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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1509/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4735/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 186/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 11
e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 746/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Corte di I° grado di Napoli la originaria parte ricorrente oggi appellante impugnava l'intimazione di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate - SI n. 07120239034261622000, notificata in data 30.11.2023, limitatamente a tre cartelle recanti n.ri 07120180018854752000,
07120180077622260000 e 07120190110928775000 relative a IRPEF anni 2014, 2015, 2016 per complessivi
€ 22.996,48, chiedendone l'annullamento; eccepiva l'omessa notifica di tutte e tre le cartelle;
la prescrizione delle pretese, la decadenza ex art. 25 del DPR 602/73.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI che instava: per la inammissibilità del ricorso stante la mancanza di rappresentanza legale dell'avv. Stabilito in assenza di intesa con un avvocato del
Foro Italiano;
per l'inammissibilità del ricorso per avvenuta regolare notifica delle cartelle. Chiariva, poi, che alcuna prescrizione poteva essere maturata stante anche la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID.
Con successiva memoria difensiva il contribuente il contribuente evidenziava come la notifica delle cartelle non potesse ritenersi provata per mancanza del nominativo del ricorrente nell'elenco delle raccomandate allegato e che in assenza della notifica risultava maturato il previsto termine decadenziale.
Con sentenza n. 186/2025 depositata in data 07/01/2025 la Corte di I° grado di Napoli, sez. 11, accoglieva la domanda e compensava le spese.
Nel corpo della sentenza il Collegio di I grado rileva testualmente che: “parte resistente ha prodotto la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle impugnate, avvenuta mediante consegna a persona di famiglia e quindi con l'invio della raccomandata informativa, allegando però elenchi delle raccomandate spedite non completi, con la conseguenza che non si evince il nominativo del ricorrente negli elenchi stessi.
Pertanto, il Collegio ritiene non sufficientemente provata la regolarità delle notifiche delle cartelle in discorso.
Per le suesposte argomentazioni, il Collegio ritiene di poter accogliere il ricorso, disponendo, per la motivazione dell'accoglimento, la compensazione delle spese”.
Avverso tale sentenza propone quindi appello il contribuente contestando la sola compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado in quanto non ricorre alcuno dei motivi tassativamente indicati dalla normativa di cui all'art. 15 del d.lgs. 546/1992 né tanto meno ricorrono gravi e/o eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata in parte qua.
Resisteva anche in questo grado di giudizio la concessionaria Agenzia delle Entrate - SI che instava per la conferma della sentenza gravata. Sosteneva, infatti, che sono ritenute gravi ed eccezionali ragioni atte a consentire la compensazione delle spese di lite, tra le altre, nel processo tributario, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 546 del 1992, l'ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente;
l'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia.
Precisava che nel caso in esame sussiste sia la l'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, sia la circostanza che, per come evidenziato dalla stessa Corte tributaria nella sentenza di primo grado, la correttezza dell'attività di esso concessionario che ha prodotto la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle impugnate, avvenuta mediante consegna a persona di famiglia salvo poi solo allegare elenchi delle raccomandate spedite non completi.
Riteneva, dunque, che la motivazione adottata in punto di compensazione delle spese, inserita nel corpo della sentenza ed a cui il relativo capo della sentenza espressamente rinviava, appare di per sé coerente e sufficiente a giustificare la decisione di compensarle e che non vi è stata alcuna violazione di legge.
Con successiva memoria in data 31.12.2025 la difesa appellante controdeduceva alla memoria della concessionaria Agenzia delle Entrate - SI di cui sosteneva l'erroneità in fatto e diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le successive memorie illustrative, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Collegio giudicante come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
L'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Osserva, infatti, questa Corte come la sentenza impugnata, sul punto oggetto di doglianza, abbia espressamente statuito: “per la motivazione dell'accoglimento, la compensazione delle spese”.
Ebbene, leggendo tale motivazione si evince che: “parte resistente ha prodotto la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle impugnate, avvenuta mediante consegna a persona di famiglia e quindi con l'invio della raccomandata informativa, allegando però elenchi delle raccomandate spedite non completi, con la conseguenza che non si evince il nominativo del ricorrente negli elenchi stessi.
Pertanto, il Collegio ritiene non sufficientemente provata la regolarità delle notifiche delle cartelle in discorso”.
