TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 379
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della Legge 689/1981 e della Legge 241/90

    La Corte ha ritenuto che la sospensione non costituisce una sanzione amministrativa autonoma ai sensi della Legge 689/1981, ma una conseguenza conformativa direttamente connessa all'inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione. L'infrazione è stata accertata dalla Capitaneria di Porto e la sospensione è automatica al verificarsi del presupposto. Non è applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990 perché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • Inammissibile
    Violazione della Legge 394/1991, dello Statuto dell'Ente Parco e della Legge 241/1990, vizio di incompetenza

    Il motivo è inammissibile per tardività, essendo trascorsi sei anni dalla Deliberazione n. 21/2017 senza contestazioni. È altresì inammissibile per difetto d'interesse, poiché la ricorrente ha utilizzato la Deliberazione n. 21/2017 come base per ottenere l'autorizzazione e non può ora contestarne retroattivamente la legittimità. Nel merito, la deliberazione è stata adottata nel quadro delle competenze dell'Ente Parco, è stata vistata dal Ministero e disciplina l'attività in attesa di un regolamento.

  • Rigettato
    Danno ingiusto

    La domanda risarcitoria è respinta in quanto l'operato dell'Amministrazione è stato ritenuto legittimo, elidendo la componente del danno ingiusto necessaria per configurare la responsabilità risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 379
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 379
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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