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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile, composto dei IGnori:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel.
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2225 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marinella Madeddu, in forza di procura speciale alle liti in atti,
e
c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marinella Madeddu, in forza di procura speciale alle liti in atti,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
Intervenuto per legge
Oggetto: Separazione personale.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti: “Voglia il Tribunale:
1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e che vivranno separati con l'obbligo Parte_1 CP_1
del reciproco rispetto;
2. Ordinare al Comune di Mogoro (OR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA
SEPARAZIONE 3. i figli CC e verranno affidati ad entrambi i genitori che continueranno Per_1
1 ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, determinando di concerto le scelte e gli indirizzi formativi (scolastici, sportivi e ricreativi, etc.), nessuno escluso od eccettuato, prendendo congiuntamente le decisioni importanti per la cura, il mantenimento, la salute e lo sviluppo psico – fisico dei ragazzi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente;
4. i minori manterranno la residenza presso
l'abitazione paterna, in Mogoro nella Via Aldo Moro al civico 17; 5. entrambi i minori trascorreranno con la madre tre pomeriggi infra-settimanali nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 20,00, ed i fine settimana saranno alternati tra i genitori, dal sabato pomeriggio alle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 22,00, salvo diverso accordo e nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi dei minori;
6. tali turnazioni potranno essere modificate in accordo tra i coniugi previa comunicazione, decidendo eventualmente di tenere i figli per diversi giorni consecutivi, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei minori;
7. in merito alle vacanze estive, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di non meno di quindici giorni nei mesi di luglio, agosto o in quello previamente concordato;
8. in occasione delle festività Natalizie, in particolare nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 5 e 6 gennaio, i ragazzi potranno trascorrerle alternativamente con ciascun genitore, garantendo l'alternanza negli anni, salvo diverso accordo;
9. con riferimento ai giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, i minori li trascorreranno un giorno con un genitore e quello successivo con l'altro, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo tra le parti;
10. in considerazione dell'affidamento congiunto entrambi i genitori provvederanno in egual misura al mantenimento dei figli e contribuiranno al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da servizio sanitario Nazionale) scolastiche, ludiche e formative sostenute nell'interesse dei figli, purché previamente concordate e documentate. Le spese straordinarie previamente concordate e che ciascun genitore avrà anticipato, verranno rimborsate dall'altro, nella misura di sua spettanza, previa richiesta di idonee ricevute comprovanti il pagamento (se mediche con indicazione del codice fiscale del minore); 11. i coniugi stabiliscono che la casa coniugale venga assegnata al marito mentre la IG.ra reperirà in Mogoro altra idonea abitazione che condurrà in CP_1
locazione; - di rimanere assegnatari al 50% delle somme relative all'assegno unico erogato in favore dei figli e che entrambi i genitori possano godere delle detrazioni fiscali relative ai figli;
12.
i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver nulla da pretendere a titolo di assegno per il proprio mantenimento”.
2 Per il P.M.: “Conclude chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione fra
e alle condizioni indicate dalle parti”. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.06.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., Pt_1
e hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la separazione,
[...] CP_1
esponendo:
- di avere contratto matrimonio in Mogoro il 6.06.1999 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1), in regime di comunione dei beni;
- che dall'unione coniugale erano nati CC (Cagliari il 08.12.2007) e (Cagliari il Per_1
15.12.2012);
- che l'unione tra i coniugi, inizialmente felice, era recentemente entrata in crisi e la convivenza era divenuta intollerabile;
- che, nel mese di giugno la IG.ra a seguito della sopraggiunta crisi familiare e CP_1
intollerabilità della convivenza, aveva deciso di trasferirsi in altra abitazione, pur mantenendo costanti e cordiali rapporti col coniuge e con i figli, che vedeva quotidianamente;
- che la casa coniugale, sita in Mogoro (OR), nella Via Aldo Moro 13 (numero civico corrispondente a quello indicato nella planimetria catastale prodotta in giudizio, anche se nel certificato anagrafico di residenza della famiglia è indicato il numero civico 17), distinta al catasto
Urbano al F. 9, n. 5107, ZC U, Cat. A02, Cl. 5 Cons. 8 vani estesa al Piano S1, piano rialzato e piano I, era di proprietà esclusiva del sig. con la precisazione che la sig.ra aveva Pt_1 CP_1
contribuito ai costi per gli infissi e per l'arredamento dell'immobile.
Hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui al ricorso.
È stata fissata udienza al 26.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473-bis.51
c.p.c., nelle quali le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
È stato quindi disposto un differimento al 21.01.2025, per ottenere dei chiarimenti dalle parti in ordine alle modalità di collocamento e di visita della prole.
Con note scritte depositate il 20.01.2025, sono state precisate le condizioni della separazione, e, al fine ottenere ulteriori chiarimenti dalle parti, è stata fissata l'odierna udienza, nella quale, sentiti i coniugi, il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
§§§
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
3 Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi con sentenza, secondo il nuovo rito “uniforme” disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c. per le ipotesi di domanda congiunta, la separazione personale tra i coniugi Pt_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il
[...] CP_1
13/05/1971.
*
Le condizioni concordate dalle parti sono suscettibili di omologa, potendosi ritenere conformi agli interessi dei figli minori la disciplina del regime di affidamento, del collocamento e dell'esercizio del diritto di visita, che garantisce la conservazione di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Occorre in proposito rilevare che le parti hanno previsto che i figli minori mantengano la propria residenza presso l'abitazione paterna, sita in Mogoro, nella via Aldo Moro al civico 17, con ampi tempi di visita da parte della madre, trasferitasi in altra abitazione condotta in locazione, come chiarito all'odierna udienza (in Mogoro, via Garau n. 21). Difatti, è previsto che la madre stia con i figli tre pomeriggi infrasettimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), nonché a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica. Pertanto, i tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori sono tendenzialmente paritari (su due settimane, i minori staranno con la madre complessivamente 8 giorni, compreso un fine settimana). Poiché i coniugi anche precisato che, durante i tempi di permanenza dei figli con la madre, quest'ultima provvede anche alla somministrazione dei pasti, provvedendo concretamente al loro mantenimento diretto, deve ritenersi omologabile la mancata previsione di un assegno a carico della madre in favore del padre a titolo di contributo al mantenimento indiretto della prole, anche tenuto conto delle documentate maggiori disponibilità reddituali del sig. rispetto alla moglie (dalle certificazioni uniche prodotte in giudizio, Pt_1 infatti, risulta che il sig. è dipendente del e ha percepito un Pt_1 Controparte_2
reddito lordo annuo medio negli ultimi tre anni di circa 34,500,00 euro, mentre la sig.ra è CP_1
dipendente del Comune di Mogoro e ha percepito un reddito annuo medio negli ultimi tre anni di circa 18.300,00 euro).
La domanda relativa ad un assegno per il coniuge è diritto disponibile e, pertanto, la volontà delle parti sul punto deve essere rispettata.
