Articolo 23 della Legge 3 febbraio 1963, n. 528
Articolo 22Articolo 24
Versione
11 maggio 1963
Art. 23.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste de pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio finanziario 1948-49 (articolo 19)...... L. 260.485.654,30 Somme rimaste da pagare sul residui degli
esercizi precedenti (articolo 21).......... " 881.450.030,97
---------------------- Residui passivi al 30 giugno 1949... L. 641.935.685,27
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Entrata in vigore il 11 maggio 1963