Rileva, allora, questa Corte adita come tale -sia pur sintetica- motivazione adottata dal giudice di primo grado, sia senza dubbio alcuno pienamente idonea a fondare la adottata pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Osserva, infatti, questo collegio come sia stato documentato dalla concessionaria in questa sede appellata di aver regolarmente notificato tutte e tre le cartelle alla base della intimazione oggetto di causa a familiare convivente all'indirizzo di residenza sito in Lettere (NA) alla Indirizzo_1 (cfr. relate di notifica a mezzo A.R. tutte debitamente sottoscritte dal familiare ricevente e certificato di residenza che attesta la corrispondenza della residenza con il luogo della notifica, in atti, fascicolo del primo grado di giudizio).
Rileva, sul punto, questo Collegio del gravame come la notifica delle tre cartelle sia stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73. Tale norma, al comma 1, dispone che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma (come nel caso in esame) o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda; senza necessità di ulteriori adempimenti. Ciò è quello che è avvenuto nel caso di specie.
Osserva, sul punto, questa Corte di II grado adita come in punto di notifica ai sensi dell'art. 26 sia consolidato nella propria giurisprudenza il principio a tenore del quale in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. Ciò risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.
Ancora, con l'ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023, la S.C. ha affermato che: “la cartella esattoriale può̀ essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità̀ della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e
Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario” (v. Cass., Sezione prima, ordinanza n. 1686 del
19 gennaio 2023).
La Corte di I°, invece, applicando -sia pure implicitamente- un diverso e probabilmente meno recente orientamento in punto di notifica diretta delle cartelle esattoriali, ha ritenuto non sufficientemente provata la stessa in assenza della prova dell'invio della seconda raccomandata informativa.
Singolare, peraltro, che la difesa tecnica dell'Agenzia delle Entrate non abbia proposto appello incidentale sul punto, stante la controvertibilità dello stesso.
In definitiva, la presenza di un pacifico contrasto nella giurisprudenza di merito, nonostante gli ultimi richiamati arresti della S.C. siano in senso sfavorevole al contribuente ed a tenore dei quali la notifica delle cartelle sarebbe stata ritenuta provata con conseguente rigetto nel merito della domanda in primo grado avanzata dal Contribuente in questa sede appellante, hanno senza dubbio alcuno integrato la sussistenza dei gravi motivi affinché le spese del giudizio potessero (anzi dovessero) essere integralmente compensate.
Il ricorso in appello, pertanto, non è fondato e deve essere rigettato. Quanto alle spese del presente grado, osserva il giudicante come la peculiarità del caso concreto integra le eccezionali ragioni perché le stesse rimangano integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello ,compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4735/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 186/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 11
e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 746/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Corte di I° grado di Napoli la originaria parte ricorrente oggi appellante impugnava l'intimazione di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate - SI n. 07120239034261622000, notificata in data 30.11.2023, limitatamente a tre cartelle recanti n.ri 07120180018854752000,
07120180077622260000 e 07120190110928775000 relative a IRPEF anni 2014, 2015, 2016 per complessivi
€ 22.996,48, chiedendone l'annullamento; eccepiva l'omessa notifica di tutte e tre le cartelle;
la prescrizione delle pretese, la decadenza ex art. 25 del DPR 602/73.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI che instava: per la inammissibilità del ricorso stante la mancanza di rappresentanza legale dell'avv. Stabilito in assenza di intesa con un avvocato del
Foro Italiano;
per l'inammissibilità del ricorso per avvenuta regolare notifica delle cartelle. Chiariva, poi, che alcuna prescrizione poteva essere maturata stante anche la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID.
Con successiva memoria difensiva il contribuente il contribuente evidenziava come la notifica delle cartelle non potesse ritenersi provata per mancanza del nominativo del ricorrente nell'elenco delle raccomandate allegato e che in assenza della notifica risultava maturato il previsto termine decadenziale.
Con sentenza n. 186/2025 depositata in data 07/01/2025 la Corte di I° grado di Napoli, sez. 11, accoglieva la domanda e compensava le spese.
Nel corpo della sentenza il Collegio di I grado rileva testualmente che: “parte resistente ha prodotto la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle impugnate, avvenuta mediante consegna a persona di famiglia e quindi con l'invio della raccomandata informativa, allegando però elenchi delle raccomandate spedite non completi, con la conseguenza che non si evince il nominativo del ricorrente negli elenchi stessi.
Pertanto, il Collegio ritiene non sufficientemente provata la regolarità delle notifiche delle cartelle in discorso.
Per le suesposte argomentazioni, il Collegio ritiene di poter accogliere il ricorso, disponendo, per la motivazione dell'accoglimento, la compensazione delle spese”.
Avverso tale sentenza propone quindi appello il contribuente contestando la sola compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado in quanto non ricorre alcuno dei motivi tassativamente indicati dalla normativa di cui all'art. 15 del d.lgs. 546/1992 né tanto meno ricorrono gravi e/o eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata in parte qua.