4 Tenuto conto della natura del procedimento, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
2225/2024 V.G., omologando le condizioni concordate dalle parti:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
01/12/1963, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in CP_1
Mogoro il 06/06/1999 (atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 3,
Parte II, Serie A, anno 1999), ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura del competente Ufficiale dello stato civile;
2) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) i figli CC e sono affidati ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, determinando di concerto le scelte e gli indirizzi formativi (scolastici, sportivi e ricreativi, etc.), nessuno escluso od eccettuato, prendendo congiuntamente le decisioni importanti per la cura, il mantenimento, la salute e lo sviluppo psico – fisico dei ragazzi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente;
4) i minori manterranno la residenza presso l'abitazione paterna, in Mogoro nella via Aldo
Moro al civico 17;
5) entrambi i minori trascorreranno con la madre tre pomeriggi infra-settimanali nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 20,00, ed i fine settimana saranno alternati tra i genitori, dal sabato pomeriggio alle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 22,00, salvo diverso accordo e nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi dei minori;
6) tali turnazioni potranno essere modificate in accordo tra i coniugi previa comunicazione, decidendo eventualmente di tenere i figli per diversi giorni consecutivi, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei minori;
7) in merito alle vacanze estive, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di non meno di quindici giorni nei mesi di luglio, agosto o in quello previamente concordato;
8) in occasione delle festività Natalizie, in particolare nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre,
31 dicembre e 1° gennaio, 5 e 6 gennaio, i ragazzi potranno trascorrerle alternativamente con ciascun genitore, garantendo l'alternanza negli anni, salvo diverso accordo;
5 9) con riferimento ai giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, i minori li trascorreranno un giorno con un genitore e quello successivo con l'altro, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo tra le parti;
10) in considerazione dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori provvederanno in egual misura al mantenimento dei figli e contribuiranno al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da servizio sanitario Nazionale) scolastiche, ludiche e formative sostenute nell'interesse dei figli, purché previamente concordate e documentate. Le spese straordinarie previamente concordate e che ciascun genitore avrà anticipato, verranno rimborsate dall'altro, nella misura di sua spettanza, previa richiesta di idonee ricevute comprovanti il pagamento (se mediche con indicazione del codice fiscale del minore);
11) assegna la casa coniugale al sig. che vi abiterà unitamente ai figli minori, mentre Pt_1
si dà atto che la IG.ra risulta essersi già trasferita in Mogoro in altra abitazione condotta CP_1
in locazione;
12) prende atto che i coniugi sono d'accordo a percepire nella misura del 50% ciascuno le somme relative all'assegno unico erogato in favore dei figli e a godere entrambi delle detrazioni fiscali relative ai figli;
13) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno per il proprio mantenimento.
Dispone la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Oristano in data 18 febbraio 2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Consuelo Mighela
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile, composto dei IGnori:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel.
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2225 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marinella Madeddu, in forza di procura speciale alle liti in atti,
e
c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marinella Madeddu, in forza di procura speciale alle liti in atti,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
Intervenuto per legge
Oggetto: Separazione personale.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti: “Voglia il Tribunale:
1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e che vivranno separati con l'obbligo Parte_1 CP_1
del reciproco rispetto;
2. Ordinare al Comune di Mogoro (OR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA
SEPARAZIONE 3. i figli CC e verranno affidati ad entrambi i genitori che continueranno Per_1
1 ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, determinando di concerto le scelte e gli indirizzi formativi (scolastici, sportivi e ricreativi, etc.), nessuno escluso od eccettuato, prendendo congiuntamente le decisioni importanti per la cura, il mantenimento, la salute e lo sviluppo psico – fisico dei ragazzi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente;
4. i minori manterranno la residenza presso
l'abitazione paterna, in Mogoro nella Via Aldo Moro al civico 17; 5. entrambi i minori trascorreranno con la madre tre pomeriggi infra-settimanali nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 20,00, ed i fine settimana saranno alternati tra i genitori, dal sabato pomeriggio alle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 22,00, salvo diverso accordo e nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi dei minori;
6. tali turnazioni potranno essere modificate in accordo tra i coniugi previa comunicazione, decidendo eventualmente di tenere i figli per diversi giorni consecutivi, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei minori;
7. in merito alle vacanze estive, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di non meno di quindici giorni nei mesi di luglio, agosto o in quello previamente concordato;
8. in occasione delle festività Natalizie, in particolare nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 5 e 6 gennaio, i ragazzi potranno trascorrerle alternativamente con ciascun genitore, garantendo l'alternanza negli anni, salvo diverso accordo;
9. con riferimento ai giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, i minori li trascorreranno un giorno con un genitore e quello successivo con l'altro, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo tra le parti;
10. in considerazione dell'affidamento congiunto entrambi i genitori provvederanno in egual misura al mantenimento dei figli e contribuiranno al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da servizio sanitario Nazionale) scolastiche, ludiche e formative sostenute nell'interesse dei figli, purché previamente concordate e documentate. Le spese straordinarie previamente concordate e che ciascun genitore avrà anticipato, verranno rimborsate dall'altro, nella misura di sua spettanza, previa richiesta di idonee ricevute comprovanti il pagamento (se mediche con indicazione del codice fiscale del minore); 11. i coniugi stabiliscono che la casa coniugale venga assegnata al marito mentre la IG.ra reperirà in Mogoro altra idonea abitazione che condurrà in CP_1
locazione; - di rimanere assegnatari al 50% delle somme relative all'assegno unico erogato in favore dei figli e che entrambi i genitori possano godere delle detrazioni fiscali relative ai figli;
12.
