Articolo 23 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
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9 dicembre 2000
Art. 23. (Diritti per la partecipazione a concorsi) 1. All' articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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