Versione
18 febbraio 1958
18 febbraio 1958
Art. 7.
Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.
Tale Commissione e' composta:
a) da un prefetto della Repubblica, in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;
b) da un senatore e da un deputato dai designarsi all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Assemblee;
c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attivita' svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attivita' svolta nel campo della pubblica informazione;
d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa;
e) da un componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal presidente della Fondazione medesima.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.
I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.
Tale Commissione e' composta:
a) da un prefetto della Repubblica, in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;
b) da un senatore e da un deputato dai designarsi all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Assemblee;
c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attivita' svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attivita' svolta nel campo della pubblica informazione;
d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa;
e) da un componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal presidente della Fondazione medesima.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.
I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Commentario • 1
- 1. D.P.R., 14/05/2007 n° 85Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2007 · 6.5243435
Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 28/06/2018, n. 1667Provvedimento: […] Completata l'istruttoria, le proposte sono state sottoposte all'esame della Commissione per le Ricompense al Valore e Merito Civile ai sensi dell'articolo 7, della legge 2 gennaio 1958, n. 13 che ha espresso, per entrambe, parere contrario alla concessione del riconoscimento ritenendo, come risulta dal verbale della seduta tenutasi in data 22.09.2016, che “le azioni poste in essere non configurano i presupposti per il conferimento di una onorificenza, non rilevandosi i requisiti di eccezionale coraggio e senso di abnegazione”.Leggi di più...