i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver nulla da pretendere a titolo di assegno per il proprio mantenimento”.
2 Per il P.M.: “Conclude chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione fra
e alle condizioni indicate dalle parti”. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.06.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., Pt_1
e hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la separazione,
[...] CP_1
esponendo:
- di avere contratto matrimonio in Mogoro il 6.06.1999 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1), in regime di comunione dei beni;
- che dall'unione coniugale erano nati CC (Cagliari il 08.12.2007) e (Cagliari il Per_1
15.12.2012);
- che l'unione tra i coniugi, inizialmente felice, era recentemente entrata in crisi e la convivenza era divenuta intollerabile;
- che, nel mese di giugno la IG.ra a seguito della sopraggiunta crisi familiare e CP_1
intollerabilità della convivenza, aveva deciso di trasferirsi in altra abitazione, pur mantenendo costanti e cordiali rapporti col coniuge e con i figli, che vedeva quotidianamente;
- che la casa coniugale, sita in Mogoro (OR), nella Via Aldo Moro 13 (numero civico corrispondente a quello indicato nella planimetria catastale prodotta in giudizio, anche se nel certificato anagrafico di residenza della famiglia è indicato il numero civico 17), distinta al catasto
Urbano al F. 9, n. 5107, ZC U, Cat. A02, Cl. 5 Cons. 8 vani estesa al Piano S1, piano rialzato e piano I, era di proprietà esclusiva del sig. con la precisazione che la sig.ra aveva Pt_1 CP_1
contribuito ai costi per gli infissi e per l'arredamento dell'immobile.
Hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui al ricorso.
È stata fissata udienza al 26.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473-bis.51
c.p.c., nelle quali le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
È stato quindi disposto un differimento al 21.01.2025, per ottenere dei chiarimenti dalle parti in ordine alle modalità di collocamento e di visita della prole.
Con note scritte depositate il 20.01.2025, sono state precisate le condizioni della separazione, e, al fine ottenere ulteriori chiarimenti dalle parti, è stata fissata l'odierna udienza, nella quale, sentiti i coniugi, il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
§§§
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
3 Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi con sentenza, secondo il nuovo rito “uniforme” disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c. per le ipotesi di domanda congiunta, la separazione personale tra i coniugi Pt_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il
[...] CP_1
13/05/1971.
