrontate dalla Corte nelle sentenze n. 14 e 15 del 2023, le quali, pur riferendosi all’obbligo di vaccinazione posto a carico degli esercenti le professioni sanitarie, recano l’affermazione di principi estensibili anche alla presente controversia.
In particolare:
- l’imposizione dell’obbligo vaccinale attiene al principio di solidarietà, che rappresenta “ la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente ” (sentenza n. 14 del 2023, § 5.1 in diritto, ove si richiama la sentenza n. 75 del 1992), atteso che “(...) il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell’interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente ” (sentenza n. 14 del 2023, § 7 in diritto);
- il rischio di eventi avversi anche gravi non implica l’illegittimità dell’obbligo vaccinale e, “(...) fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole (sentenza n. 118 del 1996) ” (sentenza n. 14 del 2023, § 5.2 in diritto); più in dettaglio, come ricordato dalla Corte, “(...) la giurisprudenza costituzionale ha affermato con chiarezza (...) che il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto (...) titolo per l’indennizzo. Non può, pertanto, condividersi la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di «conseguenze indesiderate, pregiudizievole oltre il limite del normalmente tollerabile» (sentenza n. 118 del 1996 )” (sentenza n. 14 del 2023, § 5.3 in diritto);
- l’obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall’avvio della campagna vaccinale di cui allo specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, “(...) tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell’ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l’imposizione dell’obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito) ” (sentenza n. 15 del 2023, § 10.3.1);
- “(...) il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto ” (sentenza n. 15 del 2023, § 10.3.2); in questa prospettiva, la verifica in ordine alla circostanza che l’introduzione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di alcune categorie di lavoratori fosse “(...) suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore ” (sentenza n. 14 del 2023, § 8.2 in diritto) è stata compiuta dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha osservato che “ Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell’adozione della disposizione censurata e a tutt’oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza ” (sentenza n. 14 del 2023, § 10.1 in diritto); la Corte è poi pervenuta a concludere che “(...) alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall’entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall’inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore; legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio ” (sentenza n. 14 del 2023, § 11 in diritto);
- il fatto che la somministrazione del vaccino non escluda la possibilità di contrarre la malattia non vale a inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere l’obbligo vaccinale, poiché non ne viene infirmata la considerazione che “(...) in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione (...) ” (sentenza n. 15 del 2023, § 11.1 in diritto);
- la ragionevolezza dell’imposizione dell’obbligo vaccinale nei confronti di determinate categorie di soggetti si fonda sulla duplice finalità di proteggere quanti entrano in contatto con i vaccinati e di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività (sentenza n. 14 del 2023, § 12 in diritto);
- la proporzionalità della scelta è dimostrata anzitutto dall’assenza di misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia, in quanto l’effettuazione periodica di test diagnostici dell’infezione da SARS-CoV-2 avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l’impiego di personale (sentenza n. 14 del 2023, § 13.1 in diritto); la considerazione che i tamponi potessero essere effettuati anche presso le farmacie e che il costo degli stessi fosse a carico del lavoratore interessato non tiene conto, infatti, della circostanza che la gestione dei tamponi era destinata a gravare interamente sul servizio sanitario nazionale (sentenza n. 15 del 2023, § 11.3 in diritto);
- “(...) premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un’adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l’altro, (...) a valutare l’eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell’art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino ” (sentenza n. 14 del 2023, § 16.1 in diritto);
- le conseguenze per il caso in cui il singolo decida di sottrarsi all’obbligo sono da ritenere proporzionate “(...) tanto in termini di durata, posto che (...) il legislatore ha introdotto, sin dall’inizio, una durata predeterminata dell’obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all’andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito; quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione ” (sentenza n. 14 del 2023, § 13.2 in diritto).
5.1.1. Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze richiamate, non vi è spazio per l’emersione di ulteriori dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni contestate nel presente giudizio.