Resisteva anche in questo grado di giudizio la concessionaria Agenzia delle Entrate - SI che instava per la conferma della sentenza gravata. Sosteneva, infatti, che sono ritenute gravi ed eccezionali ragioni atte a consentire la compensazione delle spese di lite, tra le altre, nel processo tributario, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 546 del 1992, l'ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente;
l'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia.
Precisava che nel caso in esame sussiste sia la l'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, sia la circostanza che, per come evidenziato dalla stessa Corte tributaria nella sentenza di primo grado, la correttezza dell'attività di esso concessionario che ha prodotto la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle impugnate, avvenuta mediante consegna a persona di famiglia salvo poi solo allegare elenchi delle raccomandate spedite non completi.
Riteneva, dunque, che la motivazione adottata in punto di compensazione delle spese, inserita nel corpo della sentenza ed a cui il relativo capo della sentenza espressamente rinviava, appare di per sé coerente e sufficiente a giustificare la decisione di compensarle e che non vi è stata alcuna violazione di legge.
Con successiva memoria in data 31.12.2025 la difesa appellante controdeduceva alla memoria della concessionaria Agenzia delle Entrate - SI di cui sosteneva l'erroneità in fatto e diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le successive memorie illustrative, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Collegio giudicante come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
L'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Osserva, infatti, questa Corte come la sentenza impugnata, sul punto oggetto di doglianza, abbia espressamente statuito: “per la motivazione dell'accoglimento, la compensazione delle spese”.
Ebbene, leggendo tale motivazione si evince che: “parte resistente ha prodotto la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle impugnate, avvenuta mediante consegna a persona di famiglia e quindi con l'invio della raccomandata informativa, allegando però elenchi delle raccomandate spedite non completi, con la conseguenza che non si evince il nominativo del ricorrente negli elenchi stessi.
Pertanto, il Collegio ritiene non sufficientemente provata la regolarità delle notifiche delle cartelle in discorso”.
Rileva, allora, questa Corte adita come tale -sia pur sintetica- motivazione adottata dal giudice di primo grado, sia senza dubbio alcuno pienamente idonea a fondare la adottata pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Osserva, infatti, questo collegio come sia stato documentato dalla concessionaria in questa sede appellata di aver regolarmente notificato tutte e tre le cartelle alla base della intimazione oggetto di causa a familiare convivente all'indirizzo di residenza sito in Lettere (NA) alla Indirizzo_1 (cfr. relate di notifica a mezzo A.R. tutte debitamente sottoscritte dal familiare ricevente e certificato di residenza che attesta la corrispondenza della residenza con il luogo della notifica, in atti, fascicolo del primo grado di giudizio).
Rileva, sul punto, questo Collegio del gravame come la notifica delle tre cartelle sia stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73. Tale norma, al comma 1, dispone che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma (come nel caso in esame) o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda; senza necessità di ulteriori adempimenti. Ciò è quello che è avvenuto nel caso di specie.
Osserva, sul punto, questa Corte di II grado adita come in punto di notifica ai sensi dell'art. 26 sia consolidato nella propria giurisprudenza il principio a tenore del quale in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. Ciò risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.
Ancora, con l'ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023, la S.C. ha affermato che: “la cartella esattoriale può̀ essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità̀ della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e
Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario” (v. Cass., Sezione prima, ordinanza n. 1686 del
19 gennaio 2023).
La Corte di I°, invece, applicando -sia pure implicitamente- un diverso e probabilmente meno recente orientamento in punto di notifica diretta delle cartelle esattoriali, ha ritenuto non sufficientemente provata la stessa in assenza della prova dell'invio della seconda raccomandata informativa.
Singolare, peraltro, che la difesa tecnica dell'Agenzia delle Entrate non abbia proposto appello incidentale sul punto, stante la controvertibilità dello stesso.
In definitiva, la presenza di un pacifico contrasto nella giurisprudenza di merito, nonostante gli ultimi richiamati arresti della S.C. siano in senso sfavorevole al contribuente ed a tenore dei quali la notifica delle cartelle sarebbe stata ritenuta provata con conseguente rigetto nel merito della domanda in primo grado avanzata dal Contribuente in questa sede appellante, hanno senza dubbio alcuno integrato la sussistenza dei gravi motivi affinché le spese del giudizio potessero (anzi dovessero) essere integralmente compensate.
Il ricorso in appello, pertanto, non è fondato e deve essere rigettato. Quanto alle spese del presente grado, osserva il giudicante come la peculiarità del caso concreto integra le eccezionali ragioni perché le stesse rimangano integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello ,compensa le spese.