*
Le condizioni concordate dalle parti sono suscettibili di omologa, potendosi ritenere conformi agli interessi dei figli minori la disciplina del regime di affidamento, del collocamento e dell'esercizio del diritto di visita, che garantisce la conservazione di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Occorre in proposito rilevare che le parti hanno previsto che i figli minori mantengano la propria residenza presso l'abitazione paterna, sita in Mogoro, nella via Aldo Moro al civico 17, con ampi tempi di visita da parte della madre, trasferitasi in altra abitazione condotta in locazione, come chiarito all'odierna udienza (in Mogoro, via Garau n. 21). Difatti, è previsto che la madre stia con i figli tre pomeriggi infrasettimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), nonché a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica. Pertanto, i tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori sono tendenzialmente paritari (su due settimane, i minori staranno con la madre complessivamente 8 giorni, compreso un fine settimana). Poiché i coniugi anche precisato che, durante i tempi di permanenza dei figli con la madre, quest'ultima provvede anche alla somministrazione dei pasti, provvedendo concretamente al loro mantenimento diretto, deve ritenersi omologabile la mancata previsione di un assegno a carico della madre in favore del padre a titolo di contributo al mantenimento indiretto della prole, anche tenuto conto delle documentate maggiori disponibilità reddituali del sig. rispetto alla moglie (dalle certificazioni uniche prodotte in giudizio, Pt_1 infatti, risulta che il sig. è dipendente del e ha percepito un Pt_1 Controparte_2
reddito lordo annuo medio negli ultimi tre anni di circa 34,500,00 euro, mentre la sig.ra è CP_1
dipendente del Comune di Mogoro e ha percepito un reddito annuo medio negli ultimi tre anni di circa 18.300,00 euro).
La domanda relativa ad un assegno per il coniuge è diritto disponibile e, pertanto, la volontà delle parti sul punto deve essere rispettata.
4 Tenuto conto della natura del procedimento, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
2225/2024 V.G., omologando le condizioni concordate dalle parti:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
01/12/1963, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in CP_1
Mogoro il 06/06/1999 (atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 3,
Parte II, Serie A, anno 1999), ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura del competente Ufficiale dello stato civile;
2) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) i figli CC e sono affidati ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, determinando di concerto le scelte e gli indirizzi formativi (scolastici, sportivi e ricreativi, etc.), nessuno escluso od eccettuato, prendendo congiuntamente le decisioni importanti per la cura, il mantenimento, la salute e lo sviluppo psico – fisico dei ragazzi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente;
4) i minori manterranno la residenza presso l'abitazione paterna, in Mogoro nella via Aldo
Moro al civico 17;
5) entrambi i minori trascorreranno con la madre tre pomeriggi infra-settimanali nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 20,00, ed i fine settimana saranno alternati tra i genitori, dal sabato pomeriggio alle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 22,00, salvo diverso accordo e nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi dei minori;
6) tali turnazioni potranno essere modificate in accordo tra i coniugi previa comunicazione, decidendo eventualmente di tenere i figli per diversi giorni consecutivi, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei minori;
7) in merito alle vacanze estive, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di non meno di quindici giorni nei mesi di luglio, agosto o in quello previamente concordato;
8) in occasione delle festività Natalizie, in particolare nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre,
31 dicembre e 1° gennaio, 5 e 6 gennaio, i ragazzi potranno trascorrerle alternativamente con ciascun genitore, garantendo l'alternanza negli anni, salvo diverso accordo;
5 9) con riferimento ai giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, i minori li trascorreranno un giorno con un genitore e quello successivo con l'altro, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo tra le parti;
10) in considerazione dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori provvederanno in egual misura al mantenimento dei figli e contribuiranno al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da servizio sanitario Nazionale) scolastiche, ludiche e formative sostenute nell'interesse dei figli, purché previamente concordate e documentate. Le spese straordinarie previamente concordate e che ciascun genitore avrà anticipato, verranno rimborsate dall'altro, nella misura di sua spettanza, previa richiesta di idonee ricevute comprovanti il pagamento (se mediche con indicazione del codice fiscale del minore);
11) assegna la casa coniugale al sig. che vi abiterà unitamente ai figli minori, mentre Pt_1
si dà atto che la IG.ra risulta essersi già trasferita in Mogoro in altra abitazione condotta CP_1
in locazione;
12) prende atto che i coniugi sono d'accordo a percepire nella misura del 50% ciascuno le somme relative all'assegno unico erogato in favore dei figli e a godere entrambi delle detrazioni fiscali relative ai figli;
13) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno per il proprio mantenimento.
Dispone la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Oristano in data 18 febbraio 2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Consuelo Mighela
6