5.2. Gli ulteriori profili dedotti in cui la ricorrente sostiene che la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e la correlata mancata corresponsione della retribuzione contrasterebbero con i principi costituzionali, i quali assicurano la centralità del lavoro e il diritto del lavoratore ad assicurare a sé stesso e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa e afferma che avrebbe dovuto essere prevista almeno la corresponsione di un assegno alimentare, pena la disparità di trattamento sono, del pari, non condivisibili.
È sufficiente rinviare alle conclusioni raggiunte dalla Corte costituzionale, sia nelle richiamate sentenze n. 14 e 15 del 2023, sia anche nella più recente pronuncia n. 188 del 2024, quest’ultima relativa specificamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all’articolo 4-ter del decreto legge n. 44 del 2021.
Come chiarito dalla Corte, “(...) la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale ” (sentenza n. 15 del 2023, § 14.2 in diritto).
La sospensione dal lavoro per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale non ha, quindi, natura di sanzione, ma rappresenta una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti del lavoratore, strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus (sentenza n. 14 del 2023, § 13.2 in diritto).
La Corte ha, inoltre, rimarcato “(...) che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto ” (sentenza n. 15 del 2023, § 13.5 in diritto).
Quanto allo specifico profilo della privazione del trattamento economico, la Corte ha evidenziato che “ La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando (...) la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri ” (sentenza n. 188 del 2024, § 3 in diritto).
Per ciò che attiene, poi, alla mancata erogazione di un assegno alimentare, la Corte ha affermato che “ L’effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica (...) anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile ” (sentenza n. 15 del 2023, § 14.2 in diritto; nello stesso senso anche la sentenza n. 188 del 2024, § 4 in diritto). In questa prospettiva, “(...) rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l’erogazione dell’assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l’evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l’evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d’opera ” (sentenza n. 15 del 2023, § 14.5 in diritto).
5.3. La ricorrente sostiene, ancora, che il termine di durata massima della sospensione supererebbe anche quello dello stato di emergenza, che già di per sé non avrebbe potuto essere prorogato oltre il 31 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
In proposito si osserva che la proroga dello stato di emergenza è avvenuta mediante decreti legge, e quindi con atti normativi di fonte primaria; circostanza, questa, che rende ontologicamente inconfigurabile un profilo di illegittimità della proroga stessa, per contrasto con l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, atteso che rientra tra le facoltà del legislatore quella di derogare con una norma successiva a un’altra precedente posta da una fonte di pari rango (TAR Umbria, 14 febbraio 2025, n. 123).
D’altro canto, nell’ordinamento non è rinvenibile alcun vincolo in forza del quale gli obblighi vaccinali possano essere imposti soltanto per la durata di un periodo in cui sia dichiarato lo stato di emergenza e, nel caso in esame, l’adeguatezza della misura della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa di chi avesse deciso volontariamente di sottrarsi a tale obbligo è stata positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale, nei termini sopra illustrati.
6. Da ultimo, sono inammissibili, in quanto introdotte per la prima volta con la memoria (non notificata) depositata 19 marzo 2025, le doglianze e le richieste con cui la ricorrente contesta la decurtazione delle anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei riconoscimenti previdenziali, pensionistici e dei congedi dei propri dipendenti e chiede di “ ordinare all’Amministrazione resistente l’immediato riconoscimento degli scatti di anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei periodi di congedo ordinario ed ogni altro diritto lavorativo, previdenziale o pensionistico dovuto al ricorrente diversi dalla retribuzione o dagli stipendi sospesi per inadempimento della vaccinazione anti Covid-19 ”.
Trattasi, infatti, di una inammissibile e non consentita mutatio libelli .
7. L’infondatezza delle censure articolate con il ricorso introduttivo, secondo quanto sin qui esposto, comporta il rigetto della domanda di annullamento, nonché di tutte le altre domande proposte, inclusa quella risarcitoria.
8. Tuttavia, le spese di lite, considerata la materia controversa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.