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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2643 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ; Parte_1 C.F._1
E
(CF: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vinicio F. Orsitto e dall'Avv. Michele
A. Orsitto, presso il cui studio in Pisa (PI), via Oberdan n. 29, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.09.2024, e Parte_1 hanno chiesto che fosse pronunciato lo Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto in IG IT (LI) il
4.09.2004, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo
Comune, Atto n. 54, parte 2, serie C, anno 2004.
RG VG n. 2643/2024 - Pagina 1 di 4 Nell'udienza del giorno 16 gennaio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
Con ordinanza del 2.05.2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, chiedendo chiarimenti alle parti in ordine alla natura civile o concordataria del matrimonio. All'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti per mezzo del loro procuratore legale dichiaravano di avere contratto matrimonio civile e di chiederne, pertanto, lo scioglimento. La causa veniva così nuovamente rimessa alla decisione del Collegio.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Pisa con sentenza nel procedimento n.
2606/2023 del 13.02.2024 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nate le figlie Persona_1 in data 20.10.2005 e in data 22.07.2003, entrambe Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
-I coniugi trasferiranno il proprio domicilio e residenza altrove ed ove lo riterranno più opportuno.
RG VG n. 2643/2024 - Pagina 2 di 4 -I coniugi dichiarano che hanno già provveduto, concordemente, ed in separata sede, alla divisione del patrimonio comune;
dei beni mobilie quanto altro, ognuno per quanto di loro competenza e\o proprietà.
-I coniugi dichiarano di non pretendere, né ricevere, nessun mantenimento economico reciproco, in quanto entrambi, ampiamente autosufficienti ed autonomi, dal punto di vista patrimoniale.
-In relazione alle figlie niente è da disporre e\o concordare in quanto entrambe sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
-I coniugi esprimono il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto.”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in IG
IT (LI) il 4.09.2004, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 54, parte 2, serie C, anno 2004 tra:
(CF: , nata a [...] il Parte_1 C.F._3
30.03.1963;
E
(CF: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.06.1968;
2) DISPONE che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano disciplinate alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025 .
RG VG n. 2643/2024 - Pagina 3 di 4 Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 2643/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2643 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ; Parte_1 C.F._1
E
(CF: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vinicio F. Orsitto e dall'Avv. Michele
A. Orsitto, presso il cui studio in Pisa (PI), via Oberdan n. 29, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.09.2024, e Parte_1 hanno chiesto che fosse pronunciato lo Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto in IG IT (LI) il
4.09.2004, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo
Comune, Atto n. 54, parte 2, serie C, anno 2004.
RG VG n. 2643/2024 - Pagina 1 di 4 Nell'udienza del giorno 16 gennaio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
Con ordinanza del 2.05.2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, chiedendo chiarimenti alle parti in ordine alla natura civile o concordataria del matrimonio. All'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti per mezzo del loro procuratore legale dichiaravano di avere contratto matrimonio civile e di chiederne, pertanto, lo scioglimento. La causa veniva così nuovamente rimessa alla decisione del Collegio.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Pisa con sentenza nel procedimento n.
2606/2023 del 13.02.2024 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nate le figlie Persona_1 in data 20.10.2005 e in data 22.07.2003, entrambe Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
-I coniugi trasferiranno il proprio domicilio e residenza altrove ed ove lo riterranno più opportuno.
RG VG n. 2643/2024 - Pagina 2 di 4 -I coniugi dichiarano che hanno già provveduto, concordemente, ed in separata sede, alla divisione del patrimonio comune;
dei beni mobilie quanto altro, ognuno per quanto di loro competenza e\o proprietà.
-I coniugi dichiarano di non pretendere, né ricevere, nessun mantenimento economico reciproco, in quanto entrambi, ampiamente autosufficienti ed autonomi, dal punto di vista patrimoniale.
-In relazione alle figlie niente è da disporre e\o concordare in quanto entrambe sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
-I coniugi esprimono il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto.”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in IG
IT (LI) il 4.09.2004, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 54, parte 2, serie C, anno 2004 tra:
(CF: , nata a [...] il Parte_1 C.F._3
30.03.1963;
E
(CF: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.06.1968;
2) DISPONE che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano disciplinate alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025 .
RG VG n. 2643/2024 - Pagina 3 di 4 Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 2643/2024 - Pagina 4 di 4