Art. 23. (Diritti per la partecipazione a concorsi) 1. All' articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".
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9 dicembre 2000
9 dicembre 2000
Commentario • 1
- 1. L’annullamento di concorsi pubblici in sede giurisdizionale: requisiti e limiti all’accesso tra legittime aspettative e relative tutele, danno da perdita di chance…Silvio Garofalo Quinzone · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 15/01/2021, n. 567Provvedimento: […] Sostiene, invero, l'illegittimità della previsione di un contributo di segreteria fissato dapprima in 40 euro dal D.D. n. 510/2020 e poi elevato a 50 euro dal successivo D.D. n. 783/2020, perché in violazione dell'art. 23 della legge 340 del 2000 che, nel modificare l'art. 27 comma 6 del d.l. 55 del 1983, prevede un massimo di lire 20.000 per i diritti di partecipazione a concorsi.Leggi di